Condono edilizio nel Lazio: non si applica il limite volumetrico regionale?

Pubblicato il 24-01-2017
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Condono edilizio: nella regione Lazio per la disamina delle domande si applica il doppio binario.

Cambiano le regole nella regione Lazio: le domande di condono edilizio presentate sotto la vigenza della sola normativa nazionale e non rinunciate vanno esaminate in base a quella disciplina.
Importanti novità per le domande relative al terzo condono edilizio, presentate prima dell’11 novembre 2004, data di entrata in vigore della l.r. 12 del 08.11. 2004, Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi e, quindi, nella vigenza del solo art. del d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella l. n. 326/2003).

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La norma (art. 10) nel testo originario prevedeva che queste domande venissero esaminate secondo i dettami introdotti dalla stessa legge regionale, salva l’ipotesi in cui gli istanti preferissero rinunciarvi (entro il 30.11.2004) ed, eventualmente, ripresentarle seguendo le disposizioni della legge stessa (cioè, alla stregua delle condizioni di sanabilità lì stabilite).

La scelta del legislatore regionale, se da un lato evitava l’onere di riproposizione delle istanze, dall’altro poteva impedire il rilascio del condono edilizio in molti casi, poiché i limiti fissati dalla legge regionale per l’assenso sono più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Si ponevano, quindi, gravi problemi di coordinamento normativo e di tutela del principio dell’affidamento per coloro che avessero presentato le istanze nella sola vigenza della legge nazionale ed alla stregua di quei requisiti di sanabilità. Inoltre, vi era il rischio un ampio contenzioso.

La l.r. 12 del 10.08.2016 (art. 20 co. 4, lett. b) è intervenuta sul punto ed ha mutato radicalmente la precedente regolamentazione delle domande presentate ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269 del 2003: la norma regionale nel testo originario prevedeva che quelle istanze venissero esaminate secondo i criteri della l.r. 12/2004 e, quindi, alla stregua delle condizioni di sanabilità previste nella stessa legge regionale. Invece, la novella del 2016 introduce il diverso principio per cui le domande presentate ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269, ricadono unicamente in quest’ultima disciplina e, di conseguenza, sono suscettibili di sanatoria se soddisfano i requisiti lì previsi.

L’attuale testo dell’art. 10 co.1 della l.r. 12/2004, in vigore dal 12.08.2016 (cfr. art. 37 l.r. 12/2016, infatti, così dispone: “10.1. Le domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate ai comuni competenti ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 e successive modifiche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata comunicata rinuncia nei termini previsti dal comma 3, sono valide ed efficaci e proseguono l’iter amministrativo ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche”.

Con questa modifica legislativa, la regione Lazio, applicando il criterio del cd. doppio binario, garantisce una maggiore tutela al principio dell’affidamento per coloro che hanno presentato le istanze nella sola vigenza della legge nazionale, che potranno essere esaminate secondo le condizioni di sanabilità lì stabiliti.

Per completezza, si segnala che non sono state oggetto di modifica le disposizioni (art. 7 l.r. 12) che hanno disposto gli incrementi dell’oblazione e degli oneri concessori, la cui disciplina rimane, quindi, invariata.