E’ legittimo il divieto di installazione di impianti pubblicitari per fini di tutela paesaggistica

Pubblicato il 9-01-2018
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A cura dell’Avv. Nicoletta Tradardi

Il principio è ribadito dalla sentenza del Tar Lombardia, n. 27 del 2018. Si pone, però, il problema di un adeguato equilibrio fra i vari interessi in gioco.

Il Giudice Amministrativo torna ad occuparsi della regolamentazione dell’impiantistica pubblicitaria, con la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 27 del 05 gennaio 2018.

Nel caso concreto, un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nell’introdurre un articolato sistema di tutela paesaggistica, fissava, in via generale, alcuni stringenti divieti di installazione di cartelloni pubblicitari. Il Tar Lombardia, chiamato ad occuparsi della questione, ha ritenuto legittima tale disciplina, poiché nella legislazione regionale fra gli obiettivi del PTCP rientra anche la tutela paesaggistica, per cui “le esigenze di tutela del paesaggio ben possono astrattamente sorreggere divieti di collocazione di cartelli pubblicitari”.

Il divieto imposto dal PTCP interessava larga parte di tratti stradali ricadenti nel territorio provinciale, presentandosi molto ridotta la percentuale di tratti viari liberi da vincoli. La sentenza ha ritenuto legittima anche questa previsione, poiché i divieti – a prescindere dalla latitudine applicativa – erano stati posti su aree di pregio paesaggistico e per esigenze della relativa tutela.

Ed infatti, la tutela del paesaggio è un valore primario, rispetto al quale la libertà di iniziativa economica, sancita dall’art. 41 della Costituzione, è recessiva, trovando un limite nell’utilità sociale, con la quale non può porsi in contrasto; né, conclude la pronuncia, rappresenta una disparità di trattamento la circostanza che il PTCP, nelle stesse aree in cui vieta l’installazione di impianti pubblicitari, consentiva altre attività, quali la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o quelle di smaltimento e gestione dei rifiuti, non essendo possibile alcuna comparazione fra situazioni non assolutamente identiche.

La pronuncia ribadisce la preminenza del valore paesaggistico, la cui esigenza di tutela può consentire limiti alla installazione della cartellonistica pubblicitaria. Sotto questo profilo, essa si pone nel solco di una consolidata, ed apprezzabile, giurisprudenza tesa a garantire la primarietà del bene paesaggio e ad assicurarne la più ampia tutela.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, questa tutela, concretandosi in una regolamentazione stringente e di importante estensione territoriale, dovrebbe essere valutata secondo un parametro di congruità e di ragionevolezza, ovvero con un criterio opposto a quello della dimostrazione della arbitrarietà od irragionevolezza, richiesto dal Giudice.

Ed infatti, alla stregua dell’art. 41 della Costituzione, l’impiantistica pubblicitaria è un’attività che ricade nella libertà di iniziativa economica privata e che non può porsi in contrasto con l’utilità sociale, ed anzi, al legislatore è demandato il compito di determinare programmi e controlli opportuni perché essa sia indirizzata e coordinata ai fini sociali. Alla luce di questo disposto, la prima forma di tutela dei concorrenti – ed eventualmente, confliggenti – valori non è l’imposizione di divieti assoluti, bensì la regolamentazione dell’iniziativa economica in un’ottica di utilità sociale (aderendo ad una nozione molto ampia e garantista di “utilità sociale”, nella quale ricondurre anche il bene paesaggio e la sua tutela).

Dunque, nel valutare la legittimità del divieto posto dal PTCP, il parametro di riferimento dovrebbe essere non (in negativo) la “non arbitrarietà” o “l’irragionevolezza”, bensì (in positivo) la capacità di un divieto così stringente a perseguire un obiettivo di utilità sociale, soprattutto a fronte di una normativa permissiva per attività (anche ben più) invasive, quali la localizzazione di impianti di energie rinnovabili e di smaltimento o gestione dei rifiuti.

N. 00027/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2014 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2014, proposto da:
Avip Italia s.r.l., Nuova Brianza Pubblicità s.r.l., Gruppo Publionda s.r.l., Noi Pubblicità s.r.l., Pubblidue s.r.l., Sipe s.r.l., Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari – A.I.C.A.P., Associazione Nazionale Operatori Cartellonistica Arredi e Affissioni Pubblicitarie – A.S.S.O.C.A.A.P., Publicittà s.p.a., IPAS s.p.a., Associazione Nazionale Aziende Cartellonistica Stradale – A.N.A.C.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michelangela Caretto in Milano, Via Botta, 19;

CONTRO

Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Viviani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila, 4/A;

PER L’ANNULLAMENTO

– della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza n. 16 del 10 luglio 2013, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

– del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, artt. 6, 24, 28, 31, 34, 36, comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, della dichiarazione di sintesi e di tutta la documentazione allegata;

– nonché degli atti antecedenti, preordinati o preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al provvedimento che si impugna, le altre disposizioni contenute e i provvedimenti indicati nel provvedimento sopra menzionato e, per quanto di ragione, quelli indicati nel testo del ricorso.

  • Visti il ricorso e i relativi allegati;
  • Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza;
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Le ricorrenti sono società attive a livello nazionale nel settore dei cartelloni e della segnaletica pubblicitari e associazioni tra gli operatori dello stesso settore.

Con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, esse hanno impugnato la delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Monza e della Brianza n. 16 del 10 luglio 2013, recante l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nonché tutti gli atti che compongono il Piano stesso, specificamente censurato quanto alle norme contenute agli articoli 6, 24, 28, 31, 34 e 36.

Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, il PTCP di Monza avrebbe imposto un divieto pressoché generalizzato di collocazione di impianti pubblicitari, su tutto il territorio provinciale, travalicando i limiti previsti dal Codice della strada e senza alcuna reale finalità di sicurezza stradale, così ostacolando ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica delle imprese del settore.

2. Più in dettaglio, le ricorrenti hanno allegato che:

I) il Piano sarebbe affetto da difetto di motivazione e di istruttoria; ciò in quanto, l’Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente il mancato accoglimento dell’osservazione proposta dalle ricorrenti a seguito dell’adozione del Piano e avrebbe, inoltre, equivocato sui presupposti per l’esercizio del potere, avendo omesso di indicare le ragioni di sicurezza poste alla base del divieto imposto;

II) emergerebbe il contrasto con le previsioni del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e con il relativo Regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) di una serie di previsioni del PTCP che introdurrebbero divieti di collocazione di impianti pubblicitari non supportati da alcuna esigenza di sicurezza stradale; la censura è riferita, più in dettaglio, alle Norme di Piano che vietano tali installazioni negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (articolo 6), lungo il canale Villoresi e il naviglio di Paderno (articolo 24), lungo le strade panoramiche (articolo 28), all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica (articolo 31), negli ambiti di interesse provinciale (articolo 34) e nei parchi locali di interesse sovracomunale (articolo 36); la particolare latitudine dei divieti posti dal PTCP deriverebbe, inoltre, dalla circostanza che essi sarebbero destinati a incidere anche all’interno dei centri abitati;

III) le previsioni dettate dal PTCP in materia di cartelloni pubblicitari sarebbero anche viziate per sviamento, perché i divieti apposti non sarebbero diretti al perseguimento dell’interesse alla sicurezza stradale;

IV) sarebbe violato l’articolo 41 della Costituzione, poiché i divieti sarebbero ingiustificatamente lesivi della libertà di iniziativa economica privata; sarebbe pure violato l’articolo 3 della Costituzione, perché sarebbe ravvisabile un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori economici, atteso che nelle medesime aree ove è vietata la collocazione dei cartelloni pubblicitari sarebbero invece ammesse altre attività di impresa, essendo consentito, ad esempio, localizzarvi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti.

3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Monza e della Brianza, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All’udienza pubblica del 26 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito.

6. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari introdotti dal PTCP sarebbero immotivati e che le relative ragioni non emergerebbero dalla controdeduzione all’osservazione presentata dalle ricorrenti.

6.1 Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che, nel controdedurre alla predetta osservazione, la Provincia ha chiarito che i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS), lungo le strade panoramiche, all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV), negli ambiti di interesse provinciale (AIP) e nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono iscritti “tra le previsioni a carattere prescrittivo e prevalente del Ptcp, in forza di ragioni di tutela del paesaggio”.

Nella stessa sede si è, inoltre, evidenziato che tali divieti non sono generalizzati, perché negli AAS, disciplinati dall’articolo 6 delle Norme di Piano, sono ammessi i cartelli “volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio”, mentre “il divieto lungo le strade panoramiche è da applicarsi ai soli tratti e lati individuati dalla Provincia per le strade di rilevanza provinciale (Tav.6b) ed a quelli individuati dai Comuni ed aventi rilevanza comunale”.

6.2 Ritiene il Collegio che le ragioni indicate dalla Provincia siano idonee a sorreggere il mancato accoglimento di quanto proposto dalle ricorrenti. E ciò tenuto conto della natura propria delle osservazioni, le quali costituiscono meri apporti collaborativi, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l’Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3294).

Proprio tale ultima evenienza si è, infatti, verificata nel caso oggetto del presente giudizio, atteso che la Provincia ha ritenuto di non poter accogliere l’osservazione in rapporto ai criteri di impostazione del PTCP e, in particolare, alle esigenze di tutela paesaggistica poste alla base delle previsioni concernenti gli specifici ambiti territoriali sopra richiamati.

6.3 Il motivo va, perciò, respinto.

7. La circostanza che i divieti siano stati imposti per fini di tutela paesaggistica fa emergere l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con i quali – in estrema sintesi – le ricorrenti lamentano che tali divieti sarebbero inconferenti rispetto alle previsioni del Codice della strada e alle finalità di sicurezza stradale.

7.1 Le previsioni e le finalità richiamate dalle ricorrenti sono, infatti, estranee ai divieti contestati, i quali risultano imposti nel perseguimento del diverso interesse alla tutela del paesaggio, pienamente rientrante tra gli obiettivi propri del Piano, e di per sé astrattamente idoneo a sorreggere misure quali quelle adottate dalla Provincia.

Al riguardo, deve rilevarsi che tra i contenuti del PTCP vi è proprio una “parte inerente alla tutela paesaggistica” (articolo 15, comma 6 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e che le previsioni dettate a tal fine, come anche quelle relative all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) dei comuni interessati (articolo 18, comma 2, lett. a) e c) della legge regionale n. 12 del 2005).

In attuazione di queste previsioni normative, il PTCP di Monza e della Brianza ha introdotto, per quanto qui rileva, un ampio e articolato sistema di previsioni di tutela paesaggistica, e in questo quadro si collocano anche i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari contestati dalle ricorrenti, e che sono posti proprio in relazione agli ambiti territoriali assoggettati a speciale regime protettivo.

Contrariamente a quanto lamentato con il terzo motivo di impugnazione, non è perciò ravvisabile alcun profilo di sviamento dell’atto rispetto alla causa tipica, atteso che – come detto – nel disegno della legge regionale n. 12 del 2005 la tutela del paesaggio rientra tra i fini propri del PTCP, e considerato che le esigenze di tutela del paesaggio ben possono astrattamente sorreggere divieti di collocazione di cartelli pubblicitari.

7.2 Venendo, poi, al concreto atteggiarsi delle misure contenute nel Piano impugnato, non può ritenersi ingiustificato il divieto di collocare gli impianti:

(a) negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, disciplinati dall’articolo 6 delle Norme di Piano, considerato che il Documento degli obiettivi, facente parte degli atti che compongono il PTCP, indica tra gli obiettivi specifici assunti dal Piano per tali aree la “Conservazione e tutela del paesaggio rurale come fattore di mantenimento dell’identità territoriale” (v. doc. 5 della Provincia, p. 25);

(b) lungo le strade panoramiche, ai sensi dell’articolo 28 delle Norme di Piano, poiché il richiamato Documento degli obiettivi pone in relazione tale disposizione con l’obiettivo specifico di piano 5.5.10, concernente la “viabilità di interesse paesaggistico”, ove si indica la necessità di “salvaguardare la panoramicità degli assi stradali tutelando la viabilità di interesse paesaggistico, costituita dalle strade panoramiche e dalle strade rurali” (v. doc. 5 della Provincia, p. 23);

(c) all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, di cui all’articolo 31 delle Norme di Piano, perché il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari è correlato all’obiettivo specifico di tutela paesaggistica, dettato per le aree ricadenti in tale ambito, costituito dalla “conservazione delle visuali aperte” (v. doc. 5 della Provincia, p. 17); e infatti, contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti – peraltro solo nelle memorie e non nel ricorso – le installazioni pubblicitarie sono da ritenere rilevanti ai fini della percezione del paesaggio circostante, per cui non può ritenersi irragionevole che il perseguimento dell’obiettivo, legittimamente assunto dall’Amministrazione, di conservare le visuali aperte sia declinato mediante la previsione di limitazioni e divieti alla collocazione di cartelloni pubblicitari;

(d) negli ambiti di interesse provinciale, disciplinati dall’articolo 34 delle Norme di Piano, perché tali ambiti, in base alla stessa previsione normativa ora richiamata, “sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano” (v. doc. 4 della Provincia) e, non a caso, si tratta di aree individuate all’interno degli ambiti di azione paesaggistica, ove è previsto l’avvio di “politiche attive di riqualificazione del paesaggio” (v. articolo 33 delle Norme di Piano – doc. 4 della Provincia); deve infatti ritenersi che il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari in questi ambiti sia legato alla specifica esigenza – non irragionevole né arbitraria – di mantenere netta la distinzione tra i nuclei urbani, preservando il più possibile inalterato il paesaggio che caratterizza gli spazi inedificati tra il costruito;

(e) nei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui all’articolo 36 delle Norme di Piano, trattandosi di ambiti che “costituiscono – quali componenti della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale – contenuto qualificante del PTCP” (così il comma 1 dell’articolo 36, ora richiamato – doc. 4 della Provincia), e quindi – ancora una volta – di porzioni del territorio provinciale caratterizzate da specifica valenza paesaggistica.

7.3 Quanto, poi, alla previsione dell’articolo 24, comma 3, lett. b, n. 1 delle Norme di Piano – concernente la “rimozione di arredi, cartellonistica e segnaletica incongruenti o invasivi” lungo il Canale Villoresi e il Naviglio di Paderno – deve osservarsi che la disposizione censurata, per espressa previsione normativa, ha mera valenza di indirizzo ed è, perciò, destinata a divenire operante solo a seguito dell’adozione di apposite determinazioni attuative nelle sedi competenti. Da tale indicazione del PTCP non deriva, quindi, né un obbligo immediatamente efficace di rimozione dei cartelloni, né un divieto di apposizione di ulteriori arredi, con conseguente difetto di interesse delle ricorrenti a censurare la previsione.

In ogni caso, le doglianze articolate nel ricorso sono anche infondate, in quanto la disposizione trova la propria ragion d’essere negli obiettivi specifici di piano dettati per l’idrografia artificiale (obiettivo 5.2.9) e per i canali storici (obiettivi 5.3.7, 5.4.8 e 5.5.5).

Dagli obiettivi assunti dal Piano emerge infatti – tra l’altro – l’esigenza di “tutelare l’integrità dei manufatti idraulici storici (…)” (obiettivo 5.2.9 – doc. 19 della Provincia, p. 19) e di pervenire alla redazione “di un “abaco di elementi e materiali” che renda continuo e coordinato lo spazio urbano e le attrezzature pubbliche poste a pettine a nord e a sud del Canale Villoresi” (obiettivo 5.3.7 – doc. 5 della Provincia, p. 20). Il Piano ha dunque specificamente preso in considerazione la tutela del contesto dei canali storici; esigenza, questa, da cui discende la direttiva dell’eliminazione degli elementi incongruenti, tra i quali lo stesso piano individua – peraltro in termini soltanto potenziali – i cartelloni pubblicitari.

7.4 Non può poi accedersi alla prospettazione delle ricorrenti, secondo le quali l’illegittimità dei divieti di apposizione dei cartelloni pubblicitari e il carattere sostanzialmente ingiustificato di tali divieti discenderebbero dalla loro estesa latitudine.

7.4.1 In particolare, le società hanno allegato nel ricorso che la disciplina introdotta dal PTCP concretizzerebbe un divieto quasi assoluto di pubblicità su strada e che su 200 km di strade extraurbane solo il 12% (circa 25 km) sarebbe libero da vincoli.

Peraltro, anche nei tratti liberi, la collocazione di cartelloni pubblicitari sarebbe ulteriormente limitata dalla disciplina previgente al PTCP. In questa prospettiva, le ricorrenti hanno richiamato, ad esempio, l’articolo 6 della delibera provinciale n. 14 del 2011, ove è previsto che, nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore ai 50 km/h, i cartelli e altri mezzi pubblicitari possono essere collocati a cento metri di distanza uno dall’altro, fino a un massimo di cinque per chilometro. Previsione, questa, che renderebbe ancora più limitante l’effetto dei divieti posti dal PTCP.

Inoltre, le ricorrenti hanno affermato che le misure imposte dalla Provincia sarebbero destinate a operare anche nelle aree comprese all’interno dei centri abitati. Questo dato emergerebbe da previsioni quali quelle dell’articolo 7 delle Norme di Piano, ove si stabilisce che i Comuni debbano provvedere all’individuazione e alla disciplina delle aree agricole nell’ambito del proprio PGT, e dell’articolo 28, comma 5, lett. a) e b), concernenti la fissazione, da parte dei Comuni, di fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, nonché l’individuazione di strade panoramiche di rilevanza comunale.

A supporto di tali allegazioni, le ricorrenti hanno depositato, il 21 febbraio 2014, una relazione peritale (doc. 9 delle ricorrenti), nella quale si afferma che i vincoli all’apposizione di cartelloni pubblicitari posti dal PTCP, sommati a quelli posti nei tratti stradali interni ai parchi regionali, comporterebbero, per differenza, che il tratto di rete extraurbana libero da divieti sarebbe pari solo al 12%. All’interno dei centri abitati, la rete stradale non vincolata sarebbe, invece, pari solo al 60%.

7.4.2 Al fine di controdedurre alle allegazioni delle ricorrenti, la Provincia ha prodotto in giudizio propri dati ed elaborazioni.

In particolare, in data 25 gennaio 2014 l’Amministrazione resistente ha depositato un elaborato cartografico nel quale si illustra l’incidenza del divieto di collocazione di cartelli stradali (doc. 8 della Provincia), corredato da una scheda recante l’indicazione dei dati utilizzati per la predisposizione della cartografia (doc. 9 della Provincia). Da questi atti risulta che i tratti di strade provinciali liberi da divieti di apposizione di cartelli sarebbero pari al 52,9% del totale e che, comunque, nell’ambito dei tratti vincolati, soltanto il 67% dell’estensione totale sarebbe interessato da un divieto relativo a entrambi i lati della strada, mentre per il rimanente 33% il divieto riguarderebbe solo uno dei due lati.

La Provincia ha, inoltre, contestato nelle proprie memorie i dati prodotti dalle ricorrenti, ritenuti – tra l’altro – dall’Amministrazione privi di riscontro. In particolare, la distinzione tra tratti stradali, di competenza della Provincia, interni ed esterni ai centri abitati non sarebbe definibile in base alla cartografia provinciale, poiché dipenderebbe dall’individuazione del centro abitato operata da ciascun Comune.

L’Amministrazione ha, inoltre, prodotto un secondo elaborato grafico – successivo alla relazione peritale delle ricorrenti – che considera, oltre alla rete stradale provinciale, anche la viabilità di scorrimento sovracomunale, con esclusione delle autostrade, delle strade extraurbane principali e della viabilità di progetto (doc. 10 della Provincia, depositato in data 8 marzo 2014, oggetto delle precisazioni rese con nota depositata in data 8 ottobre quale doc. 14). E, sulla scorta di tale elaborato, la difesa provinciale ha affermato che, considerando la viabilità provinciale e quella di scorrimento sovracomunale, l’estensione della rete stradale non vincolata sarebbe pari circa al 60% (v. memoria della Provincia in data 8 marzo 2014, p. 4).

7.4.3 Ritiene il Collegio che, al di là dell’esatta misura dei tratti stradali non oggetto di divieti di apposizione di cartelli pubblicitari – dato che è controverso tra le parti – le ricorrenti non abbiano dimostrato che i suddetti divieti siano privi di giustificazione, né che presentino una latitudine tale da farne emergere l’arbitrarietà o l’irragionevolezza.

Tutti gli elaborati prodotti, inclusa la relazione peritale delle ricorrenti, evidenziano infatti l’esistenza di tratti della rete stradale non interessati dai divieti. Circostanza, questa, che discende a sua volta dal fatto che i divieti non sono stati posti indiscriminatamente su tutte le strade ricadenti nel territorio della Provincia, bensì soltanto nell’ambito di aree individuate come di particolare pregio e per esigenze di tutela paesaggistica.

Inoltre, le limitazioni imposte non sono assolute, essendo previste sia eccezioni specifiche (ad esempio, negli AAS sono ammessi i cartelli “volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio”, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 delle Norme di Piano), sia estesi tratti nei quali i divieti riguardano un solo lato della strada.

La latitudine dei divieti è quindi, a ben vedere, una conseguenza dell’estensione delle aree oggetto del regime protettivo stabilito dal Piano. Tuttavia, l’estensione di tali ambiti non è stata contestata dalle ricorrenti, né esse hanno svolto nel ricorso – come meglio si dirà nel prosieguo – alcuna censura tesa a dimostrare la manifesta eccessività o l’irragionevolezza dei divieti stessi rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica cui sono finalizzati.

7.5 Sotto quest’ultimo profilo, il Collegio deve constatare che in tutto lo svolgimento del ricorso le ricorrenti hanno censurato le previsioni di divieto soltanto quanto alla loro ritenuta non rispondenza a esigenze di sicurezza stradale: esigenze che non costituiscono, però, la ragione di tali divieti, secondo quanto sin qui illustrato.

Unicamente nelle memorie, e in risposta a quanto allegato dalla Provincia nelle proprie difese, le ricorrenti hanno poi allegato profili di illegittimità delle misure contestate rispetto alla disciplina di tutela del paesaggio e, in particolare, con riferimento alle previsioni dell’articolo 153 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Tutte tali allegazioni sono, però, inammissibili, in ossequio al principio, che costituisce ius receptum, secondo il quale può essere affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum(Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2499).

7.6 In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, il secondo e il terzo motivo di impugnazione vanno respinti.

8. Le considerazioni già svolte inducono a rigettare anche il quarto motivo di impugnazione, con il quale si lamenta la violazione degli articoli 41 e 3 della Costituzione.

8.1 Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la libertà di iniziativa economica privata – tutelata dall’articolo 41 della Costituzione – non è incondizionata, ma trova un limite nell’utilità sociale, con la quale non può porsi in contrasto. Si tratta, dunque, di un valore che ben può subire limitazioni per ragioni di tutela del paesaggio, stante la posizione di preminenza che quest’ultimo interesse assume nell’ambito dell’ordinamento giuridico, in considerazione della sua consistenza di valore primario, tutelato dall’articolo 9 della Costituzione (C. cost. n. 367 del 2007, Id. n. 182 del 2006, Id. n. 151 del 1986).

8.2 Non è, poi, ravvisabile alcun profilo di irragionevole disparità di trattamento nella circostanza che, negli stessi ambiti in cui è vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari, siano consentite altre attività, quali la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di smaltimento e gestione dei rifiuti. Si tratta infatti, con ogni evidenza, di attività del tutto diverse, e rispetto alle quali non è possibile stabilire alcuna comparazione, mentre – in ossequio ai principi – il vizio allegato dalle ricorrenti “è configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse” (così, ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, 14 marzo 2014, n. 133).

9. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

10. La complessità delle questioni affrontate sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE Stefano Celeste Cozzi