Condono edilizio in zona vincolata: il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo va acquisita anche in caso di vincolo sopravvenuto alla commissione dell’abuso edilizio

Pubblicato il 26-06-2014
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A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi

Il principio in merito al condono edilizio in zona vincolata è stato ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI) n. 2308 del 06.05.2014, che qui pubblichiamo. La pronuncia ha precisato l’ambito di applicabilità dell’art. 32 co. 43 bis d.l. N. 269/2003 (convertito in l. N. 326/2003, terzo condono edilizio).

In caso di vincolo di protezione sopravvenuto all’intervento edilizio abusivo, l’autorità competente ad esaminare la domanda di condono edilizio deve acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi.

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Ai sensi dell’art. 32 co. 43 bis d.L. N. 269/2003, le istanze di condono edilizio in zona vincolata presentate sulla base delle leggi n. 47/1985 o n. 724/1994 (rispettivamente, primo e secondo condono edilizio), debbono essere valutate sulla base della disciplina sostanziale anteriore a quella fissata dall’art. 32 d.L. N. 269/2003 (terzo condono edilizio).

Pubblichiamo la ordinanza della Corte Suprema di Cassazione

  • N. 02308/2014 REG.PROV.COLL.
  • N. 00367/2014 REG.RIC

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Terza Penale

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2014, proposto da: Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CONTRO

Cristina Gatto, non costituita in giudizio nel presente grado;

NEI CONFRONTI DI

Comune di Pisciotta, non costituito in giudizio nel presente grado;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, n. 1561/2013, resa tra le parti e concernente: diniego condono edilizio in zona vincolata;

  • Visti il ricorso e i relativi allegati;
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;
  • Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Melania Nicoli;
  • Sentite le stesse parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che ricorrono i presupposti per la pronuncia di una sentenza breve ai sensi degli artt. 98, comma 2, e 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la sentenza del T.a.r. di cui in epigrafe – di accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento comunale dell’8 gennaio 2004, di diniego dell’istanza di condono relativa a un manufatto ubicato nel perimetro del Parco del Cilento (presentata il 16 gennaio 1986), ed il presupposto parere negativo dell’Ente Parco del 23 dicembre 2003 –, sulla base di una lettura diacronica della legislazione in materia di ‘condono edilizio in zona vincolata’, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (nel testo risultante dalla modifica introdotta dal comma 43 dell’art. 32 del decreto legge n. 296 del 2003), nella parte in cui tale disposizione impone, anche in caso di vincoli sopravvenuti all’intervento edilizio abusivo, l’acquisizione del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, nel procedimento di sanatoria del titolo edilizio;

Ritenuta la fondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione soccombente avverso tale statuizione – con cui è devoluta in appello la questione di principio attinente alla compatibilità dell’abuso eseguito con la zona protetta (Parco del Cilento) in relazione al vincolo sopravvenuto ed all’esatta incidenza dell’art. 32, comma 43 bis, del decreto legge n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono) sulle leggi di condono anteriori n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 –, in quanto, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato:

  • nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’autorità competente ad esaminare l’istanza di condono, riconducibile ai primi due condoni, deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del ‘vincolo sopravvenuto’, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (Adunanza Plenaria, 22 luglio 1999, n. 20);
  • il richiamato art. 32, comma 43 bis, si è limitato a disporre che le istanze di condono, presentate in base alle prime due leggi del 1985 e del 1994, continuano a dover essere esaminate sulla base della normativa sostanziale anteriore (più favorevole) a quella (più restrittiva) contenuta nella legge n. 326 del 2003;
  • sarebbe, invece, stata palesemente incostituzionale (per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, Cost.) una disposizione statale che avesse inteso porre nel nulla i poteri consultivi delle autorità preposte alla tutela del vincolo, il cui esercizio – come nel caso di specie – fosse stato a lungo impedito dall’inerzia degli enti locali;
  • il medesimo comma 43-bis non ha affatto inciso sui poteri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, imposti con legge o con atto amministrativo in un’area sulla quale è stato in precedenza commesso un abuso edilizio, né ha inciso sul loro dovere di valutare l’attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo, con cui la disposizione di legge o l’atto amministrativo hanno imposto la immodificabilità dei luoghi e, dunque, la tendenziale insanabilità (relativa) degli abusi ancora esistenti (v. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 231 del 2014, n. 5274 del 2013, n. 4660 del 2013, n. 3015 del 2013, n. 2367 del 2013);

Rilevato che, in assenza dell’espressa riproposizione dei motivi assorbiti di primo grado (non essendosi l’originaria ricorrente ed odierna appellata costituita nel presente grado, sebbene ritualmente evocata in giudizio), ogni relativa questione esula dai limiti del devolutum, talché nulla è dato statuire al riguardo;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti (tenuto conto delle alterne vicende connotanti la presente controversia);

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 367 del 2014), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:

  • Luciano Barra Caracciolo, Presidente
  • Gabriella De Michele, Consigliere
  • Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
  • Roberta Vigotti, Consigliere
  • Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
  • Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/05/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)