Sicurezza alimentare: rintracciabilità dei prodotti alimentari e poteri amministrativi in una recente sentenza (nota di commento della sentenza del T.A.R. Calabria del 21 gennaio 2019)

Pubblicato il 25-01-2019
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A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi e dell’avv. Xavier Santiapichi

La sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 88 del 21 gennaio 2019 (il cui testo è riportato in calce alla presente nota) interviene nella materia della disciplina sulla sicurezza alimentare, fissando alcuni importanti elementi chiarificatori in ordine alla rintracciabilità dei prodotti alimentari ed al relativo perimetro dei poteri amministrativi.

Fonte Lexitalia

A quanto consta, la pronuncia è innovativa: non risultano, almeno a chi scrive, precedenti specifici sulle questioni esaminate dalla sentenza (pur essendo note alcune decisioni del giudice amministrativo che, occupandosi dell’ordine di distruzione degli alimenti, trattano incidentalmente il tema della rintracciabilità).

Questi i fatti:

In seguito ad un’allerta relativa alla presenza di sostanze nocive in alcuni partite di alimenti surgelati, il dipartimento di prevenzione territoriale, competente in materia, avviava un’attività ispettiva, per accertare il rispetto delle procedure, fissate dalla disciplina comunitaria e nazionale, finalizzate alla rintracciabilità delle derrate. All’esito di uno degli accessi effettuati, gli ispettori rilevavano che le fatture emesse da una società di distribuzione agli operatori del servizio alimentare (OSA), contenevano tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria, salvo quelle relative al lotto di produzione, neppure evincibile con altro appropriato strumento.

L’amministrazione, a conclusione dell’ispezione, emetteva un verbale, imponendo alla società di predisporre, per quanto riguardava la distribuzione degli alimenti di origine animale, entro il termine di trenta giorni, uno strumento di trasmissione, all’OSA cui veniva fornita la merce, del dato relativo al lotto di produzione. Il mezzo di trasmissione poteva consistere nella fattura o in altro appropriato sistema. Il distributore impugnava il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, assumendo che la disciplina comunitaria di settore avrebbe attribuito agli operatori del settore di valutare discrezionalmente il sistema di rintracciabilità degli alimenti, rimanendo esclusa l’esistenza dell’obbligo di indicare il numero del lotto/partita all’interno della fattura accompagnatoria.

La sentenza che qui si annota, nel decidere la controversia ha svolto un’importante ricostruzione esegetica della disciplina applicabile. La norma fondamentale, di rango comunitario, è rappresentata dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002, che individua i principi generali in materia di tracciabilità degli alimenti, con il metodo cd. “una fase prima … una fase dopo”. Il sistema prevede che tutti gli operatori del settore alimentare siano in grado di individuare sia chi abbia fornito loro un alimento (co. 2), sia le imprese alle quali a loro volta hanno distribuito i propri prodotti, mettendo a disposizione tali informazioni alle autorità competenti che lo richiedano (co. 3).

La regola è che tutti gli operatori del settore alimentare debbono poter individuare i loro fornitori e clienti diretti (fuorché i consumatori finali), disponendo di sistemi e procedure che consentano di ritrarre tali notizie. Per garantire l’applicazione di questa disposizione, è stato adottato il Regolamento, n. 931/2011/UE, che fissa i requisiti di rintracciabilità degli alimenti di origine animale (art. 3), elencando le informazioni aggiuntive, fra le quali si segnala “un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario” (lett. g). Ad avviso del Giudicante, l’indicazione del lotto di produzione è un’informazione potenzialmente necessitata; per tale ragione non può essere rimessa alla discrezionalità del singolo operatore se inserire la relativa informazione, poiché si avrebbe una sovrapposizione fra controllore e controllato.

Al contrario, spetta all’Autorità competente/procedente valutare se, per una certa tipologia alimentare di origine animale, sia necessario fornire il riferimento identificativo del lotto; in caso positivo, l’amministrazione è tenuta ad utilizzare un margine di flessibilità nello stabilire il formato con cui l’informazione debba essere fornita. Questa flessibilità, spiega la sentenza, è finalizzata a garantire il principio di proporzionalità, individuando la soluzione che comporti la piena soddisfazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati.

Per la tracciabilità del prodotto alimentare il Giudicante non ritiene sufficiente l’indicazione del lotto identificativo sulla confezione, poiché trattandosi di informazioni destinate all’OSA (e non al consumatore finale) è inverosimile che quest’ultimo controlli, una per una, le singole confezioni facenti parti del lotto, per verificarne la provenienza. Nel caso concreto, l’Autorità competente/procedente ha ritenuto necessaria questa informazione, prescrivendo alla società fornitrice di predisporre un adeguato strumento di trasmissione del dato all’OSA, come la fattura od un altro appropriato sistema, affidandosi, però, quanto alla scelta del mezzo, alla stessa società e senza irrogare alcuna sanzione amministrativa.

L’attività dell’ente tutorio è esplicazione del potere amministrativo di natura non sanzionatoria, ma conformativa, in materia di controlli funzionali alla sicurezza alimentare (art. 54 Reg. UE 882/2004). Questi i contenuti della sentenza, che appare meritevole di apprezzamento per la puntuale ricostruzione della disciplina, di rango comunitario, in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari.

La pronuncia si caratterizza per una rigorosa interpretazione della norma, prestando attenzione alle finalità concretamente perseguite dal legislatore comunitario. La disciplina comunitaria, almeno ad avviso di chi scrive, contiene espressioni dal significato non univoco (si pensi all’inciso “se necessario” con riferimento all’individuazione del lotto nell’art. 3 co. 1 lett. g Reg 931/2001; oppure al tenore della prescrizione del successivo comma 3, per cui “un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che … siano chiaramente ed immediatamente disponibili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti”. Evidentemente, secondo una corretta interpretazione, la discrezionalità del fornitore è sul quomodo e non sull’an).

Lo sforzo ricostruttivo della pronuncia consiste proprio nel trovare un punto di equilibrio – legittimo – fra i diversi impulsi normativi. In questo ambito si collocano il potere attribuito all’amministrazione competente di valutare, nel singolo caso, la natura necessitata o meno dell’identificazione del lotto e di prescrivere, eventualmente, all’operatore il rimedio da attivare. Logica conseguenza di tale ricostruzione è la qualificazione del relativo potere come conformativo e non sanzionatorio.

00088/2019 REG.PROV.COLL.

00226/2017 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2017, proposto dalla Pac 2000 A Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Stivanello Gussoni, Silvia Gonzaga e Massimo Gimigliano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Gimigliano in Catanzaro, via A. Turco N° 18;

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

– del verbale del Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 196/2016 del 22/12/2016, nella parte in cui prescrive l’adozione, nel termine di giorni 30, ai sensi dell’art. 6 co. 7 D.L.vo 193/2007, di uno strumento di trasmissione agli acquirenti (operatore sanitario alimentare – OSA), attraverso “fattura o altro appropriato sistema”, del dato relativo al lotto di produzione degli alimenti di origine animale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1 . Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente, cooperativa di dettaglianti aderente al Consorzio nazionale CONAD, ha impugnato il verbale elevato dal personale in servizio presso l’A.S.P. di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene degli alimenti di origine animale, all’esito della visita ispettiva avviata, in data 22.12.2016, presso il proprio deposito all’ingrosso, sito in Corigliano Calabro.

1.2 Tale ispezione, occasionata dall’allerta diramata in conseguenza del rinvenimento di cadmio in una certa 3 / 10 partita di calamari surgelati al naturale, era funzionale ad accertare il rispetto delle procedure di rintracciabilità della merce, fissate a livello europeo e nazionale.

1.3 Nell’ambito della suddetta ispezione e, più precisamente, in occasione di un accesso presso due dei punti vendita indicati nella lista di distribuzione consegnata dalla società istante, gli ispettori rilevavano che le fatture emesse dalla ditta PAC 2000 a fronte degli alimenti di origine animale distribuiti agli operatori del servizio alimentare (cd. OSA) riportavano tutte le informazioni all’uopo previste dal Reg. U.E. n. 931/2011, ad eccezione di quelle relative al lotto di produzione, elemento quest’ultimo non evincibile neanche con altro appropriato strumento.

1.4 In considerazione di tali rilievi, l’ASP concludeva la visita ispettiva con l’adozione del verbale oggetto di gravame, ivi imponendo alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni di predisporre, quanto alla distribuzione degli alimenti di origine animale, “uno strumento di trasmissione all’OSA a cui tali alimenti vengono forniti, del dato relativo al lotto di produzione (fattura o altro appropriato sistema)”.

1.5 Il ricorso, proposto avverso il verbale in questione, risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“1) Falsa applicazione art. 18 Reg. CE n. 178/02 e art. 3.1 lett. g) Reg. CE 931/2011-Eccesso di potere per difetto di presupposto”.

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni normative di rango europeo in forza delle quali è stato elevato il verbale in contestazione (art. 18 Reg. CE n. 178/02 ed art. 3.1 lett. g Reg. CE 931/2011) imporrebbero un obbligo di risultato, ossia la predisposizione di qualsivoglia sistema utile alla tracciabilità, a monte ed a valle della filiera della distribuzione, dei prodotti di origine animale, rimettendo alle scelte aziendali l’individuazione dello strumento più idoneo.

In particolare, il riferimento di identificazione del lotto o della partita degli alimenti di origine animale sarebbe previsto dall’art. 3 del Reg. UE n. 931/2011 come meramente facoltativo (“se necessario”). L’apprezzamento circa la necessità di fornire tale indicazione sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’operatore del settore alimentare, per come sarebbe evincibile dagli stessi consideranda del Reg. UE n. 931/2011.

Ciò premesso, l’omessa indicazione del lotto nel sistema di rintracciabilità predisposto dalla ricorrente sarebbe, avviso di questa ultima, legittima giacché rimessa dalla normativa sopra citata alla valutazione dello stesso operatore del settore alimentare.

Inoltre la prescrizione imposta dall’ASP, consistente -ad avviso dell’istante- nell’indicazione del numero del lotto/partita all’interno della fattura accompagnatoria, sarebbe ultronea ed inutilmente gravosa, contrastante pertanto con il principio della proporzionalità, in quanto l’operatore che riceve la merce dalla PAC sarebbe “già in grado di leggere il lotto direttamente sulla confezione del prodotto” su cui deve essere apposta, per come imposto dalla Direttiva n. 2011/91.

L’obbligatoria indicazione del lotto sulle etichette dei prodotti preconfezionati, prevista dalla sopra citata Direttiva, renderebbe, quindi, superflua l’annotazione del numero del lotto/partita nel corpo della fatturazione. Da qui l’illegittimità della prescrizione, che si fonderebbe su una erronea lettura delle invocate disposizioni regolamentari, di fatto applicate in difetto dei relativi presupposti.

“2) Violazione del principio di tassatività delle sanzioni espresso dall’art. 25 co. 2^ Cost. e dall’art. 1 co. 2^ L. 24/11/1981 n. 689”.

La pretesa della P.A. di inserire nelle fatture accompagnatorie anche i dati riferiti al lotto, in assenza di una norma che imponga in maniera esplicita tale indicazione, pena l’applicazione della relativa sanzione, si risolverebbe in una applicazione estensiva (non consentita) della fattispecie sanzionatoria, in violazione dei principi costituzionali di tassatività e tipicità dell’illecito anche amministrativo cui all’art. 25 della Costituzione.

“3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 7^ D.L.vo 6/11/2007 n. 193 -Eccesso di potere per difetto di 4 / 10 motivazione, di presupposto e di istruttoria”.

La prescrizione oggetto di gravame sarebbe stata imposta dall’ASP in assenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 193 del 6.11.2007 giacché non sarebbe stata violata nessuna delle procedure ivi richiamate -quali quelle di cui ai commi 4, 5 e 6 della medesima disposizione- la cui disciplina è rinvenibile in Regolamenti europei (n. 852/2004 e 852/2003) diversi da quelli applicabili alla fattispecie in esame.

Infine, il termine assegnato per ottemperare alla prescrizione imposta nel verbale impugnato risulterebbe incongruo in quanto non coerente con il numero dei punti vendita nella disponibilità della ricorrente.

  1. L’amministrazione, benché ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.
  2. All’udienza pubblica del 12.12.2018, in vista della quale parte ricorrente ha conclusivamente riassunto le

ragioni poste a sostegno del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.

  1. Il ricorso è infondato sulla scorta delle ragioni appresso illustrate.
  2. L’apprezzamento dell’inconsistenza delle censure articolate nel primo motivo di gravame passa attraverso

una doverosa disamina della normativa europea in tema di controlli volti a garantire la sicurezza alimentare e, più nello specifico, della normativa in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.

5.1 Viene in rilievo, a tale proposito, l’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, laddove vengono individuati i principi generali in materia di rintracciabilità degli alimenti. Esso prevede l’attuazione di un sistema di rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, secondo un approccio definito “una fase prima…una fase dopo”, finalizzato a consentire a tutti gli operatori del settore alimentare di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali.

Tale disposizione stabilisce, inoltre, che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare tanto chi abbia fornito loro un alimento quanto le imprese alle quali hanno distribuito i propri prodotti, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Tale rintracciabilità è stata, dunque, considerata a livello europeo quale esigenza primaria, soprattutto nel settore degli alimenti di origine animale e ciò al fine di escludere dal mercato gli alimenti non sicuri, a garanzia della salute dei consumatori.

5.2 Ad un certo punto gli organismi europei hanno rilevato che, in base all’esperienza applicativa del predetto regolamento n. 178/2002 -così come dei successivi regolamenti n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e n. 854/2004 in materia di organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano- gli operatori del settore alimentare continuavano a non disporre delle informazioni necessarie a garantire l’adeguatezza dei loro sistemi di individuazione della manipolazione o del magazzinaggio degli alimenti e ciò proprio nel settore degli alimenti di origine animale (cfr. i consideranda del Regolamento UE n. 931/2011).

5.3 Ciò ha, quindi, indotto la Commissione ad adottare il Regolamento di esecuzione n. 931 del 19.09.2011, fissando specifiche disposizioni per l’applicazione dei requisiti di rintracciabilità di cui all’art. 18 Regolamento (CE) 178/2002.

In particolare, all’art. 3 del predetto Reg. n. 931/2011, rubricato “Requisiti di rintracciabilità” è stato testualmente previsto che:

“Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, se lo richiede:

  1. a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
  2. b) il volume o la quantità degli alimenti;

5 / 10

  1. c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
  2. d) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
  1. e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
  2. f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli

alimenti sono stati spediti;

  1. g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
  2. h) la data di spedizione.
  3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell’Unione relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale.
  1. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati. Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti”.

5.4 Tra le informazioni che, secondo l’approccio della rintracciabilità “una fase prima – una fase dopo”, devono essere messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti (oltre che all’autorità competente a richiesta) vi è, dunque, il “riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario”.

5.5 Ciò premesso, ad avviso del Collegio, l’apprezzamento in merito al carattere necessitato dell’identificazione del lotto ovvero della partita dell’alimento non può essere rimesso -per come pretenderebbe parte ricorrente- alla discrezionalità del singolo dell’operatore del settore alimentare. Ne conseguirebbe, infatti, una inaccettabile sovrapposizione tra il ruolo di chi detta le regole e quello di deve rispettarle, tra il ruolo di controllore e quello di controllato, con inevitabile frustrazione delle esigenze di rintracciabilità dei prodotti alimentari che permeano la normativa di riferimento.

5.6 La necessità che nella filiera di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti di origine animale vengano forniti agli operatori del settore alimentare anche i riferimenti di identificazione del lotto o della partita deve, quindi, essere necessariamente valutata dall’autorità competente la quale, ove ritenga che tali informazioni siano pertinenti -e, come tali, obbligatorie- dovrà sì garantire una certa flessibilità ma con esclusivo riguardo alle

modalità di esternazione delle informazioni medesime.

5.7 Quanto sopra trova riscontro proprio nei consideranda del Reg. n. 931/20011, laddove, al paragrafo 5, così è dato leggere: “È quindi opportuno stabilire norme per il settore specifico degli alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta applicazione dei requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tali norme devono consentire una certa flessibilità riguardo al formato in cui vanno fornite le informazioni pertinenti”.

In altri termini, ove l’autorità competente/procedente ritenga che, in relazione ad una certa tipologia di alimento di origine animale, sia necessario fornire il “riferimento di identificazione del lotto o della partita”, dovrà individuare con una certa flessibilità il “formato” con cui tale informazione, ritenuta pertinente, dovrà essere fornita, evitando cioè di imporre soluzioni univoche e drastiche e, quindi, in ultima analisi, garantendo il principio della proporzionalità, al fine di individuare la soluzione che comporti la piena soddisfazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati (cfr. in proposito TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10/04/2014, n. 1065).

6 / 10

  1. Orbene, nel caso in esame, gli ispettori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nel verificare l’efficacia del sistema di tracciabilità adottato dalla ditta PAC 2000 A, hanno rilevato che le fatture dalla stessa emessa, pur riportando tutte le informazioni di cui al Reg. n. 931/2011 richieste per gli alimenti di origine animale, risultavano prive dell’indicazione del “lotto di produzione” e che tale informazione non veniva fornita dalla ricorrente “neanche

con altro appropriato strumento”.

6.1 Evidentemente ritenendo tale informazione “necessaria” (art. 3 comma 1, lett. g Reg. n. 931/2011), l’autorità competente si è, dunque, determinata a prescrivere alla società cooperativa la predisposizione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, di un “appropriato” “strumento di trasmissione” del dato relativo al lotto di produzione degli alimenti di origine animale, senza tuttavia predeterminarlo, limitandosi piuttosto, quanto ovviamente alla scelta del relativo “formato” di trasmissione del dato (e, quindi, non all’an bensì al quomodo) ad affidarsi alla valutazione della stessa società ricorrente.

Così è infatti dato leggere nel corpo del verbale impugnato, in corrispondenza nella sezione relativa alla “Descrizione dei provvedimenti” prescritti:

“Si prescrive di:

[…]
  1. Per gli alimenti di origine animale predisporre uno strumento di trasmissione all’OSA a cui tali alimenti vengono forniti, del dato relativo al lotto di produzione (fattura o altro appropriato sistema)”.

6.2 La rimessione in capo all’odierna istante dell’individuazione del “formato” con cui fornire l’informazione risulta, pertanto, del tutto coerente con i consideranda del Reg. n. 391/2011 e, quindi, rispettosa -anche per ciò che concerne la congruità del termine concesso (30 giorni) – dei principi euro-unitari, oltre che costituzionali, di proporzionalità e ragionevolezza l’agere pubblico.

  1. Parimenti infondate si appalesano le censure volte a constare la valutazione discrezionale operata a monte (“an”) dall’autorità competente circa il carattere “necessario” dell’informazione da fornire. Ad avviso della PAC 2000 A, l’imposizione della trasmissione (con qualunque “appropriato sistema”) all’OSA del dato relativo al lotto di produzione contrasterebbe con il principio della proporzionalità in quanto l’operatore che riceve la merce sarebbe “già in grado di leggere il lotto direttamente sulla confezione del prodotto” su cui deve essere apposta, per come imposto dalla Direttiva n. 2011/91.

Ne conseguirebbe il carattere ultroneo ed inutilmente gravoso della relativa prescrizione.

7.1 La censura non convince in quanto incoerente con le finalità e, dunque, l’ambito di operatività del Regolamento UE n. 931/2011.

Ed invero, per come chiaramente evincibile dai consideranda del predetto Regolamento, e precisamente dal paragrafo 5, le prescrizioni tese a garantire la rintracciabilità degli alimenti di cui all’art. 18 del Reg. UE n. 178/2002, secondo l’approccio “una fase prima-una fase dopo”, inerisce tutti gli step della produzione,

trasformazione e distribuzione dell’alimento, con esplicita esclusione di quella relativa all’immissione del prodotto sul mercato.

Secondo questo approccio, infatti, “gli operatori del settore alimentare devono disporre di un sistema che consenta loro di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali” (così consideranda n. 5 del Reg. n. 931/2001).

Detto altrimenti, i cd. OSA (operatori del settore alimentare) devono predisporre un sistema di tracciamento che sia adeguato alle tipiche e consuete modalità di svolgimento dei rapporti commerciali intercorrenti tra produttori e distributori, con esclusione dei consumatori finali.

7 / 10

7.2 Rebus sic stantibus, la circostanza che sulla confezione del prodotto alimentare di origine animale sia possibile leggere il numero identificativo del lotto di produzione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non soddisfa l’esigenza di garantire l’immediata identificazione del prodotto medesimo nella filiera produzionedistribuzione, onde consentirne la tracciabilità.

7.3 Ed invero, poiché tale dato è destinato agli OSA e non anche al consumatore finale, non è pensabile che il singolo operatore, una volta arrivata una certa partita di merce, si metta a controllare, una ad una, le singole “confezioni”, onde verificarne la provenienza e, quindi, in caso di allerte o origini sospette, attivare i rimedi all’uopo previsti dalla normativa vigente.

7.4 A comprova di quanto sopra, è sufficiente osservare come la Direttiva UE n. 2011/91, a torto addotta dalla ricorrente a sostegno dell’irragionevolezza della prescrizione inerente la diffusione del dato relativo al lotto di produzione, sia destinata ad operare esclusivamente nei rapporti con il consumatore, laddove è infatti previsto che l’indicazione della partita della merce venga apposta proprio sulla confezione, posta a diretta ed immediata

disponibilità del fruitore finale.

  1. Anche le ulteriori censure sub 2 e 3 del ricorso risultano del tutto infondate, risentendo di un assoluto travisamento circa la natura -evidentemente non sanzionatoria- della prescrizione imposta.

8.1 Ed invero, per come evincibile dalla stessa intestazione -“Relazione a seguito di controllo ufficiale (art. 9 Reg.CE 882/2004)”- il verbale oggetto di gravame è stato emesso a definizione di una ispezione disciplinata proprio dall’art. 9 del Reg. UE n. 882/2004, rubricato “Relazioni”, a norma del quale:

“1. L’autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.

  1. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l’indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell’operatore interessato.
  1. L’autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all’operatore interessato, almeno in caso di non conformità”.

8.2 In applicazione di tale disposizione, l’ASP di Cosenza, dopo aver rilevato a conclusione del controllo ufficiale, il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del Reg. UE n. 931/2011, ha espresso una valutazione non favorevole, così dettando la relativa prescrizione, nei termini sopra ampiamente descritti, senza tuttavia comminare alcuna sanzione amministrativa.

Ciò trova conferma, già dal punto di vista testuale, dalla semplice lettura del verbale laddove viene sì richiamato, l’art. 6, comma 7 del D.lgs. 193/2007, ma soltanto nel riquadro, appositamente barrato, relativo alle “prescrizioni” e non anche a quello relativo delle “sanzioni amministrative”.

In altri termini, all’esito del controllo ufficiale, l’autorità competente si è limitata a prescrivere i rimedi che la ricorrente avrebbe dovuto attivare al fine di conformarsi alle previsioni di cui all’art. 18 Reg. UE n. 178/2002 e 3 Reg. UE n. 931/2011, senza tuttavia associare a tale previsione l’espressa comminatoria, in caso di mancata ottemperanza, di una sanzione amministrativa.

8.3 Trattasi, più precisamente, dell’esercizio del potere amministrativo –non sanzionatorio- di imporre prescrizioni in materia di controlli funzionali alla sicurezza alimentare, espressamente disciplinato dall’art. 54 del Reg. Ue n. 882/2004 (in attuazione del quale è stato avviato il controllo).

Tale disposizione normativa, rubricata “Azioni in caso di non conformità alla normativa”, così recita:

  1. L’autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio

alla situazione. Nel decidere l’azione da intraprendere, l’autorità competente tiene conto della natura della non

conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

8 / 10

  1. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
  2. a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la

sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

  1. b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti

o animali;

  1. c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
  2. d) l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
  3. e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato

periodo di tempo;

  1. f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
  2. g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;
  3. h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’autorità competente.
  4. L’autorità competente trasmette all’operatore interessato o a un suo rappresentante:
  5. a) notifica scritta della sua decisione concernente l’azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente

alle relative motivazioni;

  1. b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
  2. Se del caso, l’autorità competente notifica la sua decisione anche all’autorità competente dello Stato membro

d’invio.

  1. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile”.

Tale norma attribuisce, dunque, all’autorità competente un potere ispettivo nonché quello di imporre prescrizioni consistenti in un facere ma giammai un potere “sanzionatorio”, disciplinato dalla successivo articolo 55 del medesimo Regolamento, rubricato “Sanzioni”.

8.5 Le prescrizioni oggetto di gravame sono state, dunque, formalmente oltre che sostanzialmente adottate nell’esercizio del potere di cui all’art. 54 Reg. 882/2004, espressamente citato nel verbale in corrispondenza del cui riferimento è stata barrata la relativa casella, e non anche del differente potere sanzionatorio, di cui al

successivo art. 55 del medesimo regolamento.

Tant’è che il riquadro relativo alle “Sanzioni ex art. 55 Reg. (CE) n. 882/2004” non risulta essere stato barrato giacché, per l’appunto, nessuna sanzione amministrava è stata comminata.

  1. In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
  2. Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’ASP di Cosenza, non vi è luogo per la regolamentazione delle

spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 9 / 10 come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

IL SEGRETARIO