A cura dell’Avv. Xavier Santiapichi
Ancora una decisione a tutela del cittadino nel complesso rapporto tra gli agenti riscossori delle tasse ed i debitori.
Equitalia, a fronte di una richiesta di un cittadino rivolta a comprendere, in un caso di obbligazioni solidali con altri soggetti, le somme già effettivamente incassate dall’Ente, aveva negato l’informazione, permettendo al cittadino di accedere al solo carteggio inerente la sua posizione. I Giudici romani con la sentenza n. 11078/2017 pubblicata il 7 novembre 2017 (link) hanno invece ritenuto che l’interesse azionato fosse meritevole di tutela, essendo utile per il ricorrente la conoscenza dei documenti richiesti, al fine di difendere, per quanto possibile, i suoi beni, ed essendo egli obbligato solidalmente al pagamento di una ingente somma di denaro assieme agli altri coobbligati, per cui l’eventuale recupero di crediti nei confronti dei coobbligati potrebbe alleggerire la situazione debitoria del ricorrente.
N. 11078/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03344/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2017, proposto da: Giovanni Paolucci, rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio legale Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
CONTRO
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Francesco Franco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina 19;
NEI CONFRONTI DI
Pyszny Monika, Felice Benito Mario, Augusto Simonelli e Chemical Industries s.r.l., quest’ultima in persona del l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto all’accesso agli atti negato da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. con comunicazione del 23 marzo 2017 in relazione alla richiesta formulata dal ricorrente con PEC del 15 febbraio 2017 e successiva integrazione del 27 febbraio 2017 e riscontrata da Equitalia con accesso parziale;
nonché per la condanna di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. a rilasciare copia della documentazione oggetto di richiesta di accesso;
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia Servizi di Riscossione Spa;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente impugna il diniego opposto da Equitalia il 23 marzo 2017 alla richiesta di accesso ex articolo 22 della legge 241/90, formulata dal ricorrente con posta elettronica certificata del 15 febbraio 2017 e successiva integrazione del 27 febbraio 2017; chiede l’accertamento del diritto di prendere visione della documentazione oggetto della richiesta di accesso e chiede la condanna della resistente a rilasciare copia della documentazione;
Considerato che, in punto di fatto, la domanda di accesso trae origine dalla seguente vicenda:
Il ricorrente ha ricevuto un avviso di pagamento di diritti doganali in qualità di obbligato solidale, per un importo di EUR 2.457.542, con riferimento alle importazioni effettuate da una società chimica tra il 2002 e il 2007; con il suddetto atto si contesta alla società, obbligata principale, di aver indicato in dogana un valore di merci importate inferiore rispetto a quello effettivo, con l’evasione dei diritti doganali;
L’avviso di pagamento è intestato anche all’amministratore di fatto della società e a vari amministratori legali che si sono succeduti nel tempo, tra cui il ricorrente, legale rappresentante della società dal luglio 2004 al luglio 2007, nella qualità di obbligati solidali;
Il 13 novembre 2012 è stata notificata una cartella di pagamento per la riscossione dell’intera somma;
Il 29 settembre 2015 è stato notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria per la cartella di pagamento, contraddistinta dal numero 0972012029731841002, sempre per la riscossione dell’intera somma di cui all’avviso di pagamento dell’Agenzia delle dogane;
Il 25 febbraio 2016 è stata notificata al ricorrente l’iscrizione ipotecaria per i due immobili di cui è proprietario;
Considerato che l’istanza di accesso è stata proposta perché il ricorrente vorrebbe sapere quali azioni Equitalia ha intrapreso nei confronti della società obbligata principale nonché del suo amministratore di fatto e degli altri soggetti che a vario titolo hanno concorso all’evasione dei diritti doganali; a quanto ammontano le somme fino a oggi recuperate nei confronti della società e del suo amministratore di fatto e degli altri soggetti;
L’accesso, quindi, è stato chiesto a tutti gli atti del fascicolo relativi alla vicenda e alla documentazione da cui si evinca l’attività di recupero dei diritti doganali evasi svolta da Equitalia, in ragione del vincolo di solidarietà intercorrente tra l’interessato e i soggetti a vario titolo coinvolti nell’evasione dei diritti doganali;
Considerato che Equitalia ha dato riscontro alla richiesta di accesso inviando esclusivamente i documenti riguardanti il ricorrente ma non ha dato esito, per il resto, alla domanda di accesso, per cui si è formato, al riguardo, il diniego tacito, ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge 241 del 1990;
Ritenuto il ricorso ammissibile, essendo stato inizialmente notificato, oltre che a Equitalia, a uno dei controinteressati, con successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati;
Ritenuto che l’accesso ai documenti amministrativi richiede, ai fini dell’accoglimento della relativa domanda, la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso (giurisprudenza costante, ex multis T.A.R. Napoli, sez. VI, 30 settembre 2016, n. 4508);
Ritenuto che l’interesse azionato sia meritevole di tutela, essendo utile per il ricorrente la conoscenza dei documenti richiesti, al fine di difendere, per quanto possibile, i suoi beni, essendo egli obbligato solidalmente al pagamento di una ingente somma di denaro assieme agli altri coobbligati, per cui l’eventuale recupero di crediti nei confronti dei coobbligati potrebbe alleggerire la situazione debitoria del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, ordinando all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti, mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se precedente, della presente sentenza;
Ritenuto, infine, di dover porre a carico della parte resistente le spese processuali sostenute dall’interessato, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente nei termini e con le modalità indicate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore