Pubblicati i decreti ministeriali sul dragaggio nei SIN e sull’immersione dei materiali da scavo

Pubblicato il 8-09-2016
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A cura dell’avv. Xavier Santiapichi

Il 6 settembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del MATTM i decreti numero 172 e 173 disciplinanti: il primo le modalità di dragaggio nelle aree portuali e marino-costiere che ricadono all’interno dei Siti di interesse nazionale oggetto di bonifica e, il secondo, in attuazione dell’art. 109 del D.lgs. 152/2006, la procedura per l’approvazione dei progetti di dragaggio al di fuori delle aree SIN, le modalità ed i criteri per la gestione del materiale dragato, tra cui l’immersione in mare dei materiali da scavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.

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Si tratta di due normative volte alla semplificazione delle procedure, nel rispetto degli standard ambientali marino – costieri ed alla scelta ed utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l’esecuzione degli interventi, purchè tali strumenti non costituiscano di per sé una fonte di contaminazione per l’ambiente circostante, siano tali da non causare danno alla flora ed alla fauna locali e siano attivati in momenti in cui gli effetti presunti sull’ambiente siano minori

Per quanto riguarda le modalità e le regole tecniche per effettuare le operazioni di dragaggio nei SIN, il DM n. 172/2016 stabilisce i requisiti che deve possedere il progetto di dragaggio; le modalità di reimpiego dei materiali dragati; la gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimi (trasporto, collocazione dei materiali); le misure di mitigazione degli eventuali impatti sull’ambiente circostante; il monitoraggio ambientale dell’intero processo di gestione del sedimento, dal dragaggio alla collocazione o riutilizzo finale del materiale dragato.
La principale novità consiste nella possibilità di poter reimpiegare i materiali dragati sia nel bacino idrico di provenienza, sia al di fuori delle aree SIN e, tra le modalità di reimpiego, è stabilito che vi sia nel progetto di dragaggio l’individuazione dell’idoneità dei sedimenti: ad essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri o migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmete salinizzata; ad essere refluiti in strutture di contenimento.

Il D.M. n. 173/2016, invece, intende omogenizzare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni competenti, rendendole coerenti a livello nazionale attraverso indicazioni tecniche e linee guida uniformi e che tengano conto della finalità di tutela dell’ambiente marino. Ciò anche al fine di consentire l’uso legittimo del mare, fornendo i criteri per l’individuazione delle possibili opzioni di gestione di detti materiali quali, ad esmpio, il loro utilizzo a fini di ripascimento o di recupero oppure del loro utilizzo alternativo, purchè siano tenuti in debito conto: 1. la caratterizzazione fisica, chimica e biologica dei materiali; 2. la valutazione del rischio associato alla loro movimentazione ed alla successiva immersione m mare; 3. il monitoraggio della qualità dell’ambiente marino durante e successivamente le operazioni di movimentazione.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 15 luglio 2016, n. 172

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 15 luglio 2016, n. 173