Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 co. 3 d.lgs. n. 152/2006: la competenza è del Sindaco

Pubblicato il 25-09-2014
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A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi

Pubblichiamo la recentissima sentenza del Tar Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2282 del 16.09.2014, con la quale è stata confermata la competenza del sindaco ad emettere l’ordinanza che ingiunge la rimozione dei rifiuti abbandonati, ex art. 192 co. 3 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

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La pronuncia sottolinea il carattere di specialità di quest’ultima norma, rispetto all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che, in materia di enti locali, affida al dirigente le attribuzioni di carattere gestionale. La sentenza sottolinea che la competenza sindacale va riconosciuta “in coerenza, quanto meno implicita, con le funzioni di ufficiale di governo in ambito territoriale specifico, anche tenendo conto della riserva di competenza esclusiva statale in materia ambientale”.

  • N. 02282/2014 REG.PROV.COLL.
  • N. 02146/2014 REG.RIC

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente:

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2014, proposto da:
Bonifiche Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

contro

Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Friscia, con domicilio eletto presso Palermo Ufficio Legale Del Comune – Pa in Palermo, piazza Marina N.39; Comune di Palermo Area dell’Ambiente e Vivibilita’ Servizio Ambientale; Autorita’ Portuale di Palermo Porti di Palermo e Termini Imerese, rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Teseco Spa, Luca Grattei Nq, Giuseppe Fargnolo Nq;

per l’annullamento

– dell’Ordinanza n. 08 del 29.04.2014 emessa dal comune di Palermo, Area dell’Ambiente e Vivibilità – Servizio Ambiente, a firma del Dirigente del Servizio,notificata addì 16.05.2014 all.13).

– della nota prot. 897437 del 17.12.2012, di formale comunicazione di avvio del procedimento , mai pervenuta alla ricorrente;

– della nota del Comando di Polizia Municipale – Nota prot. 756673 del 24.10.2012, non cognita

Di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. ancorché non cogniti.

  • Visti il ricorso e i relativi allegati;
  • Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T. e di Autorita’ Portuale di Palermo Porti di Palermo e Termini Imerese;
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Filoreto D’Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati Bonifiche s.r.l. ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

I. Incompetenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c. 3 d. lgs. n. 152/2006.

II. Violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per omesso contraddittorio. Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo

III. Violazione di legge per omessa istruttoria e carenza dui motivazione. Violazione art. 3 l.n. 241/1990 smi e dell’art. 192 d. lgs. 152/2006 smi. Eccesso di potere per mancata individuazione del presupposto di fatto e di diritto. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

IV. Violazionee falsa applicazione dell’art. 192 d. lgs. 152/2006 smi. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.

V. Sotto altro profilo. Violazione di legge per omessa istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 smmi e dell’art. 192 , c. 3 d. lgs 152/2006 smi. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione dei presupposti di fatto e di diritto. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

VI. Sotto un diverso ulteriore profilo. Violazione di legge per omessa istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 23 l. n. 241/1990 smi e dell’art. 192 commi 3 e 4 d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per mancata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

VII. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Si è costituito il Comune che con argomentate memorie ha contestato in fatto e in diritto le avverse deduzioni.

Alla odierna camera di consiglio, il Presidente, ravvisata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata a’ sensi dell’articolo 60 c.p.a., ha avvertito i patroni di tale evenienza.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto dedotto nel primo motivo di gravame.

L’atto impugnato è stato adottato da dirigente comunale e non dal sindaco come prescrive, invece, l’art. 192 c. 3 d. lgs n. 152/2006.

La norma presenta sicura specialità rispetto alla generale disposizione recata nell’art. 107, c. 1 e 2 d. lgs 267/2000, che assegna ai dirigenti l’esercizio concreto dell’azione amministrativa.

L’art. 192 su menzionato, peraltro, è entrato in vigore nel 2006 mentre la norma da ultimo richiamata risale al 2000. Per la successione delle leggi nel tempo e per la specialità della prescrizione recata nel d. lgs. n. 152 del 2006 il precetto più recente prevale e implica che la competenza sia riconosciuta al sindaco in coerenza, quanto meno implicita, con le funzioni di ufficiale di governo in ambito territoriale specifico, anche tenendo conto della riserva di competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Altrettanto non accadeva nella previgente disciplina di cui al decreto legislativo n. 22/1997 (le cui specifiche disposizioni non hanno resistito, per la successione delle leggi nel tempo, alla generale modifica delle competenze introdotta con il decreto legislativo n. 267/2000) e rispetto al quale non operavano ancora i parametri introdotti nel 2001 all’art. 117 Cost..

L’annullamento per motivi di incompetenza determina altresì il totale assorbimento di ogni altra censura.

Sembra equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

  • Filoreto D’Agostino, Presidente, Estensore
  • Federica Cabrini, Consigliere
  • Luca Lamberti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/09/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)