A cura dell’avv. Xavier Santiapichi
Pubblichiamo una interessante sentenza del TAR del Friuli sul punto della motivazione del provvedimento amministrativo – in questo caso una delibera di un Consiglio Comunale – in materia urbanistica. I Giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo un atto di riduzione della cubatura edificabile di un area, a fronte della nota denatalità di cui soffre il nostro paese.
L’andamento delle nascite è quindi un parametro, anche se non il solo, per definire la capacità edificatoria che riconosce il PRG.
N. 00311/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2012, proposto da:
Edil Sangiorgio Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via Donota 3;
CONTRO
Comune di Cormons, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Giadrossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via S. Caterina Da Siena 5;
Regione Friuli Venezia Giulia;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione del Consiglio Comunale di Cormons n. 56 dd. 26.08.2011 avente ad oggetto l’adozione della variante n. 30 al P.R.G.C.;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Cormons n. 8 dd. 12.03.2012 di approvazione della medesima variante;
della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1242 dd. 06.07.2012 con la quale è stata confermata l’esecutività della citata deliberazione consiliare n. 8.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cormons;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna la deliberazione del consiglio comunale di Cormons n. 56 del 6 agosto 2011 recante l’adozione della variante n. 30 al piano regolatore, la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 12 marzo 2012 di approvazione di detta variante, nonché la deliberazione della giunta regionale n. 1242 del 6 luglio 2012 che ha confermato l’esecutività della predetta deliberazione consiliare.
La società fa presente di aver acquistato i terreni nel centro edificato del Comune quando la loro destinazione era edificabile zona C1; la variante in questa sede impugnata ha ridotto drasticamente la superficie edificabile destinandola a verde privato.
Nonostante l’opposizione della ditta, la variante è stata approvata e confermata dalla regione. Fa presente di essere lesa dalla variante e dalla modifica di destinazione d’uso che considera illegittima.
La ditta riporta le motivazioni della variante in relazione alla modifica e poi deduce i seguenti motivi di ricorso:
Eccesso di potere, errore e travisamento dei presupposti e della situazione di fatto, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità, incoerenza con le direttive e gli obiettivi dichiarati della variante. Il Comune ha affermato che il comparto era sovradimensionato rispetto alle potenzialità del mercato edilizio e alla domanda di suolo edificabile, che l’area è ubicata in margine del centro in prossimità di aree produttive, e che l’edificazione della zona è contrastante con gli obiettivi di contenimento dell’espansione urbana. Inoltre la conformazione dell’area è tale da rendere difficoltoso un intervento edificatorio.
Secondo la società ricorrente, le citate affermazioni comunali sono apodittiche e in contrasto con la funzione che va attribuita al piano regolatore generale; le aree non sono affatto sovradimensionate, l’edificazione era comunque subordinata all’approvazione del piano particolareggiato, inoltre l’area risulta inserita all’interno di un quartiere già esistente e non è affatto vicina all’area produttiva. In sostanza, la destinazione previgente era coerente con la logica della pianificazione urbana.
Quanto al contenimento dell’area urbana, la stessa variante individua un’altra zona edificabile. Le stesse direttive del piano prevedevano la possibilità di modificare alcune zone edificabili inserendole nelle zone B.
Non corrisponde a verità poi che l’edificazione nella zona sia difficoltosa.
Resiste in giudizio il Comune che, in particolare nella memoria depositata il 19 aprile 2016, ricostruita la vicenda in via di fatto, contesta punto per punto il ricorso concludendo per il suo rigetto.
Con memoria di replica depositata il 18 maggio 2016 la società ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni confermando le domande di cui al ricorso introduttivo.
Infine, nel corso della pubblica udienza dell’8 giugno 2016, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è la variante al piano regolatore comunale nella parte in cui ha ridotto l’edificabilità della zona di cui la società ricorrente è proprietaria, destinandola a verde privato e non più a zona edificabile C1.
Va innanzitutto premesso come nell’ambito della pianificazione urbanistica, una delle funzioni più incisive e rilevanti spettanti al Comune, i mutamenti di destinazione risultano fisiologici e sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità unicamente per palesi incongruenze, illogicità e contraddittorietà.
In altri termini, le scelte effettuate dall’Amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell’adozione del Piano Regolatore Generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità. Ciò implica, quale necessario corollario, che l’aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza e/o all’ottenimento di una tipizzazione più gradita è cedevole rispetto all’esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale e che trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico – discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al P.R.G. (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 07/10/2014, n. 488; T.A.R. Trento, 21/02/2012, n. 57).
Va da subito rilevato come nel caso in esame non ci si trovi in alcuna ipotesi di illogicità; anzi, le censure variamente esposte in ricorso riguardano, in ultima analisi, la discrezionalità del Comune.
Invero, l’obiettivo di ridurre l’edificazione, in relazione al calo della domanda, in un momento di diffusa denatalità, risulta invero uno scopo comune a numerosi strumenti urbanistici e di per sé non sindacabile.
Quanto alla circostanza che in altra zona il Comune abbia previsto una nuova edificabilità, è la stessa società ricorrente a rilevare come si tratta di una caserma dismessa, una zona cioè già in qualche modo compromessa dal punto di vista urbanistico.
La documentazione anche fotografica allegata alla memoria del Comune, dimostra la logicità delle scelte comunali, in relazione al contesto urbano di Cormons. Ogni altra considerazione riguarda ad evidenza il merito di scelte discrezionali non sindacabili in questa sede.
In sostanza, nessuno dei vizi enunciati in ricorso trova riscontro nella documentazione depositata in atti.
Per tutte le su indicate ragioni il ricorso non può trovare accoglimento laddove le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del comune delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.500 oltre agli oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13/06/2016.