A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi
Il Tar Umbria, con la sentenza n. 16 del 10 gennaio 2019, si è occupato di due interessanti questioni relative alla materia edilizia. Il primo tema si riferisce all’ammissibilità di un’azione di accertamento avente ad oggetto l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo. Il secondo argomento ha una portata più generale, poiché investiga le conseguenze sull’atto amministrativo della successiva declaratoria di incostituzionalità della norma sulla cui base era stato emanato. La questione ha un risvolto di immediato interesse applicativo, come nel caso di specie, relativo ad un permesso di costruire in sanatoria (ritualmente impugnato) assunto in virtù di una disposizione poi incisa da dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Questi i fatti
Un privato aveva realizzato alcune opere abusive aventi natura pertinenziale di un fabbricato ad uso agricolo. A seguito dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, il privato aveva presentato un’istanza per l’accertamento di conformità, che era stata assentita dal Comune.
Il permesso in sanatoria era stato rilasciato sulla base di una norma regionale (l.r. Umbria n. 1/2015, art. 264 co. 14), che consentiva la sanatoria degli interventi edilizi riguardanti l’area di pertinenza degli edifici dell’impresa agricola, compresa la realizzazione delle opere pertinenziali, esistenti al 30 giugno 2014, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda (quindi, in assenza del requisito richiesto dall’ art. 36 TU Edilizia, della cd. “doppia conformità”, con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli abusi, che a quello della presentazione della domanda). Questa disposizione è stata successivamente abrogata (l.r. Umbria n. 13/2016), ed è stata dichiarata incostituzionale, rispetto al periodo in cui ha avuto applicazione, (Corte Cost. n. 68 del 2018).
Il proprietario di un fondo confinante con quello ove insisteva il manufatto, insorgeva avverso il rilascio dell’accertamento di conformità, proponendo, contestualmente, due azioni: la prima, di annullamento, e diretta avverso il permesso di costruire in sanatoria; la seconda, di accertamento, volta ad ottenere una declaratoria di intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi.
Il Giudice, con la sentenza che qui si annota, ha accolto la domanda di annullamento, mentre ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento.
Nella fattispecie, l’azione di accertamento ha per oggetto la tutela di un interesse legittimo. La sentenza premette che, in assenza di una specifica norma che preveda l’azione generale di accertamento, si fronteggiano in giurisprudenza due opposte soluzioni, che tendono, rispettivamente, ad escludere in radice, ovvero a configurare questo rimedio, (non potendo, comunque, esso costituire un mezzo per eludere il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di annullamento).
Tuttavia, ad avviso della sentenza, la posizione di vicinitas dà titolo per sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi dell’abuso edilizio, ma non si estende fino ad indicare all’Amministrazione la tipologia di sanzione da adottare. Di qui l’inammissibilità della domanda.
Per quanto riguarda il profilo di merito, la pronuncia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria, in quanto illegittimo, poiché assunto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. In tal caso, il provvedimento è affetto da invalidità sopravvenuta, per violazione della legge costituzionale (attesa la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità), con il solo limite dei rapporti esauriti, che nella fattispecie non sussiste essendo stato il provvedimento ritualmente gravato (cfr. sul punto diffusamente Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 1625/2018).
N. 00016/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2016, proposto da
Romina Morganti, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3 ai sensi di legge;
CONTRO
Comune di Citta’ di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Tomassucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n. 24;
NEI CONFRONTI DI
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Citta’ di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossella Tricarico e Iole Ciullo, con domicilio eletto presso lo studio Rossella Tricarico in Perugia, via M. Angeloni, 80/B;
Nazzareno Simonucci;
per l’annullamento
previa sospensiva
-del permesso di costruire in sanatoria n. 3911 rilasciato dal Comune di Città di Castello il 19 ottobre 2015 in favore di Bartolucci dott. Graziano in qualità di Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Citta’ di Castello e di Simonucci Nazareno per lavori consistenti nella realizzazione di pertinenze a servizio dell’impresa agricola, rimessa materiali per apicoltura, cuccia per cani, recinzione legnaia e costruzione di una pensilina a copertura dell’accesso all’annesso agricolo esistente, immobili distinti al vigente catasto foglio 184 particella 542 del Comune di Città di Castello situati in loc. Candeggio;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento dell’intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune di Città di Castello dei suindicati manufatti abusivi sanzionati con ordinanza di demolizione n. 52 del 6.5.2013 e di cui al permesso in sanatoria n. 3911 del 19.10.2015 e dell’area di sedime.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Città di Castello;
- Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’avv. R. Morganti, odierna ricorrente, di essere proprietaria di immobile, contraddistinto al NCEU al foglio 184 part. 94, confinante con la chiesa e fabbricato accatastato come magazzino deposito per attività agricola di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Citta’ di Castello.
Il 6 maggio 2013 il Comune di Città di Castello, con ordinanza n. 52, ha ordinato al suddetto Istituto la demolizione di varie opere segnatamente una rimessa materiali per apicoltura in lamiera, una cuccia per cani, una recinzione del terreno ed una pensilina, tutte annesse al manufatto agricolo (fg.184 part. 542) in quanto asseritamente abusive.
Stante l’inerzia del proprietario l’avv. Morganti provvedeva più volte a sollecitare l’intervento del Comune il quale però non provvedeva all’esecuzione della misura ripristinatoria.
Con permesso di costruire n. 3911 del 19 ottobre 2015 l’Amministrazione comunale accoglieva l’istanza di sanatoria presentata dall’Istituto l’8 agosto 2013, a norma dell’art. 264 c. 14 della L.R. 1/2015, inerente le opere oggetto dell’ordinanza n. 52/2013.
L’avv. Morganti ha impugnato il suddetto permesso a sanatoria, deducendo motivi così riassumibili:
I.- Illegittimità costituzionale dell’art. 264 comma 14 della L.R. Umbria 1/2015 per contrasto con l’art. 117 Cost. comma 3 e 2 lett. s): l’art. 264 comma 14 della legge regionale 1/2015 sarebbe incostituzionale nella parte in cui per la sanatoria di opere pertinenziali all’impresa agricola non prevede il requisito della c.d. doppia conformità invece richiesto dall’art. 36 TU edilizia quale principio fondamentale della materia vincolante per la legislazione regionale concorrente;
II. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 TU edilizia per tardività della presentazione dell’istanza di sanatoria e per mancanza del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda: la sanatoria impugnata sarebbe stata rilasciata in violazione del prescritto termine perentorio per domandare la sanatoria stessa;
III. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TU edilizia per aver concesso titoli edilizi a soggetti non aventi titolo in quanto i beni abusivi erano già acquisiti al patrimonio comunale e per non aver applicato le sanzioni previste: in seguito all’ inottemperanza dell’ordine di demolizione l’acquisizione al patrimonio comunale avverrebbe ex lege si che l’atto comunale avrebbe effetto solo dichiarativo, per cui il Comune non avrebbe potuto rilasciare la sanatoria;
IV. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 264 L.R. Umbria 1/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, manifesta contraddittorietà; anche a voler applicare l’art. 264 comma 14 sospettato di incostituzionalità, esso non poteva comunque applicarsi in quanto le opere erano già colpite da provvedimenti sanzionatori; il legislatore statale nei tre condoni succedutisi dal 1985 al 2003 aveva espressamente previsto la condonabilità anche di opere già colpite da sanzioni mentre nel caso di specie nulla direbbe il legislatore regionale;
V. – Violazione dell’art. 264 L.R. Umbria 1/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: sarebbero insussistenti i presupposti soggettivi per l’applicazione del citato art. 264 dal momento che le opere in questione non sarebbero utilizzate da imprenditore agricolo; infatti solo dopo l’emanazione dell’ordinanza di demolizione è stato stipulato affitto per la durata di 15 anni con Simonucci Nazzareno, imprenditore agricolo di 87 anni di età;
VI. – Violazione dell’art. 7 della L.241/90, violazione del contraddittorio procedimentale: nel procedimento per il rilascio della sanatoria impugnata avrebbe dovuto essere coinvolta anche la ricorrente;
VII – Violazione dell’art. 2 della L.241/90, eccesso di potere per mancata conclusione del procedimento: l’Amministrazione non avrebbe adempiuto all’obbligo di provvedere scaturente dall’istanza del 8 ottobre 2015 inerente la diffida a concedere titoli in sanatoria;
VIII – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falsa rappresentazione della realtà: il contratto d’affitto sottoscritto dall’Istituto controinteressato con il Simonucci avrebbe finalità illecita al fine di ottenere benefici non consentiti dalla normativa urbanistico edilizia.
Contestualmente alla descritta azione di annullamento parte ricorrente ha proposto azione di accertamento dell’intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune di Città di Castello dei suindicati manufatti abusivi sanzionati con l’ordinanza n. 52/2013 e di cui al permesso in sanatoria n. 3911/2015 nonchè dell’area di sedime.
Si è costituito in giudizio il Comune di Città di Castello eccependo anzitutto l’inammissibilità del gravame in quanto l’invocato elemento della “vicinitas” non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse al ricorso tanto nei confronti dell’azione di annullamento che ancor più di quella di accertamento; l’azione di accertamento sarebbe inammissibile anche per mancata attivazione dell’azione tipica “contra silentium”; nel merito ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, poiché in sintesi:
– le opere oggetto della sanatoria sarebbero, in considerazione delle dimensioni e caratteristiche costruttive, o libere o al più soggette a CIL o SCIA;
– il termine di cui all’ art. 36 TU edilizia per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non avrebbe carattere perentorio;
– le norme regionali pro tempore applicabili prevedrebbero la demolizione ma non anche l’acquisizione dell’area;
– anche a non voler avallare l’istituto della sanatoria giurisprudenziale, lo stesso adito Tribunale Amministrativo avrebbe ammesso in ipotesi di opere prive del requisito della doppia conformità ma conformi alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda, la possibilità per l’Amministrazione di valutare discrezionalmente in sede sanzionatoria la possibilità di misure alternative alla demolizione, ove non sussistano al riguardo ragioni ostative al pubblico interesse (T.A.R. Umbria sent. n. 282/2014).
Si è costituito in giudizio anche l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Citta’ di Castello eccependo l’inammissibilità e/o l’infondatezza della pretesa azionata rappresentando, tra l’altro, come l’istanza di sanatoria presentata l’8 agosto 2013 farebbe riferimento non già, come sostenuto dalla ricorrente, all’art. 264 c. 14, L.R 1/2015 ma ad altre norme; inoltre lo stato dei luoghi sarebbe differente rispetto al momento di emanazione dell’ordinanza demolizione 52/2013.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016 con ordinanza n. 15/2016 la domanda incidentale cautelare è stata respinta atteso che “che il ricorso non appare assistito dal presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile, anche in ragione della tipologia dell’intervento edilizio per il quale è stato riconosciuto il permesso di costruire in sanatoria”.
Con successive memorie la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta ordinanza n. 49 del 6 marzo 2018 con cui il Comune resistente ha ordinato all’Istituto Diocesano quale proprietario ed ai soggetti comodatari la demolizione di alcune opere insistenti sullo stesso fabbricato interessato dall’ordinanza di demolizione 52/2013; ha rappresentato inoltre l’intervenuta sentenza n. 68 del 5 aprile 2018 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 264 c. 14 L.R. 1/2015 (in accoglimento del ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) con conseguente illegittimità sopravvenuta del permesso in sanatoria impugnato. Ha altresì evidenziato come dopo il 2015 le opere per cui è causa sarebbero state concesse in comodato a soggetti non imprenditori agricoli (sig.ri Bianchi e Smacchia).
Con memoria la difesa comunale ha replicato che la nuova ordinanza demolizione (n. 49/2018) sarebbe stata integralmente ottemperata e non avrebbe nulla a che vedere con le opere oggetto dell’impugnata sanatoria di cui si controverte nel presente giudizio. Ha inoltre evidenziato l’illegittimità della richiesta demolizione in quanto le opere sarebbero, alla stregua della normativa oggi vigente, tutte sussumibili tra gli interventi edilizi liberi (ex 118 L.R. 1/2015) e segnatamente la recinzione metallica perché senza opere murarie e la rimessa in lamiera per apicoltura per le ridotte dimensioni, mentre la cuccia per cani è stata spontaneamente demolita.
L’Istituto Diocesano, di contro, ha depositato documentazione comprovante la demolizione della cuccia insistendo nelle proprie argomentazioni difensive.
Il Comune con memoria ha infine eccepito l’inammissibilità del nuovo motivo di gravame per cui la sanatoria sarebbe stata rilasciata senza nulla osta delle competenti autorità.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.- E’ materia del contendere la legittimità del permesso di costruire a sanatoria rilasciato il 19 ottobre 2015 dal Comune di Città di Castello all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Città di Castello, inerente ad alcune opere insistenti nel manufatto agricolo annesso a fabbricato ad uso residenziale posto in aderenza alla Chiesa di Candeggio (fg. 184 part. 542).
Precisamente le opere oggetto del provvedimento impugnato, tutte annesse al manufatto agricolo, possono così descriversi: una rimessa materiali in lamiera per apicoltura, una cuccia per cani (allo stato pacificamente demolita) una recinzione metallica del terreno senza opere murarie e infine una pensilina a copertura dell’accesso di 4,65 mq. (mt. 1,5 x 3,10).
3. – Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione e dall’Istituto controinteressato.
3.1. – Non ritiene il Collegio di poter condividere l’eccezione di inammissibilità dell’intero gravame per insufficienza della c.d. “vicinitas” quale parametro dell’interesse al ricorso, non lamentando parte ricorrente specifici pregiudizi alle proprie facoltà dominicali.
Secondo l’orientamento di segno decisamente prevalente e costantemente seguito dall’adito Tribunale, la legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di un titolo abilitativo edilizio discende dalla c.d. “vicinitas”, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, senza che occorra effettuare indagini in ordine al concreto pregiudizio che i lavori assentiti siano in grado di produrre per il soggetto che propone l’impugnazione (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 10 settembre 2018, n.5307, id. sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 851; id. sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4612; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 8 marzo 2017, n. 91; T.A.R. Umbria 29 agosto 2013, n. 455).
E’ indubbio che il suddetto orientamento non è pacifico, dal momento che secondo altra tesi, ai fini della legittimazione a ricorrere avverso la realizzazione di un intervento urbanistico -edilizio, non è sufficiente il mero criterio della “vicinitas” del fondo o dell’abitazione all’area oggetto di intervento, spettando al ricorrente l’onere di fornire la prova concreta della lesione specifica inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, che può consistere nel deprezzamento del valore del bene o nella concreta compromissione del diritto alla salute ed all’ambiente (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22 giugno 2018, n.3843; T.A.R. Veneto sez. II, 21 marzo 2018, n.324).
Ritiene il Collegio di voler ribadire come l’esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall’intervento edilizio è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell’interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo.
L’eccezione va dunque respinta.
3.2. – Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità della sola azione di accertamento della avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto di ordine di demolizione, con cui parte ricorrente domanda la tutela di una posizione di interesse legittimo.
Secondo una prima tesi, non contemplando l’ordinamento una generale e atipica azione di accertamento a tutela della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo, tale domanda sarebbe radicalmente inammissibile (ex multis T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I, 8 agosto 2017, n.275; T.A.R. Sardegna sez. II, 10 gennaio 2017, n. 13).
Secondo altra tesi, invece, l’assenza di una previsione legislativa espressa non osta all’esperibilità di un’azione di mero accertamento quante volte detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata e immediata dell’interesse legittimo. Nell’ambito di un quadro normativo sensibile all’esigenza di una piena protezione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale correlata a un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del c.p.a., dell’azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela che rinviene il suo fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa tutela giurisdizionale (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 27 novembre 2012 n. 6002; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 23 maggio 2018, n.3395).
Va poi aggiunto che anche a voler seguire tale seconda tesi – invero ad avviso del Collegio preferibile – l’azione di accertamento non può comunque ovviamente costituire il mezzo per eludere il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di annullamento (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161) ad esempio per dichiarare l’inefficacia di provvedimenti edilizi ampliativi inoppugnati rilasciati ai controinteressati (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I, 8 agosto 2017, n.275)
Ciò premesso, ritiene il Collegio come nel caso di specie parte ricorrente non abbia interesse a coltivare tale azione.
Non può considerarsi infatti meritevole di tutela giurisdizionale una posizione di “vicinitas” che non si limita a sollecitare l’esercizio dei poteri di repressione dell’abuso edilizio, ma che si estende sino a pretendere di poter indicare all’Amministrazione la tipologia di sanzione da adottare, con particolare preferenza ove possibile per la demolizione acquisitiva ai sensi dell’art. 7, L. 28 febbraio 1985 n. 47 (Consiglio di Stato sez. IV, 4 marzo 2014, n.1009).
Senza poi contare, non da ultimo, che l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria ha comportato l’inefficacia dell’impartito ordine di demolizione, destinato tuttalpiù a riacquistare efficacia in caso di rigetto dell’istanza (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 10 settembre 2018, n. 9218; Consiglio di Stato sez.VI, 26 gennaio 2015, n. 316; T.A.R. Sicilia Palermo sez. II, 6 settembre 2016, n. 2094) si da escludersi l’auspicato effetto acquisitivo.
3.3. – Nessuna rilevanza assume poi la sopravvenuta ordinanza comunale n. 49/2018 riguardando opere comunque diverse da quelle per cui è causa, come adeguatamente replicato dalla difesa comunale.
3.4. – Infine, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di annullamento quanto alla sola cuccia per cani, in quanto allo stato completamente demolita, come documentato dalle controparti e non contestato dalla ricorrente.
4. – Venendo al merito la domanda di annullamento di cui al ricorso è fondata e va accolta.
4.1. – Giova anzitutto rilevare come il titolo a sanatoria oggetto di impugnativa sia stato inequivocabilmente emanato ai sensi dell’art. 264 c. 14 della legge regionale Umbria n. 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie correlate” il quale contempla, come visto, una speciale forma di sanatoria edilizia per gli interventi riguardanti l’area di pertinenza degli edifici dell’impresa agricola esistenti alla data del 30 giugno 2014, ove (unicamente) conformi alla disciplina urbanistico edilizia vigente a tal data. Trattasi, per inciso, di una sorta di recepimento normativo dell’istituto di derivazione pretoria della sanatoria giurisprudenziale, essendo sufficiente per tale tipologia di opere la sola conformità al momento della presentazione della domanda, e senza alcun effetto in campo penale, diversamente dal modello di sanatoria formale delineato dall’art. 36 TU edilizia (T.A.R. Umbria 3 dicembre 2014, n.590).
Sia nelle premesse del titolo abilitativo n. 3911/2015 che nel progetto allegato all’istanza presentata dall’Istituto Diocesano l’8 agosto 2013 a firma del tecnico incaricato, vi è l’espresso comune riferimento al citato art. 264 c. 14, L.R. 1/2015 pur se invero detto titolo richiama, in apparente contraddizione, anche gli artt. 36 TU edilizia e 10-17 L.R. 21/2004.
Essendo il procedimento di sanatoria ad istanza di parte e non ufficioso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II,17 ottobre 2018, n. 10055) non sorgono dubbi in merito alla qualificazione del potere esercitato, quale sanatoria sostanziale, dovendo l’Amministrazione provvedere nelle forme e nei contenuti delineati dall’istante, salvo che il responsabile del procedimento non ravvisi ex art. 6 L.241/90 la necessità di integrazioni o chiarimenti.
Tale lettura appare poi indirettamente confermata dalle stesse argomentazioni difensive spese dal difensore comunale in sede processuale, laddove si considera l’istanza de qua presentata ai sensi del comma 14 dell’art. 264 (vedi pag. 7 della memoria di costituzione in giudizio).
Inoltre, anche secondo un criterio ermeneutico logico sistematico, appare del tutto ragionevole come l’unica possibilità di sanatoria esistente al momento della proposizione dell’istanza fosse da rintracciare nella speciale sanatoria delineata dall’art. 264 c. 14 della normativa regionale per gli interventi riguardanti l’area di pertinenza degli edifici di impresa agricola, non risultando dimostrato per detti interventi il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del D.p.r. n. 380/2001.
4.2. – Tanto premesso, va evidenziato come la Corte Costituzionale con sentenza n. 68 del 5 aprile 2018 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 c. 2 lett. s) e c. 3 Cost. del predetto comma 14 dell’art. 264 in quanto non rispondente al principio fondamentale della doppia conformità richiesto dall’art. 36 TU edilizia, vincolante per l’esercizio della legislazione regionale concorrente in tema di governo del territorio, dando vita ad un ipotesi di sanatoria sostanziale ovvero di vero e proprio condono edilizio.
Il permesso di costruire n. 2/2013 risulta dunque emesso in puntuale applicazione di norma poi dichiarata incostituzionale ed è perciò illegittimo, avendolo parte ricorrente ritualmente gravato deducendo quale vizio di legittimità, oltre al contrasto con l’art. 264 c. 14, la stessa illegittimità costituzionale per i profili ritenuti fondati dalla Consulta.
La giurisprudenza è infatti pacifica nell’affermare che il provvedimento emanato, come nel caso di specie, sulla base di norma poi dichiarata incostituzionale è affetto da invalidità sopravvenuta per violazione della legge costituzionale, in considerazione della retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, con il solo limite dei rapporti c.d. esauriti nel caso di specie non invocabile poiché il provvedimento è stato come detto ritualmente gravato (ex multis T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 28 giugno 2017, n.1725; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 14 marzo 2018, n.1625).
4.3. – Alla luce delle considerazioni che precedono è dunque fondato il I motivo di gravame, con assorbimento logico degli altri motivi (Consiglio di Stato Ad. Plenaria 27 aprile 2015, n.5) in quanto presupponenti la legittimità del citato comma 14 ovvero della norma posta a base dell’esercizio del potere autoritativo. La domanda di annullamento deve dunque essere accolta, con l’effetto dell’annullamento del permesso di costruire n. 3911/2015.
5. – Tale annullamento, secondo il tipico effetto conformativo delle sentenze del g.a., non preclude all’Amministrazione comunale l’apprezzamento discrezionale circa la sussistenza dei presupposti per procedere al ripristino della legalità urbanistico edilizia violata, valutata la consistenza e l’impatto urbanistico delle opere per cui è causa al momento dell’accertamento della situazione “contra ius” ancorchè diverso dal contesto normativo vigente al momento della realizzazione (T.A.R. Umbria 28 marzo 2017, n.233) nonché le sopravvenienze fattuali e giuridiche.
6. – Per i suesposti motivi, in conclusione, ferma l’inammissibilità dell’azione di accertamento, l’azione di annullamento va in parte accolta ed in parte dichiarata improcedibile, ai sensi di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) accoglie in parte la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, come da motivazione;
b) dichiara in parte la domanda di annullamento improcedibile;
c) dichiara inammissibile l’azione di accertamento;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente FF, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario
Daniela Carrarelli, Referendario