Realizzazione di impianto per produzione di energia da fonti rinnovabili. Quale il procedimento autorizzatorio in caso di dissenso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali?

Pubblicato il 3-09-2014
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A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi

Pubblichiamo la recente sentenza del Tar Lazio n. 8923/2014, relativa al diniego espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto a biomasse della potenza di picco di c.ca 0.999 MW, in area interessata da vincolo paesaggistico.

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A seguito del parere dissenziente espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/ 2003 smi, della questione era stato investito il Consiglio dei Ministri, secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma quater l n. 241/1990 smi.

La pronuncia, in accoglimento degli argomenti difensivi delle amministrazioni resistenti, ribadisce che la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, rappresenta uno strumento di semplificazione, in quanto consente la sintesi, la composizione e la risoluzione di contrasti tra più interessi pubblici; il procedimento si conclude con un provvedimento, di alta amministrazione, connotato da un alto tasso di discrezionalità, nel quale l’Ente decidente svolge una nuova valutazione di tutti gli interessi in gioco.

Il Consiglio dei Ministri svolge un apprezzamento di alta amministrazione, quale organo di ultima istanza, che sostituisce completamente le amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni.

Nel merito, la sentenza precisa che l’interesse alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, seppure da localizzare in siti industriali dismessi, può legittimamente essere considerata recessiva rispetto ai vincoli di natura paesaggistica esistenti in loco, assumendo, comunque, rilievo, ai fini della tutela degli stessi vincoli, l’opera che si intende realizzare, e non già il futuro intervento di rimozione a conclusione del ciclo produttivo.

La valutazione discrezionale svolta dal Consiglio dei Ministri ha natura discrezionale, e può condurre, nelle singole vicende, a distinte soluzioni, non sindacabili dal giudice amministrativo se non per contraddittorietà ed irragionevolezza.

Si segnala, in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2999 del 12.06.2014, (che di seguito riportiamo) in relazione ad una fattispecie in cui il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di preminente interesse la realizzazione dell’impianto di energia da fonte rinnovabile per l’economia del territorio interessato, superando in tal modo il dissenso paesaggistico.

A quanto è dato apprendere dalla sentenza di prime cure (Tar Marche, sez. I, n. 591 del 25.07.2013, che anche riportiamo), poi riformata dal Consiglio di Stato, la deliberazione del Consiglio dei Ministri si era limitata a richiamare per relationem le ragioni, espresse da alcune delle amministrazioni coinvolte, circa la strategicità della realizzazione dell’intervento, non indicando in modo puntuale le ragioni per le quali il dissenso espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica poteva considerarsi superato. Il Consiglio di Stato, con una decisione diametralmente opposta, ha ritenuto che il provvedimento autorizzatorio fosse supportato sul punto da idonea motivazione.

La presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, in relazione ai requisiti motivazionali della decisione del Consiglio dei Ministri, quale atto di alta amministrazione, improntato a valutazioni discrezionali, sottende un problema di fondo, poiché ad una maggiore ampiezza dello spettro di discrezionalità attribuita all’amministrazione, corrispondono (la necessità di) una minore puntualità della motivazione stessa e l’assenza di stringenti parametri decisori.

Da un punto di vista sostanziale, queste ultime sono circostanze idonee ad ingenerare forti incertezze in ordine ai presupposti per la valutazione sulla realizzabilità dell’opera, che, quanto meno, rendono fortemente aleatorio la fattibilità di un intervento e non promuovono gli investimenti.

Documenti PDF delle relative sentenze