Ambiente e paesaggio, VIA, disamina delle alternative progettuali. Un esempio concreto di ponderazione degli interessi

Pubblicato il 10-02-2022
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Nella disamina delle alternative progettuali per la realizzazione di un’infrastruttura lineare energetica, il Tar Lazio con due recenti sentenze offre un esempio concreto di ponderazione dei concorrenti interessi pubblici e privati, entrando nel merito delle valutazioni tecniche.

Due società proprietarie di terreni siti nel territorio di un comune umbro ed interessati dalla realizzazione di un elettrodotto, da realizzarsi in parte per via area ed in parte interrato, impugnavano i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento per l’esecuzione dell’opera.

Il Tar Lazio, Roma, sezione terza con le due sentenze gemelle n. 1025 e 1027 del 28 gennaio 2022 ha definito i giudizi, respingendo i relativi ricorsi. Il Giudice ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati dalle società ricorrenti, svolgendo una puntuale disamina nel merito delle valutazioni tecniche.
Le due pronunce sono interessanti, proprio perché offrono un esempio molto concreto delle nozioni di interesse pubblico e di ponderazione fra gli interessi pubblici concorrenti, rappresentati, da un lato, dallo sviluppo delle infrastrutture, e, dall’altro, dal “bene ambiente” e dal “bene paesaggio”, ed anche in contrapposizione con gli interessi privati.

Sotto tale profilo, fra le questioni oggetto di giudizio, va segnalata quella concernente l’esclusione dell’opera dall’assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale; le società ricorrenti deducevano che nell’assumere tale decisione non si era tenuto conto del vincolo ambientale esistente sull’area e dell’importante impatto sull’ambiente della realizzanda infrastruttura.

Il Giudice ha ritenuto inammissibile per genericità questi argomenti “a fronte della specificità e complessità dell’atto impugnato che prende in considerazione profili ambientali (fauna, flora, suolo, ecc.), paesaggistici, di salute umana, relativi alla zona oggetto di intervento. Nessuna censura viene invece articolata in relazione al contenuto specifico del provvedimento impugnato ed alla relativa motivazione”.
In tale passaggio si rileva una severa verifica giurisdizionale, sensibile al dato concreto fino ad assumere un giudizio di inammissibilità piuttosto che di infondatezza della relativa censura.

Un’ulteriore contestazione si riferiva alla mancata indicazione di alternative progettuali, tali da assicurare un migliore soddisfacimento degli interessi pubblici ed un minore sacrificio degli interessi privati coinvolti.

Qui il Giudice, nel disattendere le censure, è entrato nel merito delle valutazioni tecniche per spiegare la legittimità del provvedimento.

La soluzione prescelta – si osserva nelle due sentenze – è quella che allontana il tracciato maggiormente dal centro abitato, in modo da evitare il più possibile l’interferenza con le aree urbanizzate, le attività umane e la salute pubblica.

Questa opzione ha considerato anche i profili paesaggistico – ambientali, poiché il tracciato prescelto, essendo più lontano dal centro abitato e costeggiando le zone collinari e boschive, ha una minore incidenza sul paesaggio in quanto i tralicci, pur essendo in numero superiore rispetto a quelli previsti nelle soluzioni alternative escluse, sono risultati in gran parte mascherati dalle aree alberate.

La soluzione ha comportato un maggiore impatto sulla componente paesaggio – aree boschive, ma ciò non ha reso illogica, irragionevole o immotivata la scelta dell’amministrazione, poiché la collocazione dei tralicci in zona più prossima alle aree boschive ha rappresentato lo strumento per salvaguardare la componente panoramica nella zona pianeggiante, che è stata ritenuta prevalente in considerazione degli usi del territorio e della sua marcata vocazione turistica.
Infine, riguardo all’incidenza della soluzione prescelta sugli interessi privati ed al rispetto del principio di proporzionalità, la scelta dell’amministrazione è apparsa ai Giudici congrua in quanto il tracciato, allontanandosi sensibilmente dal centro abitato e collocandosi al margine dell’area pianeggiante, interessava aree agricole e poco antropizzate.

Un secondo profilo esaminato nelle sentenze merita di essere segnalato.

Con ulteriori contestazioni, si deduceva nei ricorsi l’assenza di un progetto definitivo, non potendosi intendere tale il progetto allegato all’istanza di avvio del procedimento presentata dal proponente e la successiva istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non sarebbero stati rispettati i requisiti minimi previsti dalla legge né per il progetto definitivo né per il progetto preliminare, attesa la mancata indicazione di alternative progettuali.

Il Giudice ha ritenuto infondata la censura, richiamando la disciplina relativa all’approvazione del progetto concernente una infrastruttura lineare energetica, contenuta agli artt. 52 quater e 52 quinquies D.P.R. n. 327/2001. Tali disposizioni, osservano le due sentenze, prevedono che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.

La disciplina non prevede, invece, un contenuto specifico del progetto definitivo, ovvero del progetto specifico risultante all’esito del procedimento di approvazione, comprensivo delle modifiche e delle prescrizioni indicate dai soggetti pubblici e privati coinvolti ed eventualmente recepite dall’amministrazione procedente.

In particolare, il Giudice ha escluso che potesse ritenersi applicabile la disciplina del progetto definitivo contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), nel cui ambito di applicazione non rientrava l’opera in controversia e che non era richiamata dalla disciplina di settore. La sentenza ha rilevato che il procedimento era stato avviato sulla base di un progetto, elaborato dal proponente in conformità all’accordo programmatico dallo stesso sottoscritto con la regione Umbria e caratterizzato della completezza e specificità.

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