La Corte Costituzionale ribadisce la preminenza dell’ambiente e del paesaggio

Pubblicato il 18-12-2017
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A cura dell’Avv. Nicoletta Tradardi e dell’Avv. Xavier Santiapichi

Il principio è stato confermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 29 novembre 2017.

Con la sentenza che si annota, la Corte Costituzionale interviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze legislative – fra Stato e Regioni – in materia paesaggistico – ambientale, riaffermando la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La questione è sorta da una norma (art. 4 co. 129), contenuta nella l.r. Campania n. 4/2011 (legge finanziaria regionale 2011), la quale prevede(va) che “non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”, le installazioni «quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili», anche se «collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate», (i campeggi), purché rispettino le seguenti condizioni: “conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento”.

Nella fattispecie, il direttore di un Ente Parco aveva emesso un’ingiunzione di demolizione di nuove costruzioni (case mobili, strutture in ferro e roulottes) realizzate in assenza di titolo autorizzatorio, in particolare del nulla osta dell’Ente Parco (art. 13 co. 1 l. n.349/1991 smi). La sentenza del Tar Campania, di accoglimento del ricorso proposto dall’ingiunto, veniva impugnata dal Mibac in Consiglio di Stato, sez. VI, che con l’Ordinanza di remissione n. 469/2015 sollevava questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la relativa questione, escludendo che nell’alveo della materia di legislazione concorrente del “governo del territorio”, (art. 117 co. 3 Cost.), possa essere ricondotta la disciplina in materia di tutela paesaggistica. Essa rientra, invece, nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117 co. 2 lett. s). Infatti, l’autorizzazione paesaggistica è finalizzata alla protezione ambientale, e per tale ragione deve essere assoggettata ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, che rispecchia la natura unitaria del valore primario ed assoluto dell’ambiente (cfr. §3.1).

L’effetto della norma regionale censurata consiste(va) nell’affermare in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere (gli allestimenti mobili), sostituendosi alla valutazione della legislazione statale, improntata a chiare esigenze di tutela.

Né vi è interferenza con la disciplina edilizia (che opera su un diverso piano), che esclude dalla definizione di “nuove costruzioni”, ai fini del titolo edilizio, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni”, purché “siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore” (art. 3, co. 1 lett. e.5 DPR 380/2001).

Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha ribadito la sua giurisprudenza, volta a riconoscere come preminente il bene paesaggio – ambiente. Esso necessita di una disciplina di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale che, per tale motivo, ricade nella competenza legislativa esclusiva statale. Spetta al legislatore statale “determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle esemplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente” (§ 3.1). Nella sentenza, infine, appare sfumata la distinzione fra il bene “ambiente” ed il bene “paesaggio”, verosimilmente, almeno ad avviso di chi scrive, in ragione della più ampia tutela che la Corte intende garantire agli stessi (cfr. da ultimo sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 20 ottobre 2017, annotata in questo sito).

Allegati

SENTENZA N. 246 ANNO 2017