A cura dell’avv. Xavier Santiapichi
In tema di paro eolico, ai fini della individuazione della competenza al rilascio della VIA, le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possono essere valutate separatamente dall’impianto eolico.
Il principio è stato affermato dal Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 466 del 01.06.2019.
Questi i fatti.
Una società era titolare di un’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione di un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, consistente in un elettrodotto aereo con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 10 km. L’intervento aveva ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, avente efficacia quinquennale, con scadenza nel marzo 2018, coincidente con la data fissata per l’ultimazione dei lavori. In prossimità di questo termine, la Società chiedeva alla Regione competente una proroga dei titoli autorizzatori, sia per l’ultimazione dei lavori, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
La Regione, tuttavia, declinava la propria competenza in ordine alla proroga della VIA, (ferma restando la competenza regionale quanto all’autorizzazione unica), ritenendo che l’istanza fosse di competenza statale, in quanto il parco eolico di 20 MW era stato già interamente realizzato e la proroga si riferiva esclusivamente al completamento delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La sentenza che si annota ha disatteso questa tesi.
Prima dell’entrata in vigore, in data 21.7.2017, delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104/2017, il Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 smi), attribuiva alle Regioni la competenza in tema di VIA, per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, (all. 3 parte II lett. c – bis), mentre per quanto riguardava gli elettrodotti aerei, quale quello di specie (tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km), la competenza spettava alle Regioni, se essi non facevano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, (all. 3 parte II, lett. z); viceversa, la VIA era di competenza statale nel caso (come quello di specie), in cui gli elettrodotti aerei, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, avessero fatto parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, (all. 2 parte II, n. 4bis).
Il d.lgs. n. 104/2017, art.22, (n vigore dal 21.07.2017) ha modificato la ripartizione delle competenze in tema di VIA, prevedendo la competenza statale per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW (all. 2 parte II, n. 2), e per gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km (all. 2 parte II, n. 4bis). Quindi, nella fattispecie in esame, se si considera la potenza complessiva del parco eolico di 20 MW, la competenza in materia di VIA spettava alla Regione, mentre, se si prendeva in esame esclusivamente l’elettrodotto aereo, la domanda di proroga della VIA doveva essere valutata dal Ministero dell’Ambiente.
Così ricostruita la questione, la sentenza ha ritenuto che il progetto fosse unico e quindi non si potesse dar luogo ad una scissione dell’intervento (parco eolico e rete aerea di trasmissione) e delle relative competenze in materia di VIA: “infatti –scrive il Giudice – le predette opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possono essere valutate separatamente dall’impianto eolico, attesoché un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da una fonte rinnovabile come il vento senza la connessione alla rete elettrica nazionale non può considerarsi esistente, in quanto le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono indispensabili per il funzionamento dell’impianto eolico e perciò, essendo strettamente collegati al parco eolico, devono essere considerate come una parte e/o estensione di un unico impianto. Pertanto, poiché le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possono essere esaminate separatamente dall’impianto eolico, la competenza in materia di VIA va determinata in base alla potenza di tale impianto e da ciò discende che, avendo l’impianto eolico di cui è causa una potenza di 20MW, la domanda di proroga dell’efficacia della VIA deve essere valutata dalla Regione …, in quanto in seguito all’entrata in vigore in data 21.7.2017 delle modifiche, apportate al D.Lg.vo n. 152/2006 dal D.Lg.vo n. 104/2017, la competenza ministeriale si riferisce agli impianti di potenza complessiva superiore a 30 MW”.
La pronuncia giunge ad una conclusione condivisibile, sulla base di un’analisi giuridica chiara, concreta ed efficace.
N. 00466/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco De Leonardis, PEC francescodeleonardis@ordineavvocatiroma.org, e Maurizio Carbone, PEC maurizio.carbone.01@pec.it, e da Terna Rete Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco De Leonardis, PEC francescodeleonardis@ordineavvocatiroma.org, da intendersi entrambe domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
CONTRO
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pisani, PEC nipisani@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
per l’accertamento del silenzio inadempimento della Regione Basilicata all’obbligo di provvedere sulle istanze, presentate da Terna Rete Italia S.p.A. il 19.1.2019, volte ad ottenere la proroga di 24 mesi dello stesso termine del 12.3.2018, previsto sia per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con riferimento all’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 ed al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciati alla Serra Carpeneto S.r.l. dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, relativa alla realizzazione di un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
nonché per la declaratoria ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. della fondatezza delle predette domande;
Visti il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. hanno impugnato la Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019 (comunicata con pec del 28.2.2019), con la quale la Regione Basilicata ha disposto la definitiva archiviazione della suddetta domanda, di proroga dell’efficacia della VIA, in quanto di competenza del Ministero dell’Ambiente in seguito all’entrata in vigore in data 21.7.2017 delle modifiche, apportate al Codice dell’Ambiente ex D.Lg.vo n. 152/2006 dal D.Lg.vo n. 104/2017, ed hanno chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la condanna della Regione al rilascio della suddetta proroga di 24 mesi del termine del 12.3.2018 per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio e per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
- Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Flavio Guidi, per delega dell’avv. Francesco De Leonardis, e Nicoletta Pisani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con Del. G.R. n. 278 del 12.3.2013 la Regione Basilicata rilasciava alla Eolica Cancellara S.r.l. l’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, avente il valore di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, prevedendo il termine di ultimazione dei lavori di 3 anni dalla notifica delle predetta autorizzazione, cioè fino al 19.3.2016, ed anche il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, avente l’efficacia di 5 anni dall’adozione della suddetta Del. G.R. n. 278/2013, cioè fino al 12.3.2018, per la costruzione di un parco eolico, composto da 14 aerogeneratori di potenza nominale di 3 MW e perciò di potenza complessiva di 42 MW, da installare su terreni siti del Comune di Cancellara, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzare anche su terreni, siti nei Comuni di Vaglio di Basilicata, Oppido Lucano e Genzano di Lucania.
Con Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013 la Regione Basilicata rilasciava alla Serra Carpeneto S.r.l. l’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, avente il valore di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, prevedendo il termine di ultimazione dei lavori di 3 anni dalla notifica delle predetta autorizzazione, cioè fino al 19.3.2016, ed anche il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, avente l’efficacia di 5 anni dall’adozione della suddetta Del. G.R. n. 278/2013, cioè fino al 12.3.2018, per la costruzione di un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 20 MW, da installare su terreni siti nei Comuni di Pietragalla, Avigliano e Potenza, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzare anche su terreni, siti nei Comuni di Cancellara, Vaglio di Basilicata, Tolve, Oppido Lucano e Genzano di Lucania.
Il Dirigente dell’Ufficio regionale Energia:
-con Determinazioni nn. 146 e 147 dell’11.3.2014 prorogava fino al 19.3.2017 il termine di ultimazione dei predetti parchi eolici;
-con Determinazione n. 1 del 14.7.2014 e n. 734 del 14.5.2015 volturava in favore di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. le suddette autorizzazioni ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle citate Delibere G.R. nn. 278 e 279 del 12.3.2013;
-con Determinazione n. 162 del 20.2.2017 accoglieva l’istanza del 24.1.2017 di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., prorogando per la seconda volta il termine di ultimazione delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale dei suindicati parchi eolici fino al 12.3.2018.
Con istanze del 19.1.2018 Terna Rete Italia S.p.A., esecutrice delle predette opere di connessione alla rete elettrica nazionale, chiedeva alla Regione la proroga di 24 mesi del suddetto termine del 12.3.2018, previsto sia per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per le difficoltà incontrate durante le attività di asservimento bonario dei terreni.
La Regione Basilicata con nota del 23.2.2018 chiedeva al Ministero dell’Ambiente, se dopo l’entrata in vigore in data 21.7.2017 delle modifiche, apportate al Codice dell’Ambiente ex D.Lg.vo n. 152/2006 dal D.Lg.vo n. 104/2017, sulle predette domande del 19.1.2018 dovesse pronunciarsi la Regione o il Ministero.
Pertanto, in data 7.3.2018 Terna Rete Italia S.p.A. presentava le citate domande del 19.1.2018 anche al Ministero dell’Ambiente.
Con nota prot. n. 5941 del 12.3.2018 il Ministero dell’Ambiente faceva presente “in generale” che lo Stato è competente per le Valutazioni di Impatto Ambientale dei progetti indicati negli Allegati II e II-bis della Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006, precisando, “relativamente” alle suddette di proroga del 19.1.2018, che lo Stato è competente per le VIA, relative agli impianti eolici superiori a 30 MW “già oggetto di VIA regionale”.
Con nota del 20.3.2018 Terna specificava al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione Basilicata che:
-la domanda di proroga, di efficacia della VIA, rilasciata alla Eolica Cancellara S.r.l. dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 278 del 12.3.2013, relativa alla realizzazione di un parco eolico di 42 MW, era stata chiesta al Ministero;
-la domanda di proroga, di efficacia della VIA, rilasciata alla Serra Carpeneto S.r.l. dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, relativa alla realizzazione di un parco eolico di 20 MW, era stata chiesta alla Regione.
Con nota prot. n. 6985 del 22.3.2018 il Ministero dell’Ambiente confermava che la domanda di proroga, relativa alla VIA ex Del. G.R. n. 278 del 12.3.2013, doveva essere esaminata dal Ministero e che sulla domanda di proroga, relativa alla VIA ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, doveva pronunciarsi la Regione Basilicata.
Con nota del 16.4.2018 la Regione Basilicata chiedeva:
-a Terna di integrare la documentazione presentata con riferimento al parco eolico ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, specificando se fossero intervenuti cambiamenti significativi in relazione al quadro ambientale;
-al Ministero dell’Ambiente chiarimenti sulla competenza di proroga dell’efficacia della VIA, relativa a tale domanda, in quanto l’elettrodotto, connesso al predetto parco eolico, rientrava tra quelli di competenza statale. Con nota prot. n. 10080 del 2.5.2018 il Ministero dell’Ambiente ribadiva che la domanda, di proroga della VIA ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, spettava alla cognizione della Regione Basilicata.
In data 19.7.2018 Terna trasmetteva alla Regione Basilicata la documentazione, richiesta con la citata nota del 16.4.2018, tra cui la Relazione ambientale, attestante che il quadro paesaggistico-ambientale non aveva subito rilevanti modifiche.
Con nota del 24.7.2018 la Regione Basilicata faceva presente al Ministero dell’Ambiente che, poiché i due suindicati parchi eolici si riferivano ad un unico progetto, denominato Trasversale Lucana, era opportuno che la proroga di entrambe le VIA fosse valutata congiuntamente dal Ministero.
Con nota prot. n. 18748 del 13.8.2018 il Ministero dell’Ambiente, nel confermare la competenza della Regione Basilicata con riferimento alla proroga della VIA ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, richiamava la propria Circolare del 21.10.2013, le finalità della Direttiva Europea n. 92/2011 e la Sentenza del TAR Sardegna n. 249 dell’1.4.2014.
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. con il ricorso introduttivo, notificato il 15.2.2019 e depositato nella stessa data del 15.2.2019, hanno impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza di proroga ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013 del 19.1.2018, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, dell’art. 25, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006 e dell’art. 7, comma 6, L.R. n. 47/1998 e chiedendo la declaratoria ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. della fondatezza della predetta istanza.
Con Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019 (comunicata con pec del 28.2.2019) la Regione Basilicata ha disposto la definitiva archiviazione della domanda, di proroga dell’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, in quanto di competenza del Ministero dell’Ambiente in seguito all’entrata in vigore in data 21.7.2017 delle modifiche, apportate al Codice dell’Ambiente ex D.Lg.vo n. 152/2006 dal D.Lg.vo n. 104/2017, mentre ai sensi del punto 3.2 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010 la domanda, di proroga del termine di ultimazione dei lavori e/o dell’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sarebbe stata esaminata dalla Regione dopo il rilascio della proroga della VIA da parte del Ministero.
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. con atto di motivi aggiunti, notificato il 19.4.2019 e depositato il 30.4.2019, hanno chiesto:
-l’annullamento della predetta Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019, per la violazione dell’art. 12, comma 3, D.Lg.vo n. 387/2003, dell’art. 1 octies D.L. n. 105/2010 conv. nella L. n. 129/2010, del punto 10.1 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010 e dell’art. 3 L.R. n. 1/2010, attesochè da tali norme si evince che la competenza con riferimento al parco eolico determina anche la competenza delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale del predetto impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, in quanto, essendo strettamente connesse a tale impianto, non possono essere valutate separatamente;
-e chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la condanna della Regione al rilascio della proroga di 24 mesi dello stesso termine del 12.3.2018, previsto sia per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con riferimento all’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 ed al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciati alla Serra Carpeneto S.r.l. dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, attesochè non residuava alcun margine di discrezionalità, in quanto la Regione con l’impugnata Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019 aveva solo eccepito la competenza statale.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dedotto l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio del 22.5.2019 il ricorso è passato in decisione.
Va accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’azione avverso il silenzio, in quanto successivamente la Regione Basilicata si è pronunciata espressamente sulla domanda del 19.1.2018 con la suddetta Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019, impugnata con l’atto di motivi aggiunti.
L’atto di motivi aggiunti è fondato.
Al riguardo, va rilevato che l’impianto di cui è causa è costituito da un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 20 MW, e della relativa opera di connessione alla rete elettrica nazionale, consistente in un elettrodotto aereo con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 10 Km..
Prima dell’entrata in vigore, in data 21.7.2017, delle modifiche apportate dal D.Lg.vo n. 104/2017, il Codice dell’Ambiente ex D.Lg.vo n. 152/2006 stabiliva che la Valutazione degli Impatti Ambientali di tutti gli impianti eolici spettava alle Regioni, mentre per quanto riguarda la VIA degli elettrodotti aerei, quelli con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a “15 Km.” spettavano alla cognizione dello Stato e quelli di dimensioni inferiori alle Regioni.
L’art. 22 del D.Lg.vo n. 104/2017, entrato in vigore il 21.7.2017, ha previsto la competenza statale per gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” e per gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a “10 Km.”.
Al riguardo, va, altresì, precisato che ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, D.Lg.vo n. 387/2003 la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalle Regioni “a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate”, eccetto la Valutazione di Impatto Ambientale, che deve essere effettuata prima del rilascio della predetta autorizzazione unica (la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica spetta al Ministero dello Sviluppo Economico solo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili “con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW”).
Pertanto, nella fattispecie in esame, se consideriamo la potenza complessiva del parco eolico di cui è causa di 20 MW, la competenza in materia di VIA spetta alla Regione Basilicata, mentre, se prendiamo in esame esclusivamente l’elettrodotto aereo, la domanda di proroga della VIA deve essere valutata dal Ministero dell’Ambiente, fermo restando la competenza della Regione Basilicata con riferimento alla domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori e/o dell’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, stabiliti con l’autorizzazione regionale ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, come, peraltro, già previsto dal punto 3.2 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010, secondo cui gli esiti della valutazione della VIA di competenza statale confluiscono nel procedimento ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di competenza regionale.
La tesi regionale della competenza del Ministero dell’Ambiente, basata sulle circostanze che il parco eolico in questione di 20 MW è già stato interamente realizzato e che la proroga attiene esclusivamente al completamento delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, non risulta condivisibile. Infatti, le predette opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possono essere valutate separatamente dall’impianto eolico, attesoché un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da una fonte rinnovabile come il vento senza la connessione alla rete elettrica nazionale non può considerarsi esistente, in quanto le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono indispensabili per il funzionamento dell’impianto eolico e perciò, essendo strettamente collegati al parco eolico, devono essere considerate come una parte e/o estensione di un unico impianto.
Pertanto, poiché le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possono essere esaminate separatamente dall’impianto eolico, la competenza in materia di VIA va determinata in base alla potenza di tale impianto e da ciò discende che, avendo l’impianto eolico di cui è causa una potenza di 20MW, la domanda di proroga dell’efficacia della VIA deve essere valutata dalla Regione Basilicata, in quanto in seguito all’entrata in vigore in data 21.7.2017 delle modifiche, apportate al D.Lg.vo n. 152/2006 dal D.Lg.vo n. 104/2017, la competenza ministeriale si riferisce agli impianti di potenza complessiva superiore a 30 MW.
A quanto sopra consegue l’accoglimento dell’atto di motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Del. G.R. n. 133 del 14.2.2019, con il conseguente obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi espressamente sulla domanda di proroga dell’efficacia della VIA ex Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013 del 19.1.2018, come integrata con la documentazione, presentata il 19.7.2018.
Invece, va disattesa la domanda ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sempre contenuta nell’atto di motivi aggiunti, di condanna della Regione Basilicata al rilascio della proroga di 24 mesi dello stesso termine del 12.3.2018, previsto sia per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, attesochè si tratta di una valutazione molto complessa, che ancora non è stata esaminata nel merito dall’amministrazione.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto quelle relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo ed accoglie in parte l’atto di motivi aggiunti nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato, versato per il ricorso introduttivo e per l’atto di motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore Benedetto Nappi, Primo Referendario