Relazione dell’Avv. Laura Greco al convegno di Siracusa del 28 Giugno 2019 sul tema “Sisma 90”

Pubblicato il 20-07-2019
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Pubblichiamo la Relazione dell’Avv. Laura Greco in merito al convegno tenutosi a Siracusa il 28 Giugno 2019 sul tema “Sisma 90, Relazione sulla criticità dei rimborsi”.

I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, sono stati destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, ai sensi dell’art. 9 comma 17 della Legge n. 289/2002; tale norma ha infatti consentito ai contribuenti, che all’epoca del sisma non avessero pagato le tasse, di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante la corresponsione del 10% del dovuto.

Invece, ai sensi dell’art. 1 comma 665 della L. 190 del 23.12.2014, i soggetti incisi dal sisma che avevano pagato regolarmente le imposte riferite ai quei anni, hanno avuto la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato nella misura del 90% , a condizione che l’istanza di rimborso fosse stata presentata tempestivamente e che sussistessero i presupposti soggettivi (residenza nella provincia di Ragusa colpita dal sisma del 1990) ed oggettivi (l’aver documentato le imposte versate per gli anni 1990 – 1991 – 1992). La problematica si è posta sull’interpretazione delle disposizioni indicate per le seguenti ragioni.

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenuto che i soggetti legittimati a richiedere il rimborso fossero da individuare soltanto nei sostituti d’imposta e non nei sostituiti; ciò ha comportato la pendenza di tantissimi procedimenti giudiziari tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate, dapprima innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dei capoluoghi di Provincia interessati, poi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sez. Staccata di Catania ed infine, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

A dirimere la questione interpretativa, è intervenuto il Giudice delle Leggi che ha affermato che “ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”), si osserva che, come questa Corte ha già affermato, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass.12083/2012). Da ciò discende che il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d’imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. VI – 5. Ord. n. 18905 del 26.09.2016; cfr. in termini, Id. Ord. nn. 14406 e 14407 del 14.07.2016).

Ed infatti, per consolidata giurisprudenza del Supremo Consesso, la disciplina prevista dal ridetto art. 9 co. 17 della l. n. 289/2002 “in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens” tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” (Cass. Civ., sez. VI – 5. Ord. nn. 14406 e 14407 del 14.07.2016; cfr, anche Id, Ord. n. 15252 del 22.07.2016; cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 20-03-2019) 17-04-2019, n. 10689; Cass., 22/02/2018, n. 4291).

Si precisa che, di recente anche l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Direttoriale prot. 195405/2017, ha finalmente riconosciuto la legittimazione attiva del sostituito (in netta controtendenza rispetto ai provvedimenti precedenti).
Successivamente, si è prospettata la questione dell’interpretazione dell’art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 .

La norma riformata, per ciò che qui rileva, ha infatti previsto che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi.”

Tale disposizione se interpreta ad litteram, incide sul giudicato creando gravi problemi in ordine a profili di costituzionalità.

A riguardo, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l’art. 16-octies, comma 1, lett. b, della l. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 14-03-2018, n. 6213); “non può omettersi di rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte – che, quindi, il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza” (Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 05-04-2018) 06-06-2018, n. 14712 – Cass. Ord. 14-03-2018 n. 6213.)

Allo stato, i Contribuenti, dopo aver affrontato tre gradi di giudizio ed avere ottenuto il riconoscimento del loro diritto al rimborso anche dal Giudice delle Leggi, al fine di veder soddisfatte le proprie pretese, si sono visti costretti ad intraprendere un ulteriore giudizio, ossia quello di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del D.lgs n. 546 del 31.12.1992. A riguardo, si rappresenta che con una sentenza del 20.05.2019 sul giudizio di ottemperanza, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sez. Staccata di Catania, ha statuito che “la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50% secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso poste a fondamento della pronuncia giurisdizionale, ed ove si ritenesse che l’ottemperanza al giudicato sia disciplinata dalla normativa suindicata, sarebbe chiaramente possibile che la P.A. avrebbe il potere di annullare unilateralmente l’efficacia del giudicato formatosi in sede giurisdizionale così rendendo vano il principio fondamentale della separazione dei poteri e della certezza del diritto. Peraltro, qualora si dovesse seguire la regola in questione, si potrebbe avere come risultato che il giudicato rimanga ineseguito per l’esaurimento delle risorse di cui all’art. 16 octies D.L. n. 901 del 2017, considerando che la normativa ha disposto lo stanziamento espressamente in relazione alle istanze di rimborso presentate e non pure per la esecuzione del giudicato”.

Si rappresenta che, nelle more dei giudizi di ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a corrispondere ai contribuenti il 50% di quanto dovuto, quindi non conformandosi alle sentenze definitive in favore dei contribuenti; ciò comporta gravi problemi di costituzionalità perché in tal modo si avalla il principio che un’Amministrazione possa, con un provvedimento amministrativo, incidere sul giudicato, con ciò che ne consegue in termini di certezza del diritto.

Video al convegno