Il Consiglio di Stato ancora sulla qualificazione di strade pubbliche e private

Pubblicato il 16-06-2017
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Una nuova pronuncia del Consiglio di Stato (sent. 2531/2017) ribadische i principi cardine in materia di qualificazione di strade private/pubbliche. Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo qualora rilevino:

  • il passaggio esercitato “iure servitutis pubblicae” da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale,
  • la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via,

e un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.

Conclude il supremo Consesso che l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico costituisce presunzione “iuris tantum”, superabile con la prova contraria, che escluda l’esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività.

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N. 02531/2017REG.PROV.COLL.

N. 09701/2011 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9701 del 2011, proposto da: Consorzio di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Cesare Primerano, con domicilio eletto presso lo studio Antonietta Violi in Roma, via Verbania, n. 2/B;

CONTRO

Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Simone, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Margiotta in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 284;
Amministrazione Separata della Montagna “Curio”, non costituita in giudizio;

NEI CONFRONTI DI

Nello Sarrocco e Associazione Proprietari di Immobili di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Sirena, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Massimo Bianca in Roma, via Po, n. 43;
Di Giovan Paolo Cristiano, titolare del 60% delle quote della Marsia Srl, cancellata dal registro delle imprese, e avente causa da quest’ultima, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;
Consorzio Stradale di Marsia, non costituito in giudizio;

E CON L’INTERVENTO DI

ad adiuvandum:
Montana Nuova Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA: SEZIONE I n. 00295/2011, resa tra le parti, concernente la costituzione di un consorzio stradale degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tagliacozzo, di Nello Sarrocco, dell’Associazione Proprietari di Immobili di Marsia e di Di Giovan Paolo Cristiano, in luogo della Marsia Srl, cancellata dal registro delle imprese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Herbert Simone, in sostituzione dell’avv. R. Simone, Simone Ciccotti, anche in sostituzione dell’avv. Primerano, e Maurizio Morganti, in sostituzione dell’avv. Sirena;

FATTO

1.Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sez. I, con la sentenza 25 maggio 2011, n. 295, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 27 del 25 settembre 2009, con la quale è stato costituito il consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia.

Il TAR ha in sintesi rilevato che:

– nessuna delle pronunce invocate in ricorso riconosce che la società Montana Nuova s.r.l. sia divenuta proprietaria dalle aree in contestazione, né prove in tal senso sono state fornite;

– al contrario, il contratto c.d. “Battaglia”, da cui i ricorrenti deducono che il Consorzio Marsia non avesse più alcuna disponibilità delle strade consegnate all’Amministrazione, non aveva ad oggetto la successione universale della titolarità dei beni acquisiti dal predetto Consorzio Marsia con il contratto c.d. Napolitano;

– lo stesso ricorso, nel richiamare il predetto contratto, puntualizza che oggetto dell’acquisto erano “porzioni di terreno sia all’interno che all’esterno della lottizzazione, compresi quelli su cui insistevano le basi di partenza e di arrivo della seggiovia Piccionara e la base di arrivo della sciovia Valle Marsicana. Acquistava altresì con fattura i tre impianti di risalita esistenti”, senza tuttavia dedurre l’acquisizione anche della proprietà delle aree interessate dai percorsi stradali;

– tale acquisto risulta escluso dalla sentenza del Commissario Usi civici del 28 agosto 1998 che ebbe a rilevare come i beni oggetto di restituzione non fossero stati “mai alienati o ceduti” alla soc. Montana Nuova, questione su cui non si sono invece pronunciate le decisioni che hanno riformato, su altri presupposti, la predetta decisione;

– il Consorzio Marsia, non avendo ceduto né il contratto c.d. Napolitano. né i beni con il medesimo acquisiti (a parte quelli espressamente indicati), continuava a rimanere obbligata nei confronti delle Amministrazioni ad adempiere agli obblighi che discendevano dall’art. 9 del suddetto contratto del 1961, e perciò ad effettuare il trasferimento delle opere stradali in favore dell’amministrazione allo scadere del termine fissato;

– il verbale di riconsegna dei beni del 30.10.1996 dalla soc. Marsia all’Amministrazione Separata non costituisce, evidentemente, un contratto con cui si trasferisce la proprietà di tali opere;

– sussistono una serie di elementi che evidenziano la preordinazione all’uso delle strade in questione da parte di un numero indifferenziato di utenti, senza che rilevi in senso contrario né la situazione proprietaria né la mancata iscrizione negli appositi registri, avente, come noto, mera efficacia dichiarativa;

– la presenza di un consorzio tra privati non può costituire ostacolo alla costituzione di un organismo di carattere pubblico preposto agli stessi scopi, ed a maggior ragione alla luce della situazione conflittuale in atto tra gli stessi privati consorziati, suscettibile di compromettere l’effettuazione dei necessari interventi di manutenzione;

– l’avvio del procedimento è stato comunicato a tutti i proprietari e il Consorzio ha comunque potuto partecipare al medesimo presentando formale reclamo (produzione 27 gennaio 2010 del Comune).

2. L’appellante ha contestato tale sentenza, deducendo l’erroneità per i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126;

– omessa pronuncia: violazione del disposto di cui all’art. 112, c.p.c.;

– insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Tagliacozzo, l’Associazione controinteressata nonché il Presidente di quest’ultima, chiedendo la reiezione dell’appello.

Interveniva in giudizio la Soc. Montana Nuova a sostegno delle domande dell’appellante.

3. Con ordinanza n. 420 del 3 febbraio 2016 la Sezione ha dichiarato interrotto il giudizio a causa della cancellazione dal registro delle imprese della soc. Marsia s.r.l.

4. Riassunto il processo, si è costituito anche il sig. Di Giovanni Paolo Cristiano, quale avente causa della soc. Marsia s.r.l.

Tutte le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

5. All’udienza pubblica del 23 marzo 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere