A cura dell’Avv. Valentina Taborra
La Suprema Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 19504 del 2019 in commento, ha chiarito, in materia di risarcimento del danno ambientale, la subordinazione del risarcimento per equivalente all’impossibilità di conseguire il risarcimento in forma specifica quale, in primis, la riparazione primaria, quindi il ripristino dello stato dei luoghi.
La Suprema Corte ha infatti cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva ritenuto l’eliminazione dall’art. 311 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 135/2009, di ogni riferimento al risarcimento del danno ambientale per equivalente patrimoniale, così che il danno non riparabile in forma specifica, non poteva trovare ristoro in nessun altro modo.
La sentenza in commento, invece, ha segnalato che seppur la legislazione ha valorizzato il risarcimento in forma specifica, in particolar modo la riduzione in pristino, quale riparazione primaria del danno ambientale, l’allegato 3 alla parte VI del d.lgs. 152/2006 prevede, in subordine, le riparazioni complementari e compensative. Tra quest’ultime devono essere ugualmente prediletti “i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio” (quindi risarcimento in forma specifica), ma se è impossibile utilizzare quest’ultimi, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative, tra cui la valutazione monetaria, così da poter ricorrere al risarcimento del danno per equivalente.
Pertanto, nel caso trattato in cui il Ministero dell’Ambiente aveva rinunciato al ripristino dei luoghi, divenuto impossibile, la Corte d’Appello, invece di ritenere il danno non risarcibile, avrebbe dovuto disporre a carico del responsabile dell’illecito le altre misure di riparazione complementare e compensativa, determinandone i relativi costi; ciò anche in vista del fatto che “ai giudizi per risarcimento del danno ambientale, pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97/2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria, si applica l’art. 311 d.lgs. 152 del 2006 che, nell’escludere la risarcibilità per equivalente, prevede, per il caso di omessa ed incompleta esecuzione di riduzione in pristino, di determinarne il costo, potendo solo quest’ultimo essere oggetto di condanna”.
Sotto altro profilo chiarisce la Suprema Corte, il danno ambientale integra un illecito permanente ed il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria inizia a decorrere dal momento della perdita della disponibilità del bene da parte del danneggiante, oppure dal momento in cui il danneggiante abbia rimosso le condizioni di lesione dell’ambiente, considerando a tal fine che il comportamento idoneo ad integrare l’illecito e che dovrebbe cessare ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale, consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell’ambiente e non anche nella violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge.