Accertamento di conformità e (in)completezza della documentazione

Pubblicato il 25-03-2016
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A cura dell’avv. Xavier Santiapichi

Il Tar della Campania si pronuncia sul tema dell’obbligo della pubblica amministrazione di chiedere – prima di rigettare una domanda di sanatoria edilizia – una integrazione documentale.

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Se, infatti, nella domanda di sanatoria originaria l’istante non ha inserito della documentazione (in questo caso gli elaborati progettuali) il Comune ha l’obbligo di richiederli: “la constatazione, da parte del Comune, dell’incompletezza della richiesta di sanatoria (deve) condurre, in ogni caso, non già al diniego o all’archiviazione della stessa, quanto piuttosto ad una doverosa attività di integrazione della medesima”.

Si tratta ormai di un principio generale – il cd soccorso istruttorio – che sembra valere per tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte.

N. 00609/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

MINISTERO

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2015, proposto da:

Giuseppe Bifulco, in proprio e quale legale rapp.te del “Villaggio dei Pini di Giuseppe Bifulco & C. S.a.s.”, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lanocita e Simona Corradino, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Via Roma, 61;

CONTRO

Comune di Capaccio, in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Grimaldi, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, Via E. Bottiglieri,17 – Parco Nicodemi c/o avv. Antonella Catania;

PER L’ANNULLAMENTO

provvedimento prot. n. 45796 del 21/11/2014 con cui il responsabile dell’area V del Comune di Capaccio ha disposto l’ archiviazione dell’istanza di accertamento di conformita’ prot. n.44940/14 del 17.11.2014; di ogni atto connesso e per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere all’esame della pratica edilizia prot. n. 44940 del 17.11.2014 e sul connesso accertamento di compatibilità paesaggistica nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza prot. n. 772 del 12.1.2015 con la quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’impugnato provvedimento di archiviazione e sull’istanza prot. n. 44187 del 25.10.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Capaccio in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2016 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, notificato il 10/12 febbraio 2015, depositato il 3 marzo 2015, il nominato in epigrafe, in proprio e nella spiegata qualità, impugna il provvedimento prot. n. 45796 del 21.1.2014 con il quale il responsabile del Comune di Capaccio ha disposto l’archiviazione dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. 44940 del 17.11.2014, relativa alla realizzazione di una passerella in legno, collocata in località Torre del Comune di Capaccio per l’attraversamento del corso d’acqua “Fiumarello”, ritenuta indispensabile per la prosecuzione dell’attività ricettiva del villaggio turistico, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda de qua, riferisce che il suolo demaniale su cui insiste la struttura turistico-ricettiva dallo stesso gestita, risulta attraversato dal corso d’acqua Fiumarello, ed il collegamento tra le due parti, è stato, nel tempo, dapprima assicurato da un ponticello, poi sostituito da una struttura in cemento, sanzionata con ordine di demolizione, eseguito nel 2010. Avendo parte ricorrente ottenuto, con decreto regionale n. 329 del 5.10.2010, concessione per la passerella carrabile attraversante l’alveo in questione, presentava, in conformità alle indicazioni dell’Ordinanza n. 621/2010 di questo Tar, Sez. II, istanza di permesso di costruire n. 44817/2010 necessaria per l’apposizione della menzionata passerella in legno, provvedendo anche realizzarla, inoltrando successivamente istanza di accertamento in sanatoria prot. n. 44940 del 17.11.2014, asseritamente completa di tutti gli allegati, archiviata dal Comune con l’atto impugnato, per carenza di tutta la documentazione tecnico-amministrativa.

Presentava, quindi, istanza di annullamento in autotutela prot. n. 772 del 12.1.2015 dell’atto di archiviazione, rappresentando la completezza dell’istanza archiviata, e sollecitava, invano, anche l’esame della domanda di accertamento di conformità, non ricevendo alcun riscontro

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Con ordinanza n. 175/2015 del 19 marzo 2015, risulta accolta l’istanza di tutela cautelare “disponendo che l’amministrazione si determini nel merito rispetto all’istanza di accertamento di conformità”

4.- All’udienza dell’1 marzo 2016, il Collegio si è riservata la decisione.

5.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.

In pratica, l’ente si sarebbe determinato a respingere l’istanza di accertamento di conformità, di cui si discute, non per ragioni sostanziali, attinenti cioè alla eventuale non sanabilità, sotto il profilo urbanistico, degli interventi realizzati, ma unicamente per ragioni formali, rappresentate, nello specifico, dalla dedotta carenza degli elaborati progettuali e della documentazioni tecnico amministrativa, allegati alla medesima istanza.

Ma un tale modo di procedere è sicuramente illegittimo, e comporta, ritenuti assorbiti gli altri vizi dedotti, l’accoglimento del ricorso, dovendo la constatazione, da parte del Comune, dell’incompletezza della richiesta di sanatoria (circostanza, tra l’altro, pure contestata dai ricorrenti anche con certificazioni provenienti dal protocollo dell’ente) condurre, in ogni caso, non già al diniego o all’archiviazione della stessa, quanto piuttosto ad una doverosa attività di integrazione della medesima.

In proposito la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la pubblica amministrazione abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima amministrazione) ad un compiuto esame della fattispecie. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego o l’archiviazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’Autorità competente a pronunciare sulla domanda” (ex multis T. A. R. Campania Napoli, sez. IV, 5 agosto 2009, n. 4730)..

6.- Le rassegnate conclusioni devono ritenersi satisfattive della pretesa azionata in giudizio con plurime domande, atteso che l’amministrazione è onerata a conformarsi a quanto statuito in sentenza.

7.- Le spese seguono la soccombenza. Esse, parzialmente compensate, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna la resistente amministrazione comunale al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che, parzialmente compensate, liquida in euro 800,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/03/2016.