Imprese energivore: per la Corte di Giustizia è legittima (ma forse no) la limitazione italiana degli incentivi alle sole imprese manifatturiere

Pubblicato il 29-05-2017
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A cura dell’Avv. Gaetano Pecoraro

La Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003 n. 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha consentito, all’art. 17 comma 1, agli Stati membri di applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’art. 8 paragrafo 2 lettere B) (motori fissi) e C) (impianti e macchinari usati nell’edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici), e di elettricità, in due ipotesi specifiche:

  • a favore delle imprese a forte consumo di energia e qualora vengano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese
  • qualora vengano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire gli obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l’efficienza energetica.

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Il comma 2 del medesimo art. 17 dir. 2003/96/CEE ha consentito agli Stati membri di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e di elettricità, se utilizzati da un’impresa a forte consumo di energia, e un livello di tassazione fino al 50% dei livelli minimi previsti dalla richiamata direttiva, se utilizzati dalle imprese di cui all’art. 11 che non siano imprese a consumo di energia.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto a livello comunitario, l’art. 39 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 ha delegato il Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ad adottare uno o più decreti di definizione delle “imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa”, al fine di determinare un sistema di aliquote e accise sui prodotti energetici conforme alle disposizioni comunitarie, stabilendo (al comma 3) che a seguito dell’emanazione di quei decreti, l’AEEG avrebbe dovuto determinare, “secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economicoI corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali”.

Con d.m. 5 aprile 2013, il Ministro dell’Economia, di concerto con Quello dello Sviluppo Economico, ha definito all’art. 2 le “imprese a forte consumo di energia” come quelle “per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

  1. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
  2. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento”.

L’art. 6 del richiamato ultimo decreto, nell’istituire presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico “l’elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 2”, ha, poi, posto in capo alle imprese l’onere di comunicare, entro il mese di ottobre dell’anno successivo all’annualità di riferimento, una dichiarazione, ex art. 47 d.p.r. 445/2000 attestante che alla predetta annualità di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall’art. 2 ovvero quelle previste dall’art. 3, dovendo essere indicati, altresì, per quanto qui interessa: “a) il codice ATECO, inerente l’attività produttiva svolta dall’impresa, come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l’impresa è iscritta; b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici; c) i valori dei rapporti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e art. 3, comma 1”.

Avverso tale decreto sono insorte molte imprese a forte consumo energetico, non censite tuttavia nei codici ATECO delle imprese manifatturiere, lamentando dinanzi il Giudice amministrativo la contrarietà alla normativa comunitaria del riportato dm.

Si è, cioè, sostenuto che tale limitazione, non essendo prevista dalla direttiva in materia, si sarebbe posta in contrasto con quest’ultima. Obiezione non manifestamente infondata, tanto che il Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale 1930/2015 (disponibile qui) ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, chiedendo se “Se l’ordinamento comunitario e, segnatamente, gli articoli 11 e 17 della direttiva 2003/96/CEE ostino a una disciplina normativa e amministrativa (quale quella vigente nell’ordinamento italiano e descritta nell’ambito della presente ordinanza) la quale – per un verso – opta per l’introduzione di un sistema di agevolazioni sul consumo di prodotti energetici (elettricità) da parte delle imprese “a forte consumo di energia” ai sensi del richiamato articolo 17 e – per altro verso – limita la possibilità di fruire tali agevolazioni in favore delle sole imprese ‘energivore’ che operano nel settore manifatturiero, escludendola nei confronti delle imprese che operano in diversi settori produttivi“.

Quest’ultima, con la recentissima sentenza 18 gennaio 2017, emessa nella causa C-189/15 (disponibile qui) ha risposto osservando che

  • Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia a condizione che i livelli minimi di tassazione dell’Unione previsti da tale direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa.
  • La menzionata disposizione definisce altresì la nozione di «impresa a forte consumo di energia» e precisa, nell’ambito di tale definizione, che gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.
  • Ne discende che, ai fini della disposizione in parola, gli Stati membri sono liberi di limitare il beneficio di sgravi fiscali a favore di imprese a forte consumo di energia alle imprese di uno o di più settori industriali. Di conseguenza, la stessa disposizione non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riconosce incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico unicamente al settore manifatturiero.
  • Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/96. Dai considerando 9 e 11 della menzionata direttiva risulta infatti che la stessa si propone di lasciare agli Stati membri un certo margine per definire e attuare politiche adeguate ai rispettivi contesti nazionali e che la scelta dei regimi da applicare in relazione all’attuazione della direttiva in parola spetta a ciascuno degli Stati membri.
  • Ciò nondimeno, occorre porre in rilievo che la circostanza che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che limita il beneficio di uno sgravio fiscale a un settore industriale, non sia contraria all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 non incide, come discende dall’articolo 26, paragrafo 2, della stessa direttiva, sulla questione di accertare se detta normativa costituisca un aiuto di Stato. Tuttavia, come esplicitamente posto in evidenza dal giudice del rinvio, tale questione non costituisce oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
  • Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.

Per la Corte di Giustizia, cioè, se la limitazione dei benefici alle sole imprese manifatturiere è legittima avendo come parametro la direttiva 2003/96, forse non altrettanto potrà dirsi qualora tale limitazione venisse valutata con riferimento al divieto degli aiuti di stato.

Un ulteriore rinvio pregiudiziale potrebbe risolvere il dubbio.