A cura dell’avv. Xavier Santiapichi
Il Giudice delle Leggi interviene – ancora una volta – per ribadire la competenza statale in merito ai procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, ribadendo il ruolo fondamentale degli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario.
Si tratta della nota vicenda dell’impianto di stoccaggio gas di Poggio Fiorito, nel Chietino. La Regione Abruzzo si è più volte opposta all’intervento, sino ad approvare una disposizione normativa che dispone il divieto di utilizzare le trappole geologiche per lo stoccaggio del gas nelle aree classificate sismiche.
Tuttavia la Corte Costituzionale ha ribadito che è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 119 ANNO 2014
La Corte Costituzionale
Composta da:
- Presidente: Gaetano SILVESTRI;
- Giudici : Luigi MAZZELLA,
- Sabino CASSESE,
- Giuseppe TESAURO,
- Paolo Maria NAPOLITANO,
- Giuseppe FRIGO,
- Alessandro CRISCUOLO,
- Paolo GROSSI,
- Giorgio LATTANZI,
- Aldo CAROSI,
- Marta CARTABIA,
- Sergio MATTARELLA,
- Mario Rosario MORELLI,
- Giancarlo CORAGGIO,
- Giuliano AMATO,
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-6 agosto 2013, depositato in cancelleria il 13 agosto 2013 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2013. Udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 3 agosto 2013, ricevuto il
successivo 6 agosto e depositato nella cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2013 (reg. ric. n. 81 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettere h) e m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere»).
La disposizione impugnata, intervenendo sulla disciplina previgente in punto di competenze della Regione circa la localizzazione e la realizzazione di opere di interesse statale nelle zone sismiche, inserisce l’art. 1-ter nella legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), per il quale: «La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata violerebbe anzitutto gli art. 117, terzo comma, e 118 Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» posti dall’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). I richiamati commi di detto articolo disciplinano, rispettivamente: gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, assicurati, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle Regioni e dagli enti locali; gli obiettivi necessari ad assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi; i compiti e le funzioni amministrative spettanti, in materia, allo Stato, tra i quali rientrano l’identificazione – d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (art. 1, comma 7, lettera g, della richiamata legge n. 239 del 2004) e «l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale dei gasdotti» (art. 1, comma 8, lettera b, numero 2, della menzionata legge n. 239 del 2004).
Osserva, inoltre, l’Avvocatura dello Stato che, ai sensi della normativa statale richiamata, lo Stato e le Regioni garantiscono: «l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale»; «l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale […]» (art. 1, comma 4, lettere d ed f, della citata legge n. 239 del 2004).
1.1. Tanto premesso, la difesa dello Stato asserisce che la norma impugnata, consentendo la
localizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle zone sismiche classificate di prima categoria e subordinandone la realizzazione ad uno «studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio», stabilirebbe limiti stringenti alla localizzazione degli impianti di interesse nazionale, impedendone, di fatto, la realizzazione su vasta scala, ponendosi in tal modo in contrasto con i richiamati principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
L’Avvocatura dello Stato richiama gli art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), i quali, sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, attribuirebbero allo Stato poteri autorizzatori e competenze amministrative generali, a fronte di esigenze di carattere unitario.
Osserva, in particolare, la difesa dello Stato che l’art. 52-quinquies del summenzionato d.P.R. n. 327 del 2001 garantirebbe il necessario coinvolgimento delle Regioni interessate mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dalla cosiddetta intesa in senso “forte”, che assicura, nella localizzazione e realizzazione dei suddetti impianti, l’adeguata partecipazione degli enti territoriali allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.
Ne conseguirebbe che la disposizione censurata, stabilendo limiti stringenti alla localizzazione di centrali di compressione a gas di interesse nazionale, si porrebbe in contrasto con i richiamati principi fondamentali della materia, violando conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost.
1.2. Con un secondo ordine di censure, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la lesione dell’art. 118, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli evocati art. 29, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 112 del 1998 e 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001, che riservano allo Stato le funzioni autorizzatorie e gestionali in materia, presupponendo che attengano alla sicurezza e all’approvvigionamento della produzione e del trasporto di fonti energetiche.
Al riguardo, è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2013, con la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di norme di legge della Regione Abruzzo censurate per motivi analoghi, è stato precisato che, in materia di localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti, le norme statali di settore «hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico». Osserva l’Avvocatura dello Stato che, pur non determinando le richiamate esigenze unitarie il venir meno della necessità di un coinvolgimento delle Regioni nei suddetti procedimenti, la disposizione censurata, come nel precedente richiamato, «sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i
principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), numero 2, della legge n. 239 del 2004» (sentenza n. 182 del 2013).
1.3. Con un terzo ordine di censure, il ricorrente lamenta che la norma impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il quale riserva allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», atteso che essa, ostacolando lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse nazionale, e conseguentemente l’efficiente erogazione di gas, potrebbe determinare l’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali dei cittadini.
1.4. Osserva infine la difesa erariale che la disposizione censurata sarebbe altresì invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza» posta dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto l’intervento del legislatore regionale, finalizzato, tra l’altro, ad impedire la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree sismiche, apparirebbe principalmente sorretto da ragioni di sicurezza, «consistenti, da un lato, nella volontà di limitare eventuali danni all’incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un [eventuale] sisma potrebbe causare, dall’altro, nel tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico».
Ne conseguirebbe l’invasione dell’ambito materiale dell’ordine pubblico e della sicurezza che
l’evocato parametro costituzionale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
2. La Regione Abruzzo non si è costituita nel presente giudizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere»).
La disposizione impugnata, consentendo la localizzazione e la realizzazione di centrali di
compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio
particolareggiato della risposta sismica locale, violerebbe anzitutto gli art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» posti dall’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e con gli art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), i quali riservano allo Stato poteri autorizzatori e competenze amministrative generali in materia.
La disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 117, secondo comma, lettere h) ed m), Cost.,
invadendo gli ambiti materiali dell’«ordine pubblico» e della «sicurezza», nonché della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», che detti parametri costituzionali riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
2. La risoluzione della questione come sopra individuata presuppone che, in via preliminare, venga individuato l’ambito materiale delineato dalle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione a cui va ricondotta la norma impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’identificazione della materia nella quale si colloca la disposizione censurata richiede di fare riferimento all’oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (ex plurimis, sentenze n. 300 del
2011, n. 430 e n. 165 del 2007).
Occorre anzitutto ricordare che questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi
regionali, analoghe a quella censurata nel presente giudizio, che intervenivano in materia di
localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche,
ancorché collocate in zone sismiche, alla competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (ex plurimis, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 383 del 2005) e all’ambito materiale relativo al «governo del territorio», parimenti ascrivibile al titolo competenziale dell’art. 117, terzo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010).
Stando alla richiamata giurisprudenza, anche l’impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2013 risulta ascrivibile ad entrambe le summenzionate materie di potestà legislativa concorrente, giusto il disposto dell’art. 117, terzo comma, Cost., in cui spetta comunque al legislatore statale dettare i principi fondamentali (tra le tante, le richiamate sentenze n. 182 e n. 117 del 2013).
3. Tanto premesso circa l’ambito materiale individuato dal Titolo V della Parte seconda della
Costituzione a cui è possibile ricondurre la disposizione impugnata, occorre ora prendere in esame le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento ai singoli parametri evocati. In relazione all’asserita lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri censura il contrasto della disposizione di legge regionale impugnata con gli art. 1, comma 7, lettera g) e comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004 e 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001. Dette norme evocate a parametro interposto attribuiscono allo Stato rispettivamente «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti», disciplinando, nel contempo, il procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti di compressione a gas.
3.1. La questione è fondata.
Come già affermato da questa Corte, le norme richiamate, evocate a parametro interposto nel
presente giudizio, hanno ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico (da ultimo, sentenza n. 182 del 2013). Conseguentemente, per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata, è necessario non già considerarne la conformità soltanto rispetto all’art. 117 Cost., bensì valutarne la rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall’art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative (parametro, quest’ultimo, del resto espressamente evocato dal ricorrente), dall’altro, al principio di leale collaborazione, così come questa Corte ha già avuto modo di affermare esplicitamente in questa materia (tra le tante, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004). Anche nel caso in esame, quindi, le summenzionate norme interposte si atteggiano a principi fondamentali nella parte in cui dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti.
Al riguardo, la richiamata giurisprudenza di questa Corte afferma il principio per il quale, in linea
generale, è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2010).
Nel caso in esame, la disposizione censurata, consentendo la localizzazione delle centrali di
compressione a gas soltanto al di fuori delle zone sismiche classificate di prima categoria, produce l’effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale.
Questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale di analoghe disposizioni di legge regionale, in riferimento agli stessi parametri evocati nel presente giudizio. Con la sentenza n. 182 del 2013, è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»), che, tra l’altro, introduceva l’incompatibilità tra la localizzazione degli impianti di compressione a gas connessi alla realizzazione dei gasdotti e le aree sismiche classificate di prima categoria. Alla stessa stregua della disposizione di legge regionale allora censurata dalla Corte, anche la norma impugnata nell’odierno giudizio – recante integrazioni apportate alla medesima legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008 – stabilisce un’incompatibilità a priori tra le zone sismiche di prima categoria e la localizzazione delle centrali di compressione a gas, ponendosi conseguentemente in contrasto con gli evocati art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, e 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001.
3.2. Parimenti lesiva dei citati parametri interposti evocati dal ricorrente nel presente giudizio
risulta l’ulteriore previsione della disposizione impugnata – su cui più si appuntano le censure
dell’Avvocatura dello Stato – che subordina la localizzazione delle centrali di compressione a gas alla realizzazione del «previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio».
Infatti, la norma impugnata, nella parte in cui prevede lo svolgimento del summenzionato studio,
interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale ai fini della localizzazione e realizzazione degli impianti di trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Da ciò segue il contrasto con gli evocati parametri interposti, i quali, in virtù delle richiamate esigenze unitarie, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, riservano al legislatore statale la disciplina dei relativi procedimenti (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2013, 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005).
Occorre ricordare che, avendo riguardo alla competenza concorrente, anche in specifico riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», questa Corte ha costantemente qualificato come principi fondamentali della materia le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 336 del 2005). Spetta pertanto soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a contemperare l’indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti che, rispondendo ad esigenze unitarie al fine della localizzazione degli impianti di interesse nazionale, devono essere garantite in modo uniforme sull’intero territorio dello Stato (tra le tante, sentenze n. 364 del 2006, n. 383 e n. 336 del 2005).
Alle necessità sopra richiamate, più volte affermate dalla giurisprudenza di questa Corte, risponde anche la norma interposta evocata nel presente giudizio, atteso che il comma 2 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 individua il procedimento di localizzazione delle infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e degli oleodotti, in cui sono ricomprese le centrali di compressione a gas.
Ne consegue che anche l’ulteriore previsione della disposizione censurata si pone in contrasto con la richiamata norma evocata a parametro interposto nel presente giudizio.
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2013, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014. F.to:
- Presidente: Gaetano SILVESTRI;
- Redattore: Sergio MATTARELLA,
- Cancelliere: Gabriella MELATTI,
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell’art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.