Giurisdizione e responsabilità del Comune per omessa vigilanza edilizia: un nuovo fronte di responsabilità per la P.A.

Pubblicato il 5-03-2019
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A cura dell’avv. Laura Greco

Con l’ordinanza n. 4889/2019, emessa in data 29.01.2019 e pubblicata in data 19.02.2019, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione si sono pronunciate su un regolamento di giurisdizione in relazione ad una causa pendente innanzi al Tribunale di Latina. In brevis, tale giudizio originava dalla domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. avanzata dall’Attore nei confronti del Comune “per aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, da parte della società costruttrice, nella realizzazione di un fabbricato.”

Parte Attrice, infatti, rappresentava di aver acquistato un immobile “facendo affidamento sia sulla conformità a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi – permesso di costruire e licenza di abitabilità – emessi dal convenuto, sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli, ma di aver scoperto, in seguito, che l’immobile affetto da svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche talmente gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso ed incommerciabile”, quindi citava in giudizio l’Amministrazione, che, a sua volta, chiamava in causa la società costruttrice.

Instaurato il contraddittorio, il Giudice Ordinario rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, vertendo su attività provvedimentale della P.A.   Quindi, l’Attore proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

La questione attiene all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione nell’ipotesi in cui il privato chiami in causa l’Amministrazione denunciando che la stessa abbia omesso la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 del d.p.r. 380/2001, nei confronti del terzo costruttore e del rilascio dei titoli abilitativi, lasciandogli in tal modo acquistare un immobile, rivelatosi poi, parzialmente abusivo ed incommerciabile. L’Attore denuncia che in tal modo sia stato leso il suo legittimo affidamento nei confronti della P.A., quindi chiede il risarcimento ex art. 2043 c.c., addebitandole una responsabilità civile per omessa vigilanza.

Il Supremo Consesso, sposando le conclusioni rassegnate dall’Attore e dal P.G. rappresenta che, in materia di tutela risarcitoria, la giurisdizione del Giudice Amministrativo si incardina soltanto nel caso in cui il danno lamentato dal privato sia conseguenza immediata e diretta di un provvedimento illegittimo emanato dalla P.A.; ciò anche al fine di evitare un giudizio ordinario successivo.

La Corte di Cassazione, ha preso atto che, in passato, la condanna  della P.A. al risarcimento danni in favore del privato, era stata trattata dal Giudice Amministrativo unitamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi favorevoli ed ampliativi, ma ha anche affermato che “ciò non esclude che i danneggiati abbiano in quei casi dedotto la lesione della loro integrità patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.”

Nel caso de quo, la Corte afferma che i titoli abilitativi rilasciati non rilevano se ed in quanto illegittimi, ma solo come provvedimenti oggettivamente idonei a determinare il legittimo affidamento del privato nell’acquisto di un fabbricato. Quindi, non sarà necessario instaurare il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, al fine di ottenere una dichiarazione di illegittimità dei titoli per poi, successivamente proporre domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. all’Ente, in quanto quest’ultima si fonda esclusivamente sul danno che il privato ha subito per aver “legittimamente” fatto affidamento sulla P.A.

Il Supremo Consesso dichiara quindi la giurisdizione del Giudice Ordinario, addebitando all’Amministrazione una responsabilità civile per omessa vigilanza e, quindi, consentendo al privato di instaurare un giudizio esclusivamente sul risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

La statuizione della Corte è particolarmente interessante sotto due diversi profili: in primis, in quanto, per la prima volta nel nostro Ordinamento, sembra vi siano gli estremi per poter riconoscere una responsabilità di tipo oggettivo per omessa vigilanza in capo all’Amministrazione, che consentirebbe al privato di proporre una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., completamente autonoma dall’impugnazione dei titoli abilitativi; in secundis, poiché, per questo tipo di fattispecie viene riconosciuta la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario.

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