Una serra florovivaistica necessita di Permesso di Costruire?

Pubblicato il 27-03-2017
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Alla domanda risponde il Consiglio di Stato con una recente pronuncia: dipende dalla struttura e dalla finalità dell’intervento. Lo stesso Consiglio osserva che un indice per definire la serra “stabile” – quindi sottoposta a PdC – è la “stagionalità”. Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell’anno e quindi con copertura solo stagionale prescindono dal titolo e nella zona a vocazione agricola sono liberamente realizzabili, mentre quelle destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile abbisognano, pur se in area agricola, di specifico atto di assenso.

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N. 00915/2017REG.PROV.COLL.

N. 09836/2006 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9836 del 2006, proposto da:

Comune di Prato, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Tognini, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

CONTRO

Faggi Nicla, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE – SEZIONE II n. 02817/2006, resa tra le parti, concernente demolizione di abusi edilizi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati R. Cassano su delega di P. Tognini, G. Pafundi su delega di M. Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Faggi Nicla ha impugnato il provvedimento n. 73/88 del 7 luglio 1988 con cui il sindaco del Comune di Prato le aveva ingiunto ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la demolizione del manufatto, abusivamente realizzato, consistente in una serra per attività di floricoltura ubicata alla via Pratese del medesimo comune, sollevando due ordini di censure.

Con il primo motivo la ricorrente, premessa la natura stagionale della serra, ha contestato la necessità del rilascio del titolo abilitativo sostenendo che, in conseguenza della mancata attuazione degli strumenti urbanistici da parte del comune, il vincolo di destinazione a verde pubblico e parcheggio impresso all’area fin dal 1964 fosse da ritenersi decaduto, sicché ella avrebbe legittimamente confidato nel fatto che l’area avesse riacquistato l’originaria destinazione agricola.

Con il secondo motivo la ricorrente ha ribadito la mancata attuazione del vincolo e l’assenza di motivazione sulle specifiche ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’ordinanza di demolizione.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite.

Il Comune di Prato ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Toscana – Firenze n. 2817/2006 affidandosi a due motivi di censura.

Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 della Legge Regionale n. 10/1979 e l’assoluto difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia giacché il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsivoglia indagine circa la natura della serra (stabile o stagionale) e ne avrebbe affermato la legittimità sul solo presupposto dell’edificazione in zona (supposta) agricola, incorrendo nell’errore di parificare i due tipi di costruzione sol che realizzati in zona agricola, mentre l’art. 7 cit. nel suo secondo comma distingue chiaramente le serre con copertura solo stagionale (lettera a) da quelle con copertura stabile (lettera b), queste ultime sempre sottoposte al previo ottenimento del titolo abilitativo a prescindere dalla zona di edificazione.

Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2, Legge n. 1187/1968, 1 e 7 L.R. Toscana n. 10/1979 ed ha contestato la supposta natura agricola dell’area giacché mai posseduta: prima dell’apposizione del vincolo a verde urbano e parcheggio ad opera dello strumento urbanistico in effetti poi decaduto, l’area sarebbe stata destinata in parte a zone sportive ed in parte a parcheggi pubblici; dopo la scadenza del vincolo, invece, in attesa del nuovo esercizio del potere pianificatorio troverebbe applicazione la disciplina legale (all’epoca art. 4 Legge n. 10/1977 e ora art. 9 TU edilizia) per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e sarebbe del tutto inconferente ritenere sic et simpliciter la destinazione agricola.

L’appellante ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza, vinte le spese di lite.

L’appellata ha, invece, reiterato tutte le censure già dedotte in prime cure, concludendo per la irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell’impugnazione, vinte le spese di lite.

Entrambe le parti hanno ulteriormente sviluppato con memorie le rispettive tesi.

DIRITTO

Questione preliminare ed assorbente è l’indagine in ordine alla natura della serra in contestazione, giacché laddove questa risultasse stabile e, dunque, non stagionale, sarebbe superflua ogni ulteriore considerazione circa la destinazione (agricola o non) dell’area su cui il manufatto insiste.

Secondo il chiaro disposto dell’art. 7, comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 10/1979, infatti, il discrimine tra i due tipi di manufatti segna la necessità o meno del preventivo ottenimento del titolo abilitativo, giacché le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell’anno e quindi con copertura solo stagionale prescindono dal titolo e nella zona a vocazione agricola sono liberamente realizzabili (lettera a), mentre quelle destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile abbisognano, pur se in area agricola, di specifico atto di assenso (lettera b).

Nel caso di specie è rimasto provato che il manufatto presenta tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra a copertura stabile, giacché come risulta anche dal verbale del 21.6.1988 essa è realizzata in metallo e plastica; è dotata di copertura a chiusura meccanica; di impianto di climatizzazione; è pavimentata in cemento e sulla platea cementizia insistono imponenti vasche, anch’esse in cemento. Pertanto, a prescindere dall’indagine circa la natura agricola o meno dell’area su cui il manufatto insiste, è certo che lo stesso, in quanto destinato al ricovero stabile e permanente di colture bisognose di copertura ordinaria, necessitasse pur sempre di titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione, pertanto, si palesa del tutto legittima (e doverosa) trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa.

L’appello, dunque, merita accoglimento per essere fondato il primo motivo di censura.

La regolazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e le medesime vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna Faggi Nicla alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo, Consigliere

L’ESTENSORE Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE  Antonino Anastasi