A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi
Con la sentenza in commento (1290/2016), il TAR Puglia – Bari ha dichiarato la legittimità della sanzione pecuniaria ex art. 38 DPR 380/2001 nei confronti del terzo acquirente in buona fede, piuttosto che nei confronti dell’autore dell’abuso, a nulla rilevando, per l’On.le Giudice, che nel contratto di compravendita del bene sia dato espressamente atto che “ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica, la parte venditrice…dichiara che il fabbricato… è stato realizzato in virtù delle concessioni e provvedimenti amministrativi”.
Ad avviso del Tar Puglia, infatti, la presunta natura reale della sanzione, le conferirebbe la prerogativa di seguire l’immobile nei suoi successivi trasferimenti, sicchè essa sarebbe legittimamente comminata in capo all’attuale proprietario, al quale non resterebbe che rivalersi nei confronti del suo dante causa!
La riportata interpretazione giurisprudenziale ha però omesso di considerare la ratio dell’art. 38, diversa e meno severa di quella di cui all’art. 31 dello stesso DPR: non è paragonabile l’abuso derivante dalla realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio (art. 31), alla circostanza in cui il titolo abilitativo inizialmente rilasciato viene poi successivamente rimosso (art. 38).
L’ordine di demolizione ex art. 31 tutela l’interesse pubblico al ripristino della situazione di fatto secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico violato e lo stesso articolo prevede espressamente la legittimazione passiva del proprietario oltre che del responsabile dell’abuso.
L’art. 38, invece, presuppone l’annullamento di un titolo edilizio inizialmente rilasciato e non fa alcun esplicito riferimento alla potenziale soggettività passiva dell’attuale proprietario, proprio al fine di tutelare il suo legittimo affidamento.
La più recente giurisprudenza amministrativa ha ribadito, infatti, il principio per cui le sanzioni in materia edilizia non sono legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili ogni volta che l’acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento, non sia responsabile dell’abuso (cfr. Cons. Stato sent. n. 1016/2014).
Se anche l’abusività dell’opera ha un carattere prettamente reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti di proprietà, non può non tenersi conto della mancata responsabilità e della palese buona fede dell’acquirente. In tal caso, come sancito dal Consiglio di Stato con sent. n. 3933/2015, per l’applicare comunque la sanzione pecuniaria “l’Amministrazione deve motivare in ordine alla sussistenza di rilevanti esigenze pubblicistiche tali da far ritenere recessivo lo stato di buona fede dell’attuale proprietario”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Savino Vito Nicola Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Tangari C.F. TNGCRL75P13A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, N.150;
CONTRO
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Triggiani C.F. TRGVTR67C31A662Y e Alessandro Amato C.F. MTALSN68P27A662P, con domicilio eletto presso Alessandro Amato in Bari, via Q. Sella, n.241;
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;
NEI CONFRONTI DI
Curatela del Fallimento della Distefano Costruzioni S.r.l., Distefano Costruzioni S.r.l., Coop. Estense Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;
Coop.Allenaza 3.0 Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pio Pinto C.F. PNTNNP69L19A662Y e Giulia Demaria C.F. DMRGLI79B49L885R, con domicilio eletto presso Antonio Pinto in Bari, via Manzoni, n.93;
PER L’ANNULLAMENTO
(RICORSO PRINCIPALE)
delle note prott. nn. 11270/1092 del 23.4.2015 e 2751/26146 del 30.9.2014 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle; della determina dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Bari-Territorio-Settore Servizi Tecnici prot. n.4537 del 31.3.2015, non conosciuta; della relazione di stima particolareggiata della stesa Agenzia delle Entrate del 10.3.2015 (rif. nota del 30.9.2014 prot. n. 2752/26249);
nonché, ove occorra, della deliberazione di G.C. n. 174 del 26.9.2014 e delle note prott. nn. 13085/1296 del 12.5.2015 e 13284/1340 del 14.5.2015 del Comune resistente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
(MOTIVI AGGIUNTI depositati il 6 maggio 2016)
della nota del Comune di Gioia del Colle del 2.11.2015 (non conosciuta) e di quella prot. n. 1798 del 22.1.2016 dello stesso Comune, nella parte in cui autorizza la surrogazione, richiesta in data 1.12.2015 dalla Coop Estense, ai sensi dell’art. 1201 c.c., alla ricorrente, nella sanzione pecuniaria disposta dall’Amministrazione resistente con le note prott. nn. 11270/1092 del 23.4.2015 e 2751/26146 del 30.9.2014;
(MOTIVI AGGIUNTI depositati il 17 giugno 2016),
della determinazione del 29.12.2015 nr. gen. 1227 (in. sett. 199) del Responsabile del Settore del Comune di Gioia del Colle, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “esecuzione sentenza Consiglio di Stato ti. 4462/2014. Procedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. – società Coop. Estense -Accertamento in entrata ed impegno di spesa”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in essa richiamato.
- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle e della Coop. Allenaza 3.0 Società Cooperativa;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo depositato in data 22.06.2015, il sig. Nicola Vito Pietro Savino, in qualità di titolare dell’impresa individuale “Alex di Savino Vito Nicola Pietro”, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, del provvedimento con il quale il Comune resistente ha comminato, nei suoi confronti, la sanzione pecuniaria di oltre 400.000,00 euro, prevista dall’art. 38 D.P.R. 380/2001, per interventi eseguiti in base a permesso di costruire successivamente annullato. L’odierno ricorrente – questo, in estrema sintesi, il nucleo delle doglianze formulate – si duole dell’erronea irrogazione della predetta sanzione nei suoi confronti, nonostante la propria estraneità rispetto alla realizzazione dell’opera abusiva, deducendo la violazione del citato art. 38 D.P.R. 380/2001.
In particolare, espone in narrativa di aver acquistato, in buona fede, dalla società Distefano Costruzioni s.r.l., l’immobile rispetto al quale è stata irrogata la misura ex art. 38 cit, facente parte di un più ampio complesso immobiliare destinato alla realizzazione di un centro polifunzionale, ubicato nel Comune di Gioia del Colle e deputato a “negozio commerciale al piano ammezzato (primo catastale) della superficie di circa metri quadrati centoventicinque (mq. 125)”, realizzato in virtù del permesso di costruire n. 115/2004, successivamente annullato in sede giurisdizionale per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2578/2012, all’esito di un giudizio del quale egli afferma di non aver avuto notizia.
Deduce, conclusivamente, la propria estraneità non solo all’abuso commesso (dunque, sotto il profilo oggettivo), ma anche alla conoscenza dello stesso al momento dell’acquisto (dunque, sotto il profilo soggettivo), di cui ha avuto notizia solo successivamente al rogito notarile.
2.- Con motivi aggiunti del 26.04.2016, parte ricorrente ha impugnato le note del Comune di Gioia del Colle del 02.11.2015 e prot. 1798 del 22.01.2016, recanti autorizzazione, in favore della società cooperativa Coop Estense, alla surrogazione, ex art. 1201 c.c., “in tutte le ragioni di fatto e di diritto vantate nei confronti dei comproprietari debitori”, compreso l’odierno ricorrente, con riguardo alla sanzione pecuniaria per cui è causa.
3.- Con ulteriori motivi aggiunti del 09.06.2016, parte ricorrente ha chiesto, infine, l’annullamento della determinazione del 29.12.2015 nr. Gen. 1227 (nr. Sett. 199) del Responsabile del Settore del Comune di Gioia del Colle, con la quale il Comune intimato stabiliva di prendere atto dell’istanza formulata dalla società cooperativa Coop. Estense in data 01.12.2015, “con l’impegno di autorizzare la stessa Società a surrogarsi, ex art. 1201 del C.C., in tutte le ragioni di fatto e di diritto vantate nei confronti dei debitori della predetta sanzione in qualità di comproprietari dell’immobile di che trattasi”.
4.- Costituendosi in resistenza il Comune di Gioia del Colle, ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso poiché infondato, difendendo la legittimità dell’operato dei propri uffici sulla scorta della natura reale e ripristinatoria della sanzione comminata.
5.- Con controricorso del 30.05.2016, si è costituita in giudizio anche la società cooperativa Coop Alleanza 3.0, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso.
6.- Con ordinanza n. 458 del 2015, non impugnata, è stata accolta la domanda cautelare, in ragione dell’entità pecuniaria della sanzione irrogata e del conseguente possibile pregiudizio derivante dal pagamento della stessa, riservando alla fase di merito, l’esame più approfondito delle doglianze prospettate.
7.- Alla pubblica udienza del 06.10.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- Il vaglio delle censure prospettate, proprio della fase di merito conduce a ritenere i ricorsi (principali e per motivi aggiunti) infondati, con conseguente loro reiezione.
8.1.- L’odierno ricorrente fonda la sua pretesa:
a) sull’estraneità alla commissione dell’abuso (in quanto mero avente causa dell’autore dell’opera abusiva);
b) sulla propria buona fede, incontestata e dimostrata dal contratto di compravendita dell’immobile (versato in atti), nel quale si dà atto espressamente che, “ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la parte venditrice come sopra rappresentata dichiara che il fabbricato di cui il compendio immobiliare predetto è porzione, è stato realizzato in virtù delle concessioni e provvedimenti amministrativi in premessa citati”, nonché dalla circostanza che dal predetto contratto non era dato in alcun modo evincere la pendenza del contenzioso successivamente sfociato nell’annullamento del permesso di costruire in virtù del quale l’immobile compravenduto era stato realizzato.
Si appella, pertanto, ai principi valevoli per la categoria di sanzioni amministrative aventi funzione afflittivo-retributiva, dirette a punire il solo autore dell’illecito per la violazione commessa con scopo di prevenzione generale e speciale, deducendo – in questo il punto nodale della tesi prospettata- che la propria totale estraneità alla commissione dell’abuso lo esonererebbe dal subirne gli effetti di cui all’art. 38 cit.
Tanto sul presupposto che la misura di cui alla disposizione applicata partecipi della stessa natura delle suddette sanzioni che può sinteticamente racchiudersi nel principio di personalità della responsabilità.
8.2.-. La domanda dell’odierno ricorrente verte, conclusivamente, su di un’unica questione di diritto, attinente alla titolarità passiva della sanzione di cui all’art. 38 cit.
La tesi prospettata non è fondata.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 D.P.R. 380/2001, come invece, dedotto dagli odierni resistenti, appartiene al genus delle misure ripristinatorie.
Significativa in tal senso si appalesa la circostanza che essa è prevista dalla norma in sostituzione della misura demolitoria, di cui è indiscussa la natura reale.
Pertanto, posto il carattere reale dell’una (quella demolitoria), non può che concludersi che anche l’altra (quella pecuniaria) partecipa dell’identica natura, attesa l’alternatività delle misure in questione.
Deve, dunque, concludersi che la misura di cui all’art. 38 cit. è diretta all’eliminazione della situazione obiettivamente antigiuridica conseguente alla realizzazione e permanenza di un’opera contrastante con la vigente disciplina urbanistica nonché, al conseguente ripristino dell’ordine urbanistico violato.
La predetta natura reale conferisce alla sanzione de qua la prerogativa di seguire l’immobile nei suoi successivi trasferimenti di proprietà, sicché essa è legittimamente comminata in capo all’attuale proprietario dell’opera abusiva. (cfr., ex multis, TAR Piemonte n. 52874 del 2003; TAR Liguria n. 306 del 2009; TAR Toscana n. 361 del 2012.)
Conclusivamente i ricorsi devono essere respinti.
9.- Le spese di giudizio derogano alla soccombenza in considerazione dell’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario