In vigore dal 21 luglio la nuova Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Pubblicato il 18-07-2017
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A cura dell’Avv. Nicoletta Tradardi

Il d.lgs. n. 104/2017 introduce importanti modifiche alla disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale, semplificando la procedura e riducendo i termini per la conclusione del procedimento.

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E’ stato pubblicato nella GU n. 156 del 06.07.2017, il d.lgs. n. 104 del 16.06.2017, intitolato “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”. Il decreto legislativo, che modifica la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale, entrerà in vigore a far data dal prossimo 21 luglio e si applicherà ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via ed ai procedimenti di Via avviati dal 16 maggio 2017 (art. 23).

Si segnalano, a prima lettura, alcuni fra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina.

Ruolo dello Stato e delle Regioni.

Quanto alla ripartizione delle competenze normative, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano viene demandata la disciplina dell’organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di Via (art. 7bis co. 8).

Sono incardinate nella competenza statale le procedure di Via relative ad alcuni progetti energetici, fino ad ora ricadenti nella competenza regionale.

Riduzione della tempistica

Sono sensibilmente ridotti i termini del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (art. 19), che deve concludersi entro 90 giorni per l’ipotesi in cui non vi siano richieste di integrazioni documentati, ovvero, in quest’ultimo caso, entro 165 giorni dalla comunicazione per via telematica, da parte dell’Amministrazione competente a tutti gli enti interessati, dell’avvenuta presentazione del progetto e relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I termini procedimentali sono considerati perentori.

Anche i termini per la procedura di Via sono significativamente contratti e riordinati 8art. 23 e segg.); le verifiche sulla completezza dell’istanza, e l’eventuale integrazione, devono essere effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; l’ istruttoria si compie entro 210 giorni e nei successivi 120 giorni va valutato il tutto ed emesso il provvedimento finale. Il procedimento, dal momento della presentazione della domanda, si conclude entro 390 giorni. Anche in questo caso, tutti i termini sono considerati perentori.

Si riordina l’ipotesi del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, esercitabile qualora nei termini previsti non venga adottato il provvedimento di Via da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo.

Un’ulteriore novità concerne la disciplina del termine di efficacia temporale del provvedimento di Via, la cui durata minima, definita nel provvedimento stesso, deve, comunque, non essere inferiore a cinque anni, in luogo della precedente previsione, di una durata massina di cinque anni, eventualmente prorogabile.

Riordino procedimentale. Il provvedimento unico in materia ambientale.

La nuova disciplina specifica anche il rapporto fra la Via ed ogni altro titolo abilitativo, stabilendo che la Via è sempre integrata nell’autorizzazione, ovvero nell’Autorizzazione Integrata Ambientale ove prevista (art. 26). Altra importante novità è la previsione del Provvedimento Unico in materia ambientale per i procedimenti di competenza statale e regionale (artt. 27 e 27 bis), con la specificazione che il provvedimento di Via costituisce la base per l’adozione dei titoli rilasciabili nell’ambito di tale procedura.

Sempre in un’ottica di razionalizzazione, per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via, l’Autorizzazione Integrata Ambientale può essere rilasciata solo dopo che, all’esito dell’istruttoria, si ritenga di non assoggettare i progetti a Via (art. 10).

Viene introdotta la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), con l’obiettivo di stimare gli impatti complessivi, diretti ed indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto possono procurare alla salute della popolazione (art. 5 co. 1 lett. b bis).

Si apportano alcune modifiche agli allegati, che individuano i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via e/o a Via, nonché l’individuazione della competenza, statale o regionale. Si introduce l’allegato IIbis, che identifica i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via in sede statale.

In conclusione, ed all’esito di una primissima lettura, la nuova disciplina tende ad una importante semplificazione procedimentale e ad una riorganizzazione della relativa normativa.

Allegati