Sottoprodotto: lo è solo il rifiuto riutilizzabile

Pubblicato il 12-12-2016
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A cura dell’avv. Xavier Santiapichi

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione penale ha chiarito che per escludere un materiale (nel caso di specie, i fanghi derivanti dalla lavorazione degli inerti di cava e quelli derivati dalla lavorazione della pietra leccese) dall’applicazione della disciplina generale sui rifiuti circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica (art. 185 co. 2 d.lgs. 152/2006), è necessario che l’interessato ne dimostri la qualificazione di sottoprodotto. Essa sussiste quando il materiale o la sostanza derivano da una produzione ed è certo che verranno riutilizzati nel processo in modo lecito e senza ulteriori trattamenti.

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