Nessun potere in capo ai comuni in presenza di opere già sottoposte a VIA nazionale

Pubblicato il 12-04-2018
Condividi

A cura dell’Avv. Laura Greco

Con l’Ordinanza n. 1734 pubblicata in data 23.03.2018, i Giudici della Terza Sezione del TAR Lazio si sono pronunciati su un ricorso contro il Comune di Melendugno che aveva limitato le attività di costruzione del noto gasdotto TAP..

I Giudici – seppure solo in sede cautelare – si sono espressi ritenendo che il Comune non sarebbe legittimato a definire limiti alle emissioni acustiche in presenza di una VIA nazionale che affronta (ed autorizza) il medesimo tema. Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la TAP S.p.A. aveva presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA), in cui la stessa aveva indicato nello specifico gli orari in cui si sarebbe svolta l’attività di costruzione del gasdotto per la parte “on shore”, facendo però presente che, per quanto riguardava la costruzione del microtunnel, sarebbe stata invece necessaria un’attività continua nelle 24 ore. Sulla base di questo SIAil Ministero dell’Ambiente emetteva il Decreto VIA n. 223/2014, con cui veniva autorizzata l’opera.

Ora, secondo quanto riportato dal TAR, il Decreto VIA, unitamente all’Autorizzazione Unica rilasciata dal MiSE ex art. 26, comma 4 D.lgs n. 152/2016, di cui il primo è parte integrante, hanno autorizzato gli orari di costruzione del gasdotto nella loro totalità. Per il superamento dei limiti acustici zonali non è necessario un ulteriore atto di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale .

Lo stesso Decreto VIA include un’apposita prescrizione che comporta la verifica di minimizzazione degli impatti anche con riguardo alla componente “rumore”, la cui verifica è rimessa all’ARPA Puglia. Seguendo questo ragionamento “la domanda cautelare di Parte Ricorrente avverso il diniego comunale di autorizzazione in deroga debba trovare accoglimento, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco che vede il prevalere dell’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera in oggetto (la “TAP”), avente enorme valore economico e altrettanto elevato rilievo strategico per gli interessi energetici nazionali ed europei, senza sottovalutare che, in definitiva, corrisponde anche all’interesse del Comune resistente vedere celermente realizzato il micro-tunnel (mediante lavoro continuato h24) prima che la prossima stagione turistico-balneare entri nel suo vivo”.

Atteso quanto sopra, si desume che i Giudici ritengano la valutazione di impatto ambientale una procedura esaustiva per i profili che la riguardano, infatti una volta appurato che l’iter procedurale che ha condotto all’emanazione del decreto VIA sia stato svolto correttamente, precisano come non siano necessari ulteriori atti di assenso da parte dell’Amministrazione comunale.

Il Collegio quindi  chiarisce come la procedura VIA assorba a sé tutte le competenze, nonché quelle relative alla fase di monitoraggio, sempreché quanto previsionalmente valutato sia poi conforme all’attività effettiva;  ne consegue che, in alcun modo, quanto autorizzato a livello “centrale” possa essere messo in discussione da condotte “nimby”, laddove è evidente che l’Ente Comunale non ha alcun potere decisionale ex lege, essendo appunto la procedura VIA esaustiva per tutto ciò che la concerne.

N. 01734/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02777/2018 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2018, proposto da:

I.Co.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Michele Ferrari, Francesco Vagnucci e Giuseppe Durano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

CONTRO

Comune di Melendugno, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiana Giorgiani in Roma, via Lattanzio 66;

NEI CONFRONTI DI

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota prot. n. 2575 del 30.1.2018 (doc. 1) con cui il Comune di Melendugno, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Salvatore Petrachi, ha comunicato il rigetto definitivo alla “domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei”presentata dalla ricorrente in data 2.8.2017;

  • Visti il ricorso e i relativi allegati;
  • Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  • Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
  • Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
  • Visti tutti gli atti della causa;
  • Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori l’Avv. F. Vagnucci, l’Avv. A. M. Durante e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. Biagini;

Considerato che:

in sede di Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dalla TAP S.p.a. nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (conclusosi in senso favorevole alla stessa, con Decreto VIA n. 223/2014), la menzionata società aveva a suo tempo chiarito che le attività di costruzione del gasdotto per cui è causa, per la parte “on shore”, si sarebbero svolte dalle 8:00 alle 18:00 “ad eccezione della fase di costruzione del microtunnel per il quale è prevista un’attività continua nelle 24 ore” (Cap. 8, pag. 149 del SIA);

l’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 152/2016 (nella versione precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 104 del 2017) prevede che l’Autorizzazione Unica del MiSE (alla realizzazione e all’esercizio del gasdotto), adottata ai sensi dell’art. 52-quinquies, d.P.R. n. 327 del 2001, “sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale” (vedi in termini ancor più estesi quanto statuisce l’art. 7 della stessa Autorizzazione);

conseguentemente gli orari menzionati debbono ritenersi già autorizzati, per effetto del Decreto VIA precitato e dell’Autorizzazione Unica del MiSE di cui il primo è parte integrante, senza necessità di ulteriori atti di assenso da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Puglia n. 3 del 2002, quale quello richiesto nella specie dalla società sub-appaltatrice e odierna ricorrente al Comune di Melendugno (che su detta istanza si è pronunciato in termini negativi con l’atto qui impugnato);

da quanto si evince dal progetto e dal SIA presentati dalla TAP S.p.a. al MATTM per l’ottenimento della VIA, la fase 1 è complessivamente dedicata alla “Realizzazione del microtunnel” che, a sua volta, si articola nella sotto-fase a) (“preparazione delle aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta”) e nella sotto-fase b) (“realizzazione del micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare”); sembra, pertanto, da preferire la tesi interpretativa avanzata da parte ricorrente secondo cui riferendosi il SIA sul punto (vedi pag. 149 cit.) all’intera “fase di costruzione del tunnel”, l’orario lavorativo continuato per le 24 ore è da ritenere autorizzato per entrambe le suddette sotto-fasi (dunque anche per la a), oltre che, come appare scontato, per la b);

Considerato che, con riguardo alla rumorosità ammessa dei lavori in questione, gli impatti acustici sono stati attentamente valutati nello studio di impatto ambientale a suo presentato dalla TAP (vedi pagg. 146 e ss. dello Studio) e risultano sempre nei limiti di tollerabilità (quanto meno assoluti) ammessi dalle normative settoriali;

Considerato che il superamento di detti livelli si prospetta come ipotesi del tutto eventuale, legata a possibili guasti o malfunzionamenti, comunque occasionali e momentanei, dei macchinari che saranno impiegati nello scavo del tunnel;

Ritenuto che, in ogni caso, la Prescrizione A.31 (pag. 20) del Decreto VIA n. 223 del 2014 (la cui verifica di ottemperanza è affidata ad ARPA Puglia, vedi pag. 34 Decreto cit.) comporta già la verifica di minimizzazione degli impatti anche con riguardo alla componente “rumore”;

Visto il parere reso dal MiSE con nota prot. 27126 del 21.11.2017;

Considerato che, per tutto quanto precede, al sommario esame proprio di questa fase, il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza e che, pertanto, la domanda cautelare di parte ricorrente avverso il diniego comunale di autorizzazione in deroga debba trovare accoglimento, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco che vede il prevalere dell’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera in oggetto (la “TAP”), avente enorme valore economico e altrettanto elevato rilievo strategico per gli interessi energetici nazionali ed europei, senza sottovalutare che, in definitiva, corrisponde anche all’interesse del Comune resistente vedere celermente realizzato il micro-tunnel (mediante lavoro continuato h24) prima che la prossima stagione turistico-balneare entri nel suo vivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

sospende gli effetti del diniego di cui al provvedimento del Comune di Melendugno prot. n. 2575 del 30 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Rimette al Presidente la sollecita, per quanto possibile, fissazione della pubblica udienza per la discussione del merito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore