A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi
Il Dm n. 106 del 20.05.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico apporta modifiche al precedente Dm n. 266 del 12.11.2011. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha adottato il Dm n. 106 del 20.05.2015, intitolato “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226 concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.
Il Dm è stato pubblicato nella GURI n. 161 del 14.07.2015. Il regolamento introduce alcune modifiche normative al Dm n. 226/2011 per adeguarlo sia ad alcuni interventi legislativi occorsi dopo la sua emanazione sia alla regolazione del IV periodo tariffario (2014 – 2019).
Questi i punti di maggior rilievo del regolamento:
1. Rimozione delle previsioni specifiche del Dm n. 226/2011 che prevedevano l’unanimità per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d’ambito. Si segnala, in particolare, la modifica all’art. 2 co. 1, per il caso di ambiti in cui non sia presente il Comune capoluogo di Provincia, la designazione della stazione appaltante avviene mediante una convenzione fra i Comuni facenti parte dell’ambito. Si prevede che tale convenzione sia approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all’ambito, che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del MISE.
2. Rimodulazione delle scadenze qualora due o più ambiti confinanti decidano di effettuare una gara una maniera congiunta, al fine di tener conto delle maggiori complessità per la pubblicazione del bando di gara e di non ostacolare i processi di aggregazione volontaria degli ambiti. In questa eventualità, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara è individuato nel termine cronologicamente più distante fra quelli degli ambiti che si uniscono. Per usufruire dell’agevolazione, è necessario, come condizione vincolante, che la decisione di svolgere una gara congiunta e la nomina della stazione appaltante vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascuno degli ambiti. La previsione è stata introdotta con il comma 1 bis dell’art.
3. Interventi addizionali di efficienza energetica. Il Dm n. 226/2011 art. 13 co. e), individua fra le condizioni economiche oggetto di gara gli investimenti di efficienza energetica da effettuare nell’ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore, riguardanti gli usi finali di gas naturale ammissibili. Questi investimenti danno luogo all’emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti. Con il nuovo Dm. n. 106/2015, si è stabilito che questi interventi addizionali possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia (art. 13 co. 1 lett. e).
4. Adeguamento dei criteri di calcolo del valore di rimborso. Nella versione originaria del Dm. n. 226/2011 ai fini del calcolo del valore di rimborso, veniva fatto esplicito riferimento al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti ed a quanto previsto dalla regolazione tariffaria per il terzo periodo. Poiché l’AEEG ha disciplinato diversamente questi profili per il quarto periodo di regolazione tariffaria, il Dm n. 106/2015 è intervenuto per rendere coerente la disciplina alle nuove disposizioni dell’AEEG.