A cura dell’avv. Gaetano Pecoraro
Pubblichiamo una recentissima sentenza del Tar Roma (540/2014) in tema di impianti fotovoltaici, secondo cui, in considerazione dell’intervenuta liberalizzazione del mercato elettrico, e della necessità di rispetto degli impegni internazionali ed europei sul contenimento delle emissioni ad effetto serra, ed in applicazione dell’art. 12 comma 7 d.P.R. 387/2003, gli stessi sono realizzabili anche in zona agricola, non essendo ammissibili indebite limitazioni alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La sentenza si segnala, poi, per aver riconosciuto la possibilità di realizzare recinzioni a tutela della proprietà, non potendo i vincoli conformativi di PRG incidere negativamente sulla potestà del proprietario di chiudere il proprio fondo, posto che costituisce elemento integrale del diritto di proprietà lo ius excludendi alios che, per quanto riguarda la proprietà dominicale, è ribadito e precisato dall’art. 841 c.C.
Pubblichiamo il testo del Tar di Roma.
- 00540/2014 REG.PROV.COLL.
- 09456/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9456 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso Ass Professionisti Santiapichi Studio Legale in Roma, via Antonio Bertoloni, 44-46;
contro
Comune di [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ciufolini, con domicilio eletto presso Alessandro Ciufolini in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
per l’annullamento
del diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di [omissis]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di [omissis];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto in diritto quanto segue:
1 – Che la ricorrente presentava al Comune di [omissis] richiesta di permesso a costruire prot. 2625 (pratica n.3 del 8.2.2011) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,8 Kwp per la coltivazione del proprio fondo ed anche a sevizio dell’abitazione esistente;
2 – Che il Comune inviava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del permesso a costruire prot. 3247 del 17.02.2011 in quanto l’impianto fotovoltaico di cui al permesso di costruire risultava a servizio di un immobile non legittimato da titoli edilizi abilitativi, stanti le difformità essenziali rispetto alla C.E., e con nota prot. N. 5827/11 del 29.03.2011 notificava il provvedimento di rigetto;
3 – Che la ricorrente non impugnava detto provvedimento, ma in data 16.03.2011 depositava una nuova richiesta di permesso a costruire un impianto fotovoltaico (pratica n.8 del 16.03.2011). Il Comune chiedeva una integrazione documentale con nota prot. N. 6144 del 30.03.1011 (dimostrazione circa la necessità dell’intervento alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse ….nella relazione tecnica si evidenzia in maniera generica..” e “specificazione sul tipo di azienda esercitata e dimostrazione del rispetto dell’unità
minima aziendale così come previsto dall’art. 55 comma 6 L.R. 38/99 e dalla deliberazione del consiglio comunale n.55 del 4.12.2003);
4 – Che la ricorrente rispondeva specificando che la superficie complessiva del terreno era di HA 1.74.60 (coltivato ad uliveto e frutteto) di cui una parte di sua proprietà (per ha 1.25.00) mentre la rimanente (di ha 0.49.60) concessa in
comodato gratuito dalla confinante, e motivando la necessità dell’impianto fotovoltaico per l’irrigazione di prodotti agricoli;
5 – Che il Comune notificava i motivi ostativi all’accoglimento del permesso a costruire e poi notificava il provvedimento di rigetto del permesso a costruire prot. N. 15883 del 20.07.2011, impugnato dalla ricorrente con il presente ricorso;
6 – Che i provvedimenti impugnati vengono censurati con i seguenti motivi di diritto:
1) violazione di legge: violazione dell’art. 11 comma 1 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, per la parte i cui il diniego di permesso di costruire ritiene insussistente il requisito dell’unità aziendale minima in quanto parte del terreno è stata concessa in comodato alla Ricorrente;
2) violazione di legge: Violazione dell’artt. 55, comma 5° e 52, comma 3°, L.R. n. 38/1999. Violazione della delibera C.C. n. 55 del 4/12/2003. Violazione dell’art. 3 comma 1 1. 7 agosto 1990, n. 241, e mancata indicazione dei presupposti giuridici su cui si fonda il provvedimento, in quanto il d.lgs. 29-12-2003 n. 387, all’art. 12, comma 7, stabilisce espressamente che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
3) violazione degli artt. 57 e 55, comma 1 1.r. n. 38/1999; eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione sostiene, con il terzo motivo ostativo all’accoglimento, che “non risulta dimostrata la necessità dell’intervento alla conduzione dell’attività agricola, in quanto la stessa deve risultare da un apposito piano di impresa, ovvero da un piano di utilizzazione aziendale (P. U.A.), ai sensi dell’art. 21, par. III del vigente R.E.C. Infatti, il P.U.A. ai sensi dell’art. 57, comma 1, L.R. n.38/1999, è finalizzato a dare evidenza alla “necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55”, mentre nessuna deroga sarebbe richiesta nel caso di specie;
4) eccesso di potere per travisamento dei fatti contraddittorietà e violazione del d.P.R. n. 387/2003, poiché per l’Amministrazione, sul fabbricato sito sul terreno di proprietà della ricorrente vi sarebbero delle opere abusive, oggetto di istanze di condono rigettate, che avrebbero compromesso definitivamente la vocazione agricola del fondo, mentre, si obietta, detti provvedimenti di rigetto sono stati impugnati davanti a questo Tribunale e, comunque, la compromissione della vocazione agricola sarebbe comunque irrilevante ai fini del rilascio del permesso di costruire in esame;
5) violazione di legge: sotto altro profilo violazione dell’artt. 55, comma 5° e 52, comma 3°, L.R. n. 38/1999; violazione della delibera C.C. n. 55 del 4/12/2003, avendo comunque la confinante ceduto in comodato le aree necessarie al rispetto dell’unità aziendale minima;
7 – Che il Comune di [omissis], costituitosi in giudizio, evidenzia l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso e ne chiede il rigetto, risultando evidente l’intento della ricorrente di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione principale, soggetta a ben 3 domande di condono e non legittimata da alcun titolo abilitativo idoneo, e quindi pertinenza di un edificio abusivo e non volta alla sostenibilità dell’attività agricola ivi esercitata, non risultando particolari coltivazioni ed avendo la ricorrente, mediante comodato, la disponibilità esclusivamente di 500 mq con espresso divieto (si legge nell’atto) di servirsene per uso diverso dall’installazione dell’impianto fotovoltaico, con il conseguente non raggiungimento da parte della ricorrente dall’unità aziendale minima di cui all’art. 52 comma 3 della L.R. 38/99 che il Comune di [omissis] con delibera del 4.12.2003 ha individuato per le culture uliveto e frutteto invocate dalla ricorrente nella domanda in Ha 1,72. Inoltre la documentazione presentata sarebbe generica ed insufficiente a dimostrare l’effettiva necessità dell’intervento alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola svolta nonché priva di qualsiasi riferimento e descrizione dell’azienda esistente;
8 – Che, nel merito, osserva il Collegio, oggetto del presente giudizio è il diniego di permesso di costruire prot. 15883 del 20 luglio 2011 del Comune di [omissis], riferito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,8 KWP, in zona classificata agricola, su terreni in parte di proprietà della Ricorrente ed in parte dalla medesima goduti in comodato, e che le censure formulate si palesano fondate;
9 – Che, in particolare, risulta sussistente il requisito dell’unità aziendale minima, in quanto parte del terreno su cui realizzare l’intervento, per una superficie di 500 mq, è stata espressamente concessa in comodato alla ricorrente per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre, per la restante parte delle aree agricole non di proprietà interessate dall’intervento, la relativa proprietaria si è associata alla domanda di realizzazione dell’impianto, confermando la finalizzazione ed utilità dello stesso impianto (anche) ad usi agricoli. Inoltre, ai fini della legittimazione alla richiesta del permesso di costruire, non è necessaria la piena proprietà dell’immobile, ma è sufficiente avere un titolo per richiederlo ex art. 11 comma 1 d.p.r. 380/2011, e la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21 agosto 2013, n. 4234), ammette non solo il diritto di proprietà, ma anche altri diritti reali o personali di godimento;
10 – Che neppure appare necessario, al riguardo, piano di utilizzazione aziendale (P. U.A.) richiesto dall’Amministrazione, non venendo in rilievo né la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli, né la domanda di rilascio di titoli edilizi per la realizzazione di nuove volumetrie, ed essendo invece necessaria, ai fini della richiesta edificazione, non la “indispensabilità”, bensì la mera “strumentalità”, ovvero la coerenza con la pratica dell’attività agricola, comprovata dalla destinazione dell’impianto ad erogare energia all’impianto di irrigazione dei campi;
11 – Che le pregresse considerazioni rendono non decisivi i profili ostativi opposti dall’Amministrazione circa l’abusività del manufatto edilizio presente sull’area di sedime, fermo restando che, nelle more del presente giudizio, questo TAR ha deciso i sopraindicati ricorsi accogliendoli;
12 – Che il d.lgs. 29-12-2003 n. 387, all’art. 12, comma 7, stabilisce altresì che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, mentre l’intervenuta liberalizzazione del settore elettrico e il rispetto degli impegni internazionali ed europei sul contenimento delle emissioni ad effetto serra non consentono indebite limitazioni della possibilità di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo non favorevolmente apprezzabile la parte motivazionale del diniego impugnato riferita alla pretesa violazione di “norme per l’edificazione”;
13 – Che la questione della realizzazione della recinzione esula dal presente giudizio, essendo stato appositamente richiesto specifico permesso di costruire, e trattandosi comunque dell’esercizio delle facoltà dominicali tendenti allo ius excludendi alios (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 07 aprile 2011, n. 617, secondo cui “i vincoli di P.R.G. e quindi i vincoli di carattere conformativo, quale quello in esame, non possono comunque incidere negativamente sulla potestà del proprietario di chiudere il proprio fondo mediante una recinzione, posto che costituisce elemento integrale del diritto di proprietà lo ius excludendi alios che, per quanto riguarda la proprietà dominicale, è ribadito e precisato dall’art. 841 c.c., e che detta facoltà non può esercitarsi senza la costruzione di una recinzione);
14 – Che il ricorso deve conclusivamente essere accolto, con l’annullamento degli atti di diniego impugnati, e il conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di riesaminare senza indugio, ora per allora, la domanda di parte ricorrente, accogliendola in mancanza di pregressi diversi elementi ostativi. Sussistono tuttavia, in relazione alla complessità delle questioni dedotte, motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui i motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
- Eduardo Pugliese, Presidente
- Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
- Francesco Arzillo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)