Via libera alla copertura del terrazzo di edificio residenziale

Pubblicato il 9-07-2017
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A cura della dott.ssa Valentina Taborra

Con la sentenza n. 3172 del 28 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha chiarito che la tensostruttura costruita sul terrazzo di un edificio residenziale e consistente in una pergola in metallo, coperta da tenda in PVC, a maggior ragione se retraibile con movimento elettrico, non è subordinata al rilascio di alcun titolo abilitativo e costituisce attività libera ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

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Strutture di questo tipo, che non hanno neppure tamponature laterali, non aumentano la volumetria né la superficie coperta dell’edificio cui sono connesse e non ne alterano la sagoma o il prospetto; non creano né modificano un organismo edilizio; non mutano la destinazione d’uso dello spazio esterno interessato e sono facilmente e completamente rimovibili.

Si tratta, pertanto, di arredo di riparo e protezione, funzionale ad un miglior utilizzo dello spazio esterno e per questo qualificabile come attività libera da qualsiasi titolo edilizio.

N. 03172/2017REG.PROV.COLL.

N. 02379/2015 REG.RIC.

MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2015, proposto dal sig. Ugo Arrivabene, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Lupi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;

CONTRO

Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, 68;

PER LA RIFORMA

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I quater n. 3097/2015, resa tra le parti, concernente la demolizione di una tensostruttura.

  • Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
  • Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marinella;
  • Viste le memorie difensive;
  • Visti tutti gli atti della causa;
  • Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Lupi e Izzo;
  • Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. Ugo Arrivabene ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di S. Marinella del 17 settembre 2014, n. 32, prot. 16214 che ha disposto la demolizione di una tensostruttura collocata sul terrazzo di proprietà del ricorrente, costituita da una pergola in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico per una superficie coperta pari a 32, 76 metri quadri.

Con il ricorso di primo grado ha dedotto la violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10 del d.P.R. 380 del 2000, tenuto conto che l’opera non sarebbe assoggettabile a rilascio di permesso di costruire in ragione della sua effettiva consistenza ed amovibilità.

Ha dedotto, altresì, l’incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento ripristinatorio tenuto conto della circostanza che l’area sarebbe assoggettata a vincolo.

Il Comune di Santa Marinella che ha chiesto il rigetto del ricorso specificando che trattavasi di struttura fissata al pavimento con funzioni di chiusura su tutti i lati.

2. La sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso, atteso che l’installazione di una tenda parasole medianti pali infissi stabilmente al suolo del terrazzo costituisce intervento edilizio in cui assume decisiva prevalenza il momento trasformativo innovativo, ed in quanto tale assoggettabile, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, al preventivo rilascio del prescritto titolo abilitativo.

3. Propone ricorso in appello l’interessato riproducendo i motivi del ricorso di primo grado, così epigrafati: 1) violazione di legge o comunque errata interpretazione del combinato disposto dell’art.3 comma 1 lett. e) e dell’art.10 d.P.R. 380 del 2001 (d’ora in avanti TUE) e smi. Omesso riferimento all’art. 6 del TUE o, comunque, agli artt.22 e 37 del TUE e all’art.19 L. R. Lazio 15 del 2008. Conseguente errata applicazione degli artt. 27, 31 del TUE e degli artt. 9 e 15 L. R. Lazio 15 del 2008. Eccesso di potere per travisamento: errata descrizione dell’opera. 2) Violazione degli artt. 19 della L. R. Lazio n. 15 del 2008 e 167 d.lgs. 42 del 2004. Eccesso di potere per incompetenza.

4. Il ricorso in appello va accolto alla luce del precedente della Sezione 11 aprile 2014, n. 1777.

La struttura in esame non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001.

In accoglimento dell’appello e in riforma dell’appellata sentenza, s’impone l’accoglimento del ricorso di primo grado, con sequela di annullamento dei gravati provvedimenti ed assorbimento di ogni altra questione.

5. Tenuto conto delle vicende alterne connotanti la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. di registro generale 2379 del 2015), lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado (n. di registro generale del TAR Lazio 15961 del 2014).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

  • Luciano Barra Caracciolo, Presidente
  • Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
  • Dante D’Alessio, Consigliere
  • Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
  • Francesco Mele, Consigliere

L’ESTENSORE Andrea Pannone

IL PRESIDENTE Luciano Barra Caracciolo