A cura dell’Avv. Xavier Santiapichi e Dott. Lorenzo Catallozzi,
Il TAR Roma, con recentissima sentenza n. 23584/2025, ha accolto un ricorso in tema di agevolazioni sulla prima casa riferite a due istanze di condono edilizio ex. D.L. 269/2003.

È un dato pacifico l’agevolazione sia preclusa in caso di proprietà di ulteriori unità immobiliari ad uso residenziale, ai sensi della L.R. 12/2004, art. 4, comma 3, lett. d) che richiede, ai fini della domanda del titolo edilizio in sanatoria: “dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.p.r. 445/2000, comprovante che si tratta di unità immobiliare adibita, alla data del 31 marzo 2003, a prima casa di abitazione nel comune di residenza e che il richiedente stesso non risulti proprietario di altro immobile ad uso residenziale nel territorio del comune stesso”.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente era comproprietaria di una seconda unità immobiliare, in condivisione con la sorella.
Premessa la carenza di precedenti giurisprudenziali applicabili (il più pertinente, Tar Latina, Sent. n. 743/2014), originariamente, la comproprietà non era considerata come ostativa rispetto all’accesso alle agevolazioni prima casa. Tuttavia, mediante ordine di servizio, impugnato dalla ricorrente, Roma Capitale ha recepito l’interpretazione offerta da un parere della Regione Lazio secondo cui la proprietà anche solo parziale impedirebbe di accedere alle suddette agevolazioni, mutando il proprio indirizzo in maniera significativa.
La questione consisteva, dunque, nella legittimità della richiesta, da parte del Comune, di una oblazione maggiorata nel caso in cui l’istante, oltre ad essere proprietario dell’immobile, adibito a prima casa, oggetto di sanatoria, sia anche proprietario di altra unità immobiliare ad uso residenziale, senza che rilevi se il titolo di proprietà relativo a quest’ultima sia esclusivo o pro quota.
Secondo l’interpretazione offerta dal Collegio, l’indirizzo seguito da Roma Capitale è invece in contrasto con la disciplina nazionale, secondo cui la comproprietà osterebbe unicamente in caso di condivisione con il coniuge, e non con soggetti differenti, applicando il D.P.R. n. 131/1986 che prevede, alla nota II-bis: “c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” ai fini delle agevolazioni prima casa.
Concludendo, il TAR ha compensato le spese di lite in virtù della novità della questione.



















