Nel Lazio, sino al luglio 2018, sono assentibili gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso fino a 10.000 mq

Pubblicato il 22-11-2017
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A cura dell’Avv. Nicoletta Tradardi

L’art. 4 co. 4 della l.r Lazio n. 7 del 18.07. 2017, recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” è dedicato alle “disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici” ed introduce, tra l’altro, una disposizione a carattere temporalmente limitato ed a carattere transitorio.

La disciplina a regime contempla la possibilità per i comuni di prevedere, nei propri strumenti urbanistici generali, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia (anche mediante demolizione e ricostruzione), di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino a 10.000 mq., con mutamento fra le destinazioni d’uso, fra le categorie funzionali individuate nell’art. 23 ter DPR 380/2001, con esclusione di quella rurale.

Le disposizioni sono inserite nel PRG mediante una delibera di consiglio comunale da approvare mediante le procedure dell’art. 1 co. 3 l.r. 36/1987 smi .
L’art. 4 assoggetta queste iniziative a due serie di limiti:

a) non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita;
b) nelle zone D di PRG ed in quelle individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, i Comuni, con la detta deliberazione, possono limitare gli interventi previsti dall’art. 4.

L’art. 4 co. 4 contiene, invece, la disciplina transitoria. Finché i Comuni non assumano la suddetta delibera (“nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al co. 1”), e, comunque, entro il 19 luglio 2018 (“e comunque, non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge”), gli interventi previsti nel co. 1 sono assentibili (“previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al DPR 380/2001”), sugli edifici esistenti, legittimamente realizzati o legittimati, con esclusione di quelli ricadenti nell’ambito di consorzi industriali o di PIP, ovvero all’interno delle zone D. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, queste disposizioni si applicano previa autorizzazione di Giunta comunale (co. 5).

L’art. 4 co. 4 è una disposizione di univoca e chiara interpretazione: essa, nella fase transitoria, ovvero, finché il Comune non decida se consentire o meno questi interventi, e comunque entro il termine del 19 luglio 2018, legittima le ristrutturazioni edilizie con cambi di destinazione d’uso, fra categorie funzionali diverse, con esclusione di quella rurale, laddove sussistano i presupposti richiesti dall’art. 4 co. 4.

I comuni, nelle more dell’adozione della deliberazione di consiglio comunale e in pendenza del regime transitorio, non possono respingere un’istanza proposta ai sensi del richiamato art. 4 co. 4, qualora risultino soddisfatte le condizioni lì fissate.