Il Consiglio di Stato interviene sul danno da ritardo per l’autorizzazione agli impianti fotovoltaici (Nota di commento a Cons. Stato sent. 7559/2024)

Pubblicato il 25-09-2024
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A cura del Dott. Giovanni Frondizi

I Giudici di Palazzo Spada hanno deciso, con una recente pronuncia (Sentenza 7559_2024) e che consolida un orientamento avviato dall’Adunanza Plenaria, in favore del privato con riferimento ad una richiesta di risarcimento danni a causa del ritardo della PA (nel caso di specie la Soprintendenza ai Beni Culturali) nella conclusione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di due impianti fotovoltaici alimentati ad energia solare.

Nel caso di specie la Soprintendenza, deputata ad esprimere il relativo parere competente nel procedimento de qua, ha adottato una serie di atti (i.e. reiterazioni di un vincolo archeologico) che hanno determinato in capo al privato l’impossibilità di poter accedere al mercato energetico a condizioni economicamente più vantaggiose.

Gli atti della Soprintendenza sono stati annullati in via giurisdizionale. Il Consiglio di Stato, riprendendo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 7/2021, ritiene sussistente la responsabilità “aquiliana” della PA per lesione di interessi legittimi, nonché per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il Consiglio di Stato parla in tal caso del “danno differenziale”.

Difatti, a detta del Supremo Consesso, il nesso di causalità è ravvisabile in via immediata e diretta nella ritardata conclusione del procedimento autorizzativo (comportamento della PA) e nel mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica, nel caso in cui la mancata ammissione al già menzionato regime è stata determinata da un divieto sopravvenuto.

Nel caso di specie, senza l’ostracismo della Soprintendenza (confermato dall’annullamento in sede giurisdizionale degli atti della PA) il procedimento per il rilascio dell’idoneo titolo autorizzatorio si sarebbe concluso per tempo.

La Soprintendenza ha, infatti, adottato atti reiterati al fine impedire la realizzazione degli impianti dell’operatore economico in questione: un comportamento che, ad avviso del Consiglio di Stato, si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede, ai sensi dell’art. 1 c.2-bis legge 241/90.

Ad avvalorare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della Soprintendenza, sono anche i costi notevoli sostenuti dall’imprenditore per l’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali le quali richiedono una valutazione ponderata delle relative scelte in modo tale da non esporre l’impresa al rischio di gravi conseguenze patrimoniali e finanziarie.

 

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