Condono edilizio: confermato l’obbligo di motivazione puntuale sull’incompatibilità paesaggistica dell’abuso

Pubblicato il 21-03-2014
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A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi

Pubblichiamo la sentenza n.172 depositata il 27/01/2014 dal TAR Firenze, con la quale si è confermato l’obbligo, da parte dei Comuni in sede di rilascio di sanatorie edilizie, di puntualmente esplicitare le ragioni per le quali il manufatto non debba essere considerato paesaggisticamente compatibile con l’area tutelata sul quale insiste, facendo ad esempio riferimento alle le caratteristiche costruttivo-dimensionali, ovvero ai materiali impiegati nella costruzione, non essendo sufficiente la mera asserzione “dell’incompatibilità ambientale”.

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Con tale pronunciamento, peraltro, il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la risalenza nel tempo dell’abuso, e la “tolleranza” delle Pubbliche Amministrazioni che nel corso degli anni non li hanno sanzionati, non attribuisce al privato alcuna posizione giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che è sempre possibile per le PP.AA. Adottare provvedimenti repressivi.

Pubblichiamo la sentenza n. 172 del TAR di Firenze

  • N. 00172/2014 REG.PROV.COLL.
  • N. 00984/1998 REG.RIC

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 1998, proposto da: Gentini Giuseppina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Martinelli e Paolo Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, corso Italia 29;

CONTRO

Comune di Campo nell’Elba;

PER L’ANNULLAMENTO

del parere negativo espresso in data 27.11.1997 dalla Commissione Edilizia integrata del Comune di Campo nell’Elba e comunicato all’esponente in data 19.1.98 in merito alla richiesta di condono edilizio dalla stessa presentata con riferimento alle opere realizzate su un terreno di sua proprietà, sito in loc. Cavoli di detto Comune, catastalmente identificato alla partita 6684, foglio 44, mapp. 1387.

  • Visti il ricorso e i relativi allegati;
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;
  • Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra Giuseppina Gentini, premesso di aver presentato nel 1995 istanza di condono edilizio relativamente alla realizzazione di un fabbricato abusivo su di un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Campo nell’Elba, ha impugnato il parere negativo reso dalla Commissione Edilizia Integrata ai sensi della legge regionale toscana n. 52/1979 e motivato con riferimento alla valenza paesaggistica dei luoghi e al “notevole impatto ambientale” prodotto dal manufatto.

A seguito di avviso di perenzione ex art. 9 co. 2 della legge n. 205/2000, con atto depositato il 18 giugno 2009 la ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse alla definizione del contenzioso ed ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione. L’istanza è stata successivamente reiterata il 5 aprile 2012 a norma dell’art. 1 All. 3 D.Lgs. n. 104/2010 (da cui la revoca del decreto di perenzione frattanto pronunciato dal tribunale).

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nell’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2013, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato del T.A.R. Toscana approvato dal C.P.G.A. per l’anno 2013.

2. Come detto, l’impugnazione è rivolta nei confronti della comunicazione del parere negativo reso dalla competente Commissione Edilizia nei confronti dell’istanza di condono presentata dalla ricorrente Gentini. Costituendo atto idoneo a determinare un arresto procedimentale, esso è certamente suscettibile di autonomo gravame, a maggior ragione nella misura in cui contiene tutti gli elementi, anche formali, del provvedimento definitivo, quali l’indicazione del termine per impugnare e dell’autorità giurisdizionale presso la quale incardinare la controversia. La circostanza che, nella specie, la comunicazione sia sottoscritta dal Presidente della stessa C.E.I. ne fa presumere la competenza sulla base dell’ordinamento interno del Comune procedente, e, con essa, la ritualità della notificazione del ricorso, indirizzata allo stesso organo (diversamente opinando, dovrebbe dirsi che la notifica del ricorso indirizzata al Presidente della C.E.I. è irrituale, ma, allo stesso tempo, dovrebbe negarsi ogni valenza provvedimentale alla comunicazione impugnata, perché non proveniente da soggetto legittimato ad assumere determinazioni vincolanti verso l’esterno).

3. Nel merito, con l’unico motivo di gravame la ricorrente contesta il giudizio espresso dalla commissione integrata, allegando di aver eseguito tutti gli interventi occorrenti per un corretto inserimento ambientale della costruzione. Peraltro, quest’ultima sarebbe stata realizzata nel 1984 e mai fatta oggetto di rilievi ad opera dell’amministrazione comunale, che, anzi, nel 1992 avrebbe rilasciato regolare concessione per la recinzione dell’area di pertinenza dell’immobile, previo nulla osta della commissione beni ambientali. Non si comprenderebbero dunque le ragioni di una risoluzione in palese contrasto con la tolleranza manifestata dal Comune per oltre un decennio dalla edificazione dell’opera, oltretutto insistente su area non sottoposta a vincoli.

3.1. Le doglianze sono fondate nei termini di seguito precisati.

La giurisprudenza, dalla quale il collegio non intende discostarsi, è ferma nel riconoscere che il diniego di sanatoria di opere realizzate in zone vincolate – quale sembra essere quella ove insiste la costruzione realizzata dall’odierna ricorrente, come indirettamente si ricava dalla concessione del 1992 relativa alla recinzione del terreno pertinenziale – deve ritenersi sufficientemente motivato laddove siano indicate le ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo, e che in tal senso anche una motivazione scarna e sintetica, purché idonea a rivelare gli estremi logici dell’incompatibilità, va considerata soddisfacente. L’amministrazione non ha, del resto, alcun obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, e ai fini del condono non rileva che l’abuso sia stato realizzato in epoca remota, giacché il decorso del tempo non determina l’insorgere di alcun affidamento tutelabile in capo al privato, il cui interesse è necessariamente recessivo rispetto all’interesse sotteso all’apposizione del vincolo paesaggistico valorizzato dall’art. 9 Cost. (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4945; T.A.R. Toscana, sez. III, 25 marzo 2011, n. 535).

Ai principi appena enunciati non si conforma tuttavia la motivazione del parere qui impugnato, il quale si limita ad affermare apoditticamente la ritenuta incompatibilità ambientale delle opere abusive senza in alcun modo evidenziare quali sarebbero gli elementi obiettivi di incompatibilità con il pregio ambientale dell’area (a mero titolo di esempio, le caratteristiche costruttivo-dimensionali, ovvero i materiali impiegati nella costruzione); né la documentazione in atti costituisce di per sé idoneo riscontro delle ragioni sottese al giudizio dell’amministrazione, che restano pertanto non adeguatamente comprensibili.

3.2. I rilievi svolti sono sufficienti per giungere ad una pronuncia caducatoria dell’atto gravato. Il carattere formale dell’illegittimità accertata a carico dell’amministrazione non preclude, evidentemente, il rinnovo della decisione negativa in sede di riedizione del potere.

4. In forza e nei limiti di quanto precede, il ricorso può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

  • Carlo Testori, Presidente
  • Alessandro Cacciari, Consigliere
  • Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)