L’annullamento della DIA comporta una compressione della legittima aspettativa dell’istante e deve essere sorretto da puntuali ragioni di ordine pubblico

Pubblicato il 15-06-2016
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A cura dell’avv. Xavier Santiapichi

Pubblichiamo una recentissima sentenza del TAR Abruzzo particolarmente interessante poiché impone all’Amministrazione – ove decorso un lungo lasso temporale dal silenzio-accoglimento formatosi sull’istanza – una puntuale motivazione delle ragioni di pubblico interesse che consentono di comprimere l’aspettativa del cittadino ingenerata dal provvedimento.

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Chiarisce il Giudice che “mentre il potere d’inibizione da esercitarsi nel temine di legge è espressione del (mero) controllo di legittimità della d.i.a. (o s.c.i.a.), il potere di autotutela si colloca invece nell’orbita dell’atto di secondo grado, assoggettato ai limiti applicativi della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, del termine ragionevole ed infine della ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Se è vero, infatti, che l’eventuale contrasto con norme urbanistiche di opere avviate con d.i.a. (o s.c.i.a.) ne determina l’illegittimità, tuttavia il Comune, qualora non abbia inibito tempestivamente la realizzazione delle opere, può provvedere solo in autotutela al ricorrere di tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990”.

00287/2016 REG.PROV.COLL.

00129/2015 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2015, proposto da: Centro Sportivo Ricettivo Ricreativo Arcobaleno di Centi Pizzutili Domenico & C S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto presso l’Avv. Cesidio Gualtieri in L’Aquila, Via Luigi di Natale, 6;

contro

Comune di L’Aquila in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Nardis, Daniela Valenza, domiciliato in L’Aquila, viale XXV Aprile; Dirigente Pro-Tempore del Settore Ricostruzione Privata, Ufficio D.I.A. e P.D.C.;

per l’annullamento del il provvedimento n. 111324 del 17.12.2014, con cui il Comune dell’Aquila ha concluso il procedimento di riesame della Dia n. 37291 del 25.3.2013 relativa alla realizzazione di una recinzione con accesso carrabile in via del Pantano

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di L’Aquila in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il Centro sportivo ricettivo ricreativo Arcobaleno di Centi Pizzutili Domenico e C. Sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 111324 del 17.12.2014, con cui il Comune dell’Aquila aveva concluso il procedimento di riesame della Dia n. 37291 del 25.3.2013 relativa alla realizzazione di una recinzione con accesso carrabile in via del Pantano.

Parte ricorrente deduceva, a fondamento del gravame: A) eccesso di potere e violazione dell’art. 14 del Regolamento per l’arredo urbano n. 254 del 1979, in quanto la norma in esame non sarebbe applicabile nel caso di specie tenuto conto che l’area è ubicata in “zona agricola intensiva” e dunque nulla ha a che vedere con le prescrizioni relative all’arredo urbano; B) eccesso di potere, violazione delle regole procedimentali e difetto di istruttoria, in quanto il Comune non avrebbe potuto annullare la DIA per mero contrasto con l’art. 14 RAU, ma avrebbe dovuto verificare l’eventuale contrasto con l’interesse pubblico; C) violazione del principio del contemperamento degli opposti interessi, in quanto l’annullamento è intervenuto a distanza di quasi due anni dal perfezionamento della DIA. Doveva, pertanto, procedersi ad una comparativa valutazione degli interessi contrastanti; D) eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti, in quanto l’area interessata dalla recinzione è destinata a parcheggio e quindi l’intervento realizzato contempera l’interesse della proprietà con quello della sicurezza stradale.

Si costituiva con memoria di stile il Comune dell’Aquila.

Con ordinanza n. 67 del 2015, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, considerato che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, “in presenza di una d.i.a. illegittima, l’Amministrazione può intervenire anche oltre il termine di cui all’art. 23 comma 6, del Dpr n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo” e considerato che, nel caso di specie, “il provvedimento gravato indica la presunta illegittimità della d.i.a., ossia la difformità rispetto all’art. 14 del regolamento di arredo urbano, ma omette qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che giustificano l’esercizio del potere di autotutela, anche alla luce di una valutazione comparativa con gli interessi di parte ricorrente e tenendo conto del tempo trascorso (circa due anni) dal perfezionamento della d.i.a. stessa”.

Alla pubblica udienza del 6.4.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.

Come è noto, l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, in tema di segnalazione certificata di inizio di attività, prevede, al comma 2, che “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente” e, al comma 3, che “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma [trenta nel caso di s.c.i.a. in materia edilizia], adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (…)”. Il quarto comma prevede infine che “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il termine per l’esercizio del potere di verifica e del potere inibitorio in caso di s.c.i.a. è perentorio. L’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia d’inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio di attività) per la realizzazione di un intervento edilizio, adotta provvedimenti inibitori o sanzionatori dopo che sia decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo, senza rispettare i limiti e le condizioni in base ai quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, è pertanto illegittimo (ex multis, Cons. Stato n. 1493 del 2015).

Insomma, mentre il potere d’inibizione da esercitarsi nel temine di legge è espressione del (mero) controllo di legittimità della d.i.a. (o s.c.i.a.), il potere di autotutela si colloca invece nell’orbita dell’atto di secondo grado, assoggettato ai limiti applicativi della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, del termine ragionevole ed infine della ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (ex multis, Tar Liguria, n. 217 del 2015). Se è vero, infatti, che l’eventuale contrasto con norme urbanistiche di opere avviate con d.i.a. (o s.c.i.a.) ne determina l’illegittimità, tuttavia il Comune, qualora non abbia inibito tempestivamente la realizzazione delle opere, può provvedere solo in autotutela al ricorrere di tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (ex multis, Tar Abruzzo, Pescara, n. 65 del 2015).

Come è noto, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, l’annullamento del provvedimento amministrativo richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, anche la sussistenza dell’interesse pubblico alla sua rimozione. Quest’ultimo deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, mediante un’idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in gioco, inclusi quelli dei destinatari dell’atto e dei controinteressati, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento (Tar Lombardia, Milano, n. 1896 del 2015)

Nel caso di specie, la d.i.a. presentata da parte ricorrente per la realizzazione di una recinzione ha perfezionato e consolidato i suoi effetti abilitativi nel maggio 2013, mentre l’Amministrazione comunale ha avviato l’esercizio dei poteri di autotutela nel novembre 2014. Solamente il 17.12.2014, ossia a distanza di circa un anno e mezzo dal perfezionamento della d.i.a., il Comune dell’Aquila ha adottato il provvedimento di annullamento della d.i.a.

A fronte del tempo trascorso dalla presentazione della d.i.a., il provvedimento di autotutela gravato con il ricorso introduttivo si limita ad indicare la presunta ragione di illegittimità della d.i.a. stessa, determinata dal contrasto con l’art. 14 R.A.U.

Per contro, esso non contiene alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico, concreto ed attuale, che giustifica l’esercizio del potere di autotutela e, di conseguenza, la rimozione dell’opera realizzata, tenuto conto che si tratta della recinzione di un’area adibita a parcheggio, anche alla luce di una valutazione comparativa con gli interessi di parte ricorrente.

In materia di edilizia, invece, il potere di autotutela deve essere esercitato dall’Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall’esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia.

3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi di censura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500, oltre iva, cpa e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/05/2016