Lezione di Xavier Santiapichi nell’ambito del “Master diritto delle società e dei contratti d’impresa” presso l’Università Luiss Guido Carli
Visione comunitaria e visione nazionale
Il sistema comunitario pone la questione “ambiente” al centro della scelta realizzata di un intervento nel sistema nazionale si tratta invece di un limite esterno, successivo alla scelta, che deve essere confrontato o reso “compatibile”
Riferimenti comunitari
Il Trattato UE: nella formazione del mercato interno, “L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” (art. 3, par. 3, Trattato istitutivo).
In “politica estera”, l’Unione mira a “contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile” (art. 21, comma 2, lett. f, Trattato istitutivo).
Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 11, Trattato sul funzionamento).
Riferimenti nazionali
Le disposizioni di natura ambientale sono contenute – non esaustivamente – nel Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/06 e s.m.i) adottato sulla base della l. n. 308/2004 per “riordinare, coordinare e integrare” la legislazione ambientale la delega non copriva la legislazione sub primaria e alcuni settori della normazione (es., inquinamento fisico e chimico, rischio industriale, ogm) non è un codice nel senso tradizionale (es. il codice civile): non contiene una parte generale, di principi, e non rielabora la materia in modo sistematico è un testo unificato di più testi normativi
Di cosa si occupa il Codice dell’Ambiente
Il codice si occupa di:
- via, vas e autorizzazione integrata
- difesa del suolo e delle acque
- gestioni idriche gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
- tutela dell’aria e riduzione delle immissioni
- risarcimento dei danni all’ambiente
Le tipologie di autorizzazione ambientali
Nella macrocategoria autorizzazioni ambientali si distinguono diversi procedimenti amministrativi, talvolta riferiti ad interventi di programmazione e talaltra ad opere puntuali.
L’elemento comune riguarda la verifica di conformità/compatibilità rispetto alla legislazione di settore (ambientale appunto).
La discrezionalità del valutatore
La valutazione della conformità/compatibilità del piano, del programma e del singolo intervento è sempre limitata all’esercizio della cd. discrezionalità tecnica.
L’esercizio della discrezionalità è quindi limitato ad un accertamento di carattere tecnico, anche se può dirsi che la discrezionalità sale di fronte al (maggior) livello di pianificazione ovvero (ed anche) di fronte ad aree territoriali con particolari sensibilità ambientale (aree protette).
I Giudici Amministrativi – tendenzialmente – non entrano nel merito delle scelte, riconoscendo un potere piuttosto vasto, condizionato al solo rispetto della legittimità esterna dell’atto di valutazione.
Le autorizzazioni ambientali: elenco
- La valutazione ambientale strategica (vas)
- La valutazione di incidenza ambientale (vinca)
- La valutazione di impatto ambientale (via)
- L’autorizzazione integrata ambientale (aia)
- L’autorizzazione unica ambientale (aua)
La VAS
Interviene sul livello più alto di disciplina: quello programmatorio obbliga il pianificatore ad introdurre l’elemento “ambiente” sin dalla fase embrionale della stesura dell’atto. L’Ambiente è uno degli elementi (e non il limite) delle scelte di localizzazione è un sub-procedimento interno al procedimento amministrativo di approvazione del Piano e da luogo all’espressione di un sub-provvedimento autonomo, il Parere VAS, che talvolta può contenere limitazioni e disposizioni integrative degli atti di programmazione la mancata adozione del Parere, ovvero il mancato svolgimento della VAS determina l’illegittimità dell’intero Piano/Programma.
La VAS: l’utilità
Il sub-procedimento VAS impone di ampliare la partecipazione in fase di stesura del programma con l’effetto di far convergere idee e soluzione – naturalmente limitate agli aspetti ambientali da parte di chiunque ne abbia interesse.
La massima partecipazione e l’introduzione dell’elemento ambiente sin dall’inizio determina l’oggettivo miglioramento dello strumento di programmazione e riduce la conflittualità a livello locale (riduzione dell’effetto NIMBY).
L’utilità della VAS: un caso concreto
Un caso limite, che dimostra l’utilità della VAS, è quello del Piano nazionale delle fonti rinnovabili.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto di NON sottoporre a VAS (probabilmente in considerazione della ristrettezza dei termini concessi da Bruxelles per la sua approvazione) questo Piano.
L’effetto è stato che il Pianificatore non ha avuto un confronto con il pubblico, non ha potuto disporre di tutti gli elementi necessari, addirittura non ha trattato con livello sufficiente alcuni temi determinanti, come quello dei sistemi di incentivazione.
un caso concreto
L’effetto è stato che – ad esempio – si sono create le condizioni per uno sviluppo sostanzialmente incondizionato della geotermia, attraverso uno sfruttamento dei vapori del sottosuolo.
Una VAS avrebbe potuto evidenziare che la geotermia
- Produce fenomeni importanti di subsidenza (abbassamento del piano di campagna in conseguenza dell’estrazione di vapore acqueo dal sottosuolo).
- Produce fenomeni importanti di inquinamento atmosferico e danni alla salute pubblica (per le emissioni odorigene) in quelle parti del territorio dove il vapore si accompagna alla presenza di zolfo (alto Lazio) soprattutto, riduce notevolmente la disponibilità della risorsa idrica e l’ambiente non riesce a “ricaricare” le falde nel breve termine (Monte Amiata).
- La VAS avrebbe potuto disporre, ad esempio, l’obbligo di reimmettere i vapori trattati per lo scambio termico nel sottosuolo (prescrizione) o avrebbe escluso il riconoscimento di un sistema incentivante se non per gli impianti cd. a bassa entalpia.