Condono edilizio: superabile l’aerofotogrammetria

Pubblicato il 18-12-2013
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Pubblichiamo una recente sentenza del TAR Roma in materia di condono edilizio, che enuncia un importante principio giuridico: l’aerofotogrammetria è superabile se non è “facilmente individuabile” l’abuso visto dall’alto.

condono-edilizio-superabile-laerofotogrammetria

  • N. 10790/2013 REG.PROV.COLL.
  • N. 07590/2011 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente:

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7590 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso Xavier Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;

contro

Comune Di [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ciufolini, con domicilio eletto presso Alessandro Ciufolini in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio prot. 12688/2010, nonché, quanto ai motivi aggiunti, dell’ordinanza di demolizione n. 60 del 11 maggio 2012.

  • Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
  • Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di [omissis];
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

1 – Che la ricorrente Sig.ra [omissis] riferisce che aveva presentato al Comune di [omissis] la domanda di condono n. 928 del 14.12.2004, per ottenere la sanatoria di opere edilizie eseguite sull’immobile di sua proprietà sito in Via di Selva Grossa n.4 e distinto in catasto al foglio n.40 part. 545 sb 502 e 504, consistenti nell’ampliamento al piano terra ed al piano seminterrato, ai sensi dell’art. 32 della legge 24 novembre 2003 n.326 e della Legge Regionale n.12 del 8 novembre 2004 e successive integrazioni e modificazioni;

2 – Che, prosegue parte ricorrente, con provvedimento prot. N. 19764 del 5 ottobre 2011 il responsabile dell’Ufficio Condono comunicava peraltro motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono, che veniva poi respinta con provvedimento prot. N. 12688 del 15 giugno 2011;

3 – Che il Comune motivava il diniego sulla circostanza che “le opere abusive non risultano eseguite alla data del 31.03.2003 in quanto dall’atto di compravendita rep. N. 14613 del 17.06.2003 con il quale la Sig.ra [omissis] è divenuta proprietaria, la stessa ha acquistato un fabbricato allo stato rustico in corso di costruzione conforme alle concessioni edilizie n. 41/96, 10/98 e 27/99 e successiva DIA prot. N. 4045 del 14.04.1997, come specificato all ‘art. 4 dell’atto di compravendita stesso. Da ciò ne consegue che tali opere abusive non sono state realizzate alla data del 31.03.2003 termine ultimo entro il quale le opere sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell ‘art. 2 comma 25 della legge 326/2003 ed art. 2 comma 1 della L.R. n.12/04; – La mancata realizzazione delle opere trova ulteriore conferma dalla visura del fotogramma aereo, acquistato dal Comune, prodotto dalla Società specializzata Compagnia Generale Riprese Aeree SPA ( Fotogramma n. CG-2003-ITA-F6440-142Z-9836, ricavato dalle riprese aeree effettuate in data 12.07.2003 così come dichiarato al Comune dalla stessa Compagnia con nota prot. 16855 del 11.10.2005). infatti dalla lettura del suddetto fotogramma non è visibile l’ampliamento del garage al piano seminterrato, sicuramente realizzato in epoca successiva al 31.03.2003”.

3 – Che la ricorrente presentava ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dei predetti provvedimenti di diniego. Successivamente con provvedimento prot. N. 3771 del 29 febbraio 2012 il Comune notificava la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’applicazione delle sanzioni di cui agli art. 27 e seguenti del DPR 380 del 6.6.2001 e LR 15 del 11.08.2008 e, dopo aver valutato la memoria della ricorrente notificava l’ordinanza di demolizione n. 60 del 11.05.2012 impugnata con motivi aggiunti dalla ricorrente, che ne otteneva la sospensione cautelare;

4 – Che il Comune intimato si costituiva in giudizio per evidenziare l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti;

5 – Che, nel merito, con la prima doglianza la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale e quella derivata degli atti impugnati con motivi aggiunti per violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 25, del D.L. 30.09.2003 n.269 convertito con la legge 24 nov. 2003 n.326, dell’art. 2 L.R. n. 12/2004 e dell’art. 31, comma 2, L. n. 47/1985 e per eccesso di potere, sotto il plurimo profilo della assoluta inidoneità delle argomentazioni dedotte dagli uffici, alla stregua delle predette disposizioni, al fine di negare il condono;

6 – Che con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, in quanto le due citate motivazioni, si afferma, non erano in realtà in grado di far escludere la sussistenza di opere abusive entro i termini di legge;

7 – Che con il terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto, così come sarebbe già stato evidenziato da questa Sezione con sentenza n. 35405/2010 nel ricorso n. 3851/2009, non può essere attribuito pieno valore probatorio al fotogramma aereo rilasciato dalla Compagnia Generale Riprese Aeree, considerata anche l’assenza di ulteriori elementi di prova;

8 – Che le predette censure sono, innanzitutto, meritevoli di accoglimento quanto al primo punto della motivazione del provvedimento impugnato, relativamente ai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione del diniego riferiti al tenore del rogito notarile, in quanto alla data della stipula del contratto definitivo avvenuta il 17 giugno 2003 le opere erano ancora in corso di costruzione, ed anche l’affermazione circa la loro generale conformità alle concessioni a suo tempo rilasciate non consentiva di escludere la sussistenza dell’abuso, in considerazione della forse non casuale ambiguità del tenore letterale della dichiarazione secondo cui le opere erano state realizzate “in forza” del titolo concessorio;

9 – Che a considerazioni più complesse si presta l’ulteriore profilo motivazionale contestato, riferito all’esistenza di rilievi fotografici incompatibili con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di parte ricorrente circa la data di ultimazione dei lavori. Infatti, quanto alla dedotta mancanza di valore legale della foto, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza, l’onere di fornire la prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale per il conseguimento della sanatoria ricade sul soggetto che ha compiuto l’abuso edilizio, cui deve essere dato credito alla stregua di un basilare principio di favor libertatis che postula la tutela dell’affidamento e della buona fede del cittadino, ma sull’amministrazione grava l’onore di controllarne l’attendibilità, potendo provare una data diversa mediante elementi certi quali fotografie, fatture e sopralluoghi, risultando la piena idoneità legale, quale principio di prova, della documentazione fotografica comunque prodotta;

10 – Che questo giudice pertanto, premesso che la Compagnia Generale Riprese aeree, autrice del fotogramma, è munita di autorizzazione Enac e di Licenza da parte del Ministero dei Trasporti che le consente di effettuare riprese aeree per tutti gli Enti Istituzionali ivi compresi quelli cartografici, può apprezzare il predetto elemento di prova, riferito ad una situazione ambientale di modifica del territorio ben conoscibile dalla generalità dei consociati e quindi riconducibile, almeno sotto tale profilo, al fatto notorio, al fine di statuire la idoneità della motivazione in esame e, quindi, l’infondatezza della doglianza;

11 – Che, peraltro, proprio a seguito del predetto apprezzamento del principio di prova in esame, risultano al contrario fondate le censure riferite al difetto d’istruttoria e di irragionevolezza del diniego, in quanto, così come argomentato da parte ricorrente, la rappresentazione fotografica dei luoghi non risulta idonea a suffragare le affermazioni dell’Amministrazione, che del resto riguardano anche un locale interrato sottostante all’immobile (la rimessa) e altre modifiche interne, evidentemente non facilmente individuabili con una ripresa dall’alto.

12 – Che l’acclarata fondatezza delle predette censure impone di accogliere il ricorso, annullando l’impugnato diniego di condono, con il conseguente obbligo del Comune di riesaminare in senso positivo la domanda di condono in assenza di diversi motivi ostativi;

13 – Che il ricorso deve quindi essere accolto, ma che, anche in considerazione della incertezza della fattispecie, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

  • Eduardo Pugliese, Presidente
  • Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
  • Francesco Arzillo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)