Conferenza di servizi, competenze delle singole amministrazioni partecipanti e concetto di posizioni prevalenti

Pubblicato il 4-05-2020
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A cura dell’Avv. Tradardi

Ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve essere assunta dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti; tale determinazione, ai sensi dell’art. 14 quater della l. n. 241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni. Ne consegue che l’amministrazione procedente deve decidere sulla scorta di un giudizio di prevalenza, mentre non può ammettersi una determinazione conclusiva appiattita sull’esistenza di un parere sfavorevole, ancorché proveniente da un ente preposto alla tutela di interessi sensibili.

La sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, del 4 marzo 2020, n. 431, interviene in materia di conferenza di servizi sincrona disciplinata dagli artt. 14 ter e segg. della l. n. 241/1990 smi. La pronuncia esamina il tema della portata dei pareri resi, in seno alla conferenza, dalle amministrazioni coinvolte e se, in particolare, si verifichi o meno un’attenuazione delle rispettive competenze rispetto a quanto avverrebbe se ogni ente esprimesse il parere nell’ambito del rispettivo procedimento. In altri termini, si pone il quesito se la valenza ostativa di un’eventuale amministrazione dissenziente rimanga assoggettata o meno al criterio di prevalenza, sulla cui base deve essere adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Questi i fatti.

Un Comune, nel ruolo di autorità procedente, convocava la conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 241/1990, sulla richiesta avanzata da un privato ed avente ad oggetto il rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione, su un terreno di sua proprietà, di un quartiere commerciale – turistico – ricreativo, previo conseguimento della variante urbanistica.

La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 smi, in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, a mente del quale nei comuni dove lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi; qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

In sede di conferenza di servizi, la Regione, dato atto dell’incompletezza della documentazione presentata dal privato, esprimeva un parere sfavorevole. Il Comune, reputando questo parere vincolante, chiudeva la conferenza di servizi con determinazione negativa sull’istanza del privato.

Il Tar Calabria, investito dal soggetto istante, ha definito la controversia con la sentenza n. 431 del 4 marzo 2020, che qui si annota, ed ha annullato la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi, in quanto assunta in violazione degli artt. 14 ter e segg. l. n. 241/1990.

La pronuncia osserva, infatti, che, a seguito delle modifiche introdotte alla l. n. 241/1990, dal d.lgs. n. 127/2016, a conclusione della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente deve adottare una determinazione motivata di conclusione, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti. Questa determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (artt. 14 ter co. 7 e 14 quater co. 1).

Le amministrazioni portatrici di interessi sensibili, ovvero preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere il proprio dissenso (art. 14 ter co. 4), con l’avvertenza che si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (art. 14 ter co. 7).

Quindi, la conferenza di servizi si conclude sempre con una determinazione (positiva o negativa), adottata dall’amministrazione procedente, sulla base di una valutazione di prevalenza quali-quantitativa delle varie opinioni espresse. In caso di approvazione unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati da parte delle amministrazioni tutrici di interessi sensibili, per il periodo utile all’esperimento dei rimedi che queste ultime possono esperire (art. 14 quater co, 3). Esse, infatti, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, purché abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14 quinquies co. 1).

La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice una riunione con le amministrazioni coinvolte, nella quale i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti (art. 14 quinquies commi 3 e 4).

Qualora all’esito di tale riunione sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora, invece, all’esito della  riunione, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. Se il Consiglio dei Ministri non accoglie l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei Ministri può accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti della suddetta riunione (art. 14 quinquies comma 6).

Secondo tale meccanismo – osserva la sentenza – la determinazione conclusiva deve essere adottata anche se vi sia un dissenso proveniente da un’amministrazione tutrice di interessi sensibili; quest’ultima, a fronte di un dissenso qualificato, potrà semmai proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per tale ragione, il parere – seppure negativo – proveniente da un ente preposto alla tutela di interessi sensibili non può considerarsi vincolante, contrariamente a quanto aveva ritenuto nel caso concreto il Comune.

Infatti, il meccanismo di variante allo strumento urbanistico, disciplinato dall’art. 8 DPR 160/2010, richiede l’assenso della Regione in seno alla Conferenza di servizi. Tale norma non impedisce il funzionamento del criterio della prevalenza sancito dall’art. 14 ter l. 241/1990, poiché la riforma portata a quest’ultima norma dal d.lgs. 127/2016, successiva al DPR 160/2010, elimina la valenza ostativa degli atti di assenso previsti dalla normativa di settore, sottoponendo anch’essi al giudizio di prevalenza. In tal senso, prosegue il Giudice, deve leggersi l’art. 14 quater l. 241/1990, laddove prevede che la determinazione conclusiva “sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza”. Nel caso concreto, il parere negativo espresso dalla Regione non aveva valore vincolante, ed il Comune non avrebbe potuto adottare la determinazione negativa assestandosi solo su tale circostanza. Al contrario, l’Ente avrebbe dovuto valutare comparativamente i vari pareri espressi in seno alla conferenza, per addivenire ad un autonomo giudizio di prevalenza delle varie posizioni, previa verifica dell’effettiva possibilità di assumere una compiuta valutazione sugli aspetti urbanistici della vicenda, alla stregua dei soli atti acquisiti nel procedimento.

Infatti, poiché l’amministrazione procedente deve decidere sulla scorta di un giudizio di prevalenza, non può ammettersi una determinazione conclusiva appiattita sull’esistenza di un parere sfavorevole, ancorché proveniente da amministrazioni portatrici di interessi sensibili. La sentenza puntualizza che il concetto di “posizioni prevalenti” non è prettamente numerico, bensì consiste in una valutazione elastica, basata sull’importanza e sulle ragioni di ogni parere acquisito, la quale lascia ampi margini di discrezionalità all’amministrazione procedente, fermo l’obbligo di esprimere una congrua motivazione.

La pronuncia valorizza il principio di contemperamento degli interessi che informa, secondo il costrutto normativo, la conferenza di servizi. Rimane aperto, ad avviso di chi scrive, il problema dell’applicazione del criterio di prevalenza, che lascia larga discrezionalità all’amministrazione procedente. Quest’ultima, secondo la dottrina che si è occupata del tema, dovrebbe avere riguardo al potere che ciascuna delle singole Amministrazioni coinvolte avrebbe di determinare, l’esito, positivo o negativo, del procedimento, in base alle singole leggi di settore.

Tale riflessione richiama l’orientamento della Corte Costituzionale, che si era espressa sul punto, precedentemente alla novella del 2016, ma enunciando principi di carattere generale. Infatti, con la sentenza  n. 179 dell’11 luglio 2012, il Giudice Costituzionale aveva osservato che la conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti; essa consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza, tuttavia, che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore.

L’istituto della Conferenza di Servizi – osserva la Corte – è stato introdotto non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell’esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte. Esso è orientato alla realizzazione del principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione e realizza un giusto contemperamento fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un’istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni.

N. 00431/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2019 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Paolo De Falco, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTRO

Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Monteforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Corigliano Rossano c/o Sede Suap, non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

– della determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica a firma anche del Responsabile del Procedimento del Comune di Corigliano Rossano n. 3 (Registro Generale) del 10.1.2019, notificata al ricorrente il 5.2.2019, avente ad oggetto: “RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUARTIERE COMMERCIALE TURISTICO RICREATIVO, SU UN APPEZZAMENTO DI TERRENO AVENTE UNA SUPERFICIE FONDIARIA DI 115.000 MQ, SITO NEL TERRENO DEL COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (GIA’ COMUNE DI ROSSANO) IN CONTRADA BALANO DI FALCO – DETERMINAZIONE CONCLUSIVA” e con cui si è determinato, all’esito di conferenza di servizi di “..concludere Negativamente il procedimento relativo al conseguimento della variante urbanistica in località Balano di Falco relativa al progetto per la realizzazione di un quartiere commerciale — turistico — ricreativo…”;

di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ed in particolare:

– di tutti i verbali della relativa Conferenza dei Servizi ed in dettaglio, di quelli di cui alle riunioni del 12.9.2018, del 24.10.2018 e 4.12.2018 e delle relative note di trasmissione dei verbali medesimi;

– delle note del Comune di Corigliano Rossano ed in particolare: prot. 0006800 del 27.4.2018 e prot. n. 0032570 del 31.7.2018 e nota prot. n. 0057070 del 29.10.2018 indirizzata al Sig. De Falco, con la quale si chiedeva la documentazione richiesta dal Dirigente dell’urbanistica della Regione Calabria, nel corso della riunione della conferenza del 24.10.2018;

– di tutte le Note della Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica, afferenti la suddetta Conferenza di Servizi, ancorché non trasmesse ed integralmente conosciute dal ricorrente ed in particolare della Nota n. 300381 del 10.9.2018; nota Prot. n. 348551 del 16.10.2018; nota Prot. Suap n. 0068642 del 4.12.2018;

nonché per il risarcimento danni in forma specifica

attraverso l’ottenimento della determinazione conclusiva favorevole del procedimento di Conferenza dei Servizi in questione o le statuizioni che al riguardo vorrà adottare Codesto TAR.

ovvero per il risarcimento danni per equivalente

ed in ogni caso per il risarcimento danni per il ritardo

con le conseguenti statuizioni di condanna nei confronti delle amministrazioni resistenti in solido o per quota parte.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Viene nuovamente all’attenzione di questo T.A.R. la vicenda che coinvolge l’istanza presentata da Paolo De Falco per l’ottenimento della variante urbanistica necessaria alla realizzazione di un quartiere commerciale, turistico e ricreativo su aree di sua proprietà, della quale si ripercorrono di seguito i passaggi essenziali.

Nel 2004 il ricorrente ha richiesto al Comune di Rossano (ora Corigliano Rossano) la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447/1998 per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del suddetto progetto in variante allo strumento urbanistico. La determinazione conclusiva di tale conferenza, negativa in ragione del parere sfavorevole della Regione Calabria, è stata annullata con sentenze di questo T.A.R. del 2.10.2007, nn. 1426 e 1427.

Avviato nuovamente il procedimento, all’esito di numerose riunioni della conferenza di servizi e di un nuovo parere negativo della Regione Calabria, il Comune – ritenendo di trovarsi di fronte a un dissenso insuperabile – ha rimesso la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’allora vigente comma 3 dell’art. 14 quater l. 241/1990.

Anche tale determinazione, impugnata da Paolo De Falco, è stata annullata da questo T.A.R. con sentenza del 12.6.2017, n. 918, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per attivare lo strumento di cui all’art. 14 quater, comma 3, l. 241/1990, poiché la Regione non aveva espresso un dissenso basato sulla valutazione di interessi sensibili, bensì su un’asserita carenza documentale. Al contempo, il T.A.R. ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da Paolo De Falco e volta a ottenere una determinazione favorevole al progetto; tale capo della sentenza è stato impugnato e tuttora pende appello dinanzi al Consiglio di Stato.

A seguito del giudizio, il Comune ha riattivato il procedimento, prima domandando a Paolo De Falco la produzione della documentazione integrativa già richiesta dalla Regione, poi – su diffida del ricorrente – convocando la conferenza di servizi in modalità sincrona per il 12.9.2018, precisando che essa si sarebbe basata sulla documentazione che era già stata acquisita al procedimento.

Con nota n. 300381 del 10.9.2018, la Regione (Dipartimento Urbanistica) ha reso parere sfavorevole, adducendo che non era chiaro quale fosse il progetto per cui era stata attivata la procedura ed esprimendo dubbi sulla sua praticabilità, alla luce delle modificazioni normative frattanto intervenute. Il Comune, dopo aver esplicato alla Regione che il progetto era quello attivato da Paolo De Falco nel 2004, ha convocato nuova riunione della conferenza di servizi per il 24.10.2018.

Con nota n. 348551del 16.10.2018, la Regione ha domandato che venisse acquisita una dichiarazione di permanenza di interesse del ricorrente alla realizzazione del progetto o una copia dell’istanza di riavvio del procedimento originario e, alla seduta del 24.10.2018, ha richiesto la produzione di altri documenti progettuali. La conferenza è stata dunque riaggiornata a nuova data.

Con nota del 29.10.2018, il Comune, convocando la riunione per il 4.12.2018, ha domandato a Paolo De Falco la presentazione della dichiarazione di interesse nonché della documentazione richiesta dalla Regione alla scorsa riunione entro il 30.11.2018. A tale nota il ricorrente non ha dato riscontro.

Con nota n. 408171 del 3.12.2018, la Regione, dando atto dell’incompletezza della documentazione in quanto carente della dichiarazione di interesse al progetto nonché di parte dei documenti richiesti, ha espresso parere sfavorevole.

Alla seduta del 4.12.2018, preso atto del parere della Regione, reputandolo vincolante, il Comune ha chiuso la conferenza di servizi con determinazione negativa sull’istanza del privato.

  1. Con il presente giudizio, Paolo De Falco ha impugnato la decisione adottata dal Comune di Corigliano Rossano nonché le note della Regione Calabria e gli altri atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e domandando altresì il risarcimento dei danni patiti.

A sostegno della propria azione ha dedotto i seguenti motivi, con cui ha fatto valere la violazione di legge (artt. 14 e ss. l. 241/1990 e d.p.r. 447/1998) e l’eccesso di potere, deducendo che:

  1. il dissenso della Regione non ha valore vincolante, sicché il Comune avrebbe dovuto assumere la determinazione sulla base delle posizioni prevalenti a norma dell’art. 14 ter, comma7, l. 241/1990 e quindi accogliere l’istanza del privato, tenuto conto che tutti gli altri enti convocati alla conferenza avevano espresso parere favorevole; in ogni caso, il Comune non ha adeguatamente motivato perché il parere Regionale avrebbe valore vincolante;
  2. il dissenso espresso dalla Regione è illegittimo, in quanto riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza né si sarebbe potuto basare sull’asserita carenza documentale, come tra l’altro affermato dalla sentenza n. 918/2017, sicché il Comune avrebbe dovuto considerare tale parere quale assenso e concludere positivamente la conferenza;

III. la determinazione conclusiva è invalida in quanto alla conferenza hanno partecipato più rappresentanti del medesimo ente Regionale;

  1. la reiterazione dei medesimi vizi già sanzionati dal T.A.R. e della richiesta di documenti già acquisiti agli atti del procedimento nonché di una dichiarazione di interesse a fronte di un’evidente volontà del ricorrente di ottenere le autorizzazioni necessarie sono indici sintomatici che sia la determinazione conclusiva sia le note Regionali sono viziate per eccesso di potere, in quanto finalizzate a rendere di fatto impossibile al ricorrente il raggiungimento del risultato auspicato.
  2. Si è costituita la Regione, che, nella memoria depositata in vista dell’udienza del 13.11.2019, oltre al contestare la fondatezza nel merito del ricorso, ha eccepito la litispendenza o pregiudizialità della causa vertente sulla domanda risarcitoria dinanzi al Consiglio di Stato, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente e il difetto di legittimazione passiva della Regione.

All’udienza del 13.11.2019, stante la prospettazione del ricorrente di proporre motivi aggiunti, la trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza del 3.3.2020.

Il ricorrente ha dunque presentato atto di motivi aggiunti propri, illustrando nuove ragioni di illegittimità delle note depositate dalla Regione con la memoria difensiva.

La Regione ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, deducendo che il ricorrente aveva cognizione di tali atti sin dalla proposizione del ricorso.

In vista dell’udienza del 3.3.2020, si è costituito il Comune, contestando la fondatezza del ricorso.

  1. All’udienza pubblica di discussione del 3.3.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Sono infondate le eccezioni preliminari formulate dalla Regione.

Quanto all’asserita litispendenza/pregiudizialità della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato, si osserva che tale giudizio ha ad oggetto unicamente la domanda risarcitoria connessa all’operato dell’amministrazione nella fase procedimentale che ha preceduto la sentenza di questo T.A.R. n. 918/2017. Il presente giudizio, viceversa, mira primariamente all’annullamento della determinazione conclusiva di una conferenza di servizi riconvocata dopo tale sentenza e attiene a condotte diverse e successive.

Né può ravvisarsi il lamentato difetto di interesse al ricorso, che secondo la Regione si ricaverebbe dal fatto che Paolo De Falco ha presentato, nel 2012, un nuovo e differente progetto nonché dal fatto che ha coltivato l’appello limitatamente alla domanda risarcitoria e non ha mai proposto alcun procedimento per ottemperanza alla sentenza del T.A.R. sopra citata. Nel caso di specie è lampante l’interesse al ricorso avverso una determinazione che impedisce al ricorrente la realizzabilità di un progetto urbanistico. Trattasi, come più volte precisato anche dal Comune in sede di conferenza di servizi, del progetto presentato nel 2004, sicché alcuna attinenza può avere, nel presente giudizio, altro progetto risalente al 2012. L’aver coltivato la sola domanda risarcitoria in appello non rileva ai presenti fini, sia in quanto tale domanda si riferisce a una sequenza procedimentale differente rispetto a quella in oggetto, sia perché il risarcimento è stato richiesto in forma specifica, per ottenere un provvedimento favorevole da parte dell’amministrazione. Inutile sarebbe stata qualsiasi procedura di ottemperanza, posto che il Comune ha riattivato la conferenza di servizi al precipuo fine di ottemperare alla sentenza del T.A.R..

Destituita di fondamento è, infine, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, atteso che il ricorrente ha impugnato i pareri negativi da essa resi in quanto atti endoprocedimentali che hanno condotto all’adozione della determinazione finale lesiva.

  1. Nel merito, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda annullatoria, essendo fondato il primo motivo di censura.

A norma dell’art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve essere adottata dall’amministrazione procedente “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti” e, ai sensi dell’art. 14 quater l. 241/1990, tale determinazione “sostituisce a ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni”. Le citate disposizioni sono state introdotte con il d.lgs. 127/2016 che ha inteso assicurare un maggiore snellimento della procedura e garantire che essa si chiuda sempre con una determinazione (positiva o negativa) adottata dall’amministrazione procedente, sulla base di una valutazione di prevalenza quali-quantitativa delle varie opinioni espresse.

La determinazione conclusiva deve essere adottata, secondo tale meccanismo, ancorché vi sia un dissenso proveniente da un’amministrazione tutrice di interessi sensibili, tra cui l’interesse all’ambiente, al paesaggio e al territorio. Difatti, ad oggi non è più permesso, a fronte di un dissenso qualificato, rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, essendo sempre imposta l’adozione di una determinazione conclusiva, che eventualmente potrà essere contestata dalle amministrazioni dissenzienti tramite successiva opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 quinquies l. 241/1990.

Poiché l’amministrazione procedente deve decidere sulla scorta di un giudizio di prevalenza, non può ammettersi una determinazione conclusiva appiattita sull’esistenza di un parere sfavorevole, ancorché proveniente da un ente preposto alla tutela di interessi sensibili. Se infatti tale parere fosse considerato vincolante, mai si applicherebbe l’art. 14 quinquies, che permette alle (sole) amministrazioni portatrici di interessi sensibili, qualora dissenzienti, di fare opposizione alla determinazione positiva.

Invero, occorre considerare che il meccanismo di variante allo strumento urbanistico è oggi disciplinato dall’art. 8 d.p.r. 160/2010, che, diversamente dall’abrogato art. 5 d.p.r. 447/1998, richiede l’assenso della Regione in seno alla conferenza di servizi. Tuttavia, tale norma non impedisce il funzionamento del meccanismo della prevalenza sancito dall’art. 14 ter l. 241/1990, poiché la riforma portata dal d.lgs. 127/2016, successiva al d.p.r. 160/2010, elimina la valenza ostativa degli atti di assenso previsti dalla normativa di settore, sottoponendo anch’essi al giudizio di prevalenza innanzi descritto. In tal senso deve leggersi l’art. 14 quater l. 241/1990, laddove prevede che la determinazione conclusiva “sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza”.

Da quanto sopra esposto consegue che il parere negativo espresso dalla Regione (Dipartimento Urbanistica) non ha valore vincolante, di tal che il Comune non avrebbe dovuto adottare la determinazione negativa assestandosi solo su tale circostanza. Al contrario, avrebbe dovuto valutare comparativamente i vari pareri espressi in seno alla conferenza, per addivenire a un autonomo giudizio di prevalenza delle varie posizioni, previa verifica dell’effettiva possibilità di assumere una compiuta valutazione sugli aspetti urbanistici della vicenda, alla stregua dei soli atti acquisiti nel procedimento.

Per l’effetto, la determinazione conclusiva deve essere annullata.

Sugli altri atti, di natura endoprocedimentale e non determinanti un arresto procedimentale, non occorre pronunziarsi.

  1. Non può essere accolta la domanda risarcitoria, poiché il concetto di “posizioni prevalenti” di cui all’art. 14 terl. 241/1990 non è prettamente numerico, bensì consiste in una valutazione elastica, basata sull’importanza e sulle ragioni di ogni parere acquisito, la quale lascia dunque ampi margini di discrezionalità all’amministrazione procedente, fermo l’obbligo di esprimere una congrua motivazione.
  2. La parziale soccombenza del ricorrente giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti,

1) annulla la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica a firma anche del Responsabile del Procedimento del Comune di Corigliano Rossano n. 3 del 10.1.2019, con cui si è deciso, all’esito di conferenza di servizi, di concludere negativamente il procedimento relativo al conseguimento della variante urbanistica in località Balano di Falco relativa al progetto per la realizzazione di un quartiere commerciale, turistico e ricreativo;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;

3) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore