DL Semplificazioni ed Ecobonus 110%

Pubblicato il 1-06-2021
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A cura dell’Avv. Valentina Taborra

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77​ recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, così detto Decreto Governance e Semplificazioni che, per quanto riguarda la materia dell’efficientamento energetico, con l’art. 34, introduce “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana” apportando modifiche all’art. 119 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (DL Rilancio), sulla concessione della super agevolazione del così detto Ecobonus 110%.

Manutenzione straordinaria, CILA e stato di legittimità

Modifica di maggior rilievo è certamente la sostituzione del comma 13-ter del citato art. 119, introdotta dall’art. 34 co. 1 lett. c) del D.L., e che ha previsto:

  • la natura di manutenzione straordinaria di tutti gli interventi che accedono al superbonus, esclusi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione;
  • la realizzabilità di tali interventi mediante la presentazione di una CILA;
  • l’abolizione dell’attestazione sullo stato legittimo/conformità edilizia-urbanistica della preesistenza (già oggetto di un nostro precedente articolo – “Ecobonus (110%) e legittimità della preesistenza”).

La CILA dovrà solo attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Inoltre, la decadenza del beneficio fiscale, già previsto dall’ art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Tuttavia, chiarisce la norma “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, anche fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Per quanto i tecnici non siano tenuti ad accertare preventivamente le irregolarità, in quanto l’intervento sembrerebbe poter esser avviato anche in presenza di abusi (per i quali non si è ancora proceduto alla sanatoria ma, probabilmente, che siano sanabili), si tenga presente che dovranno presentare una CILA fedele allo stato dei luoghi e che, quindi, negli elaborati allegati, riporti gli abusi. In sostanza, ciò significa che gli abusi vengono denunciati e resi possibile oggetto di accertamento e di eventuali relative sanzioni. Se da un primo approccio alla norma, con il venir meno dell’attestazione dello stato legittimo, sembrerebbe trovarsi di fronte ad una sanatoria degli abusi presenti sull’immobile per il quale si vuole accedere all’agevolazione fiscale, al fine dovrebbe, invece, trattarsi di una semplice anticipazione della pratica di accesso all’Ecobonus e di un sistema di sblocco della realizzazione degli interventi soggetti a tale agevolazione, funzionando la CILA da denuncia degli abusi che potranno, semplicemente, essere sanati in un secondo momento rispetto all’avvio del procedimento per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

Eliminazione barriere architettoniche

Il DL ha inserito tra gli interventi trainati, cioè realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus, quelli di eliminazione delle barriere architettoniche, prevedendo che potranno usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni.

Nuove categorie catastali

Rispetto alle nuove categorie catastali è stato inserito all’art. 119 del DL Rilancio, il comma 10-bis, che ammette alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4, purchè i titolari siano in possesso di specifici requisiti:

-svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

– sia in possesso dell’immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito con contratto registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della disposizione.

In tali casi il limite di spesa ammesso alle detrazioni è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano tra questi immobili: collegi, i convitti e i seminari, gli ospizi e le caserme, le case di cura e gli ospedali con e senza fine di lucro; tuttavia, rispetto alla precedente bozza non è stata più presa in considerazione l’estensione del Superbonus agli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 che identifica alberghi e pensioni con fine di lucro.

Rispetto alla precedente bozza del 21 maggio 2021 non è stato ugualmente confermato il Superbonus per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno; né è passata la modifica della definizione di impianto termico, che avrebbe consentito agli immobili privi di un impianto termico fisso di ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico.