Illecito ambientale: i Comuni hanno diritto al risarcimento del danno diverso da quello ambientale

Pubblicato il 8-03-2019
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A cura dell’avv. Valentina Taborra

Con l’ordinanza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione penale ha ribadito il principio già consolidato con la precedente sentenza n. 24619/2014, sulla risarcibilità agli enti locali territoriali del danno diverso da quello ambientale propriamente inteso ma pur sempre derivante dal medesimo fatto illecito produttivo del danno ambientale.

La Suprema Corte ha chiarito che “la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministero dell’Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di aver subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale”.

Ad esempio, l’ordinanza in commento, nell’ambito di un processo penale per reato ambientale, ha fondato il diritto al risarcimento del danno al Comune, conseguente alla realizzazione di opere abusive,  sulla “lesione dell’interesse giuridico all’integrità ed inviolabilità della sfera funzionale del Comune, nonché all’ordinata realizzazione del programmato assetto urbanistico del territorio“, chiarendo che si tratta di un danno a natura sia patrimoniale, qualora comporti nuovi oneri o la perdita concreta di utilità o di posizioni di vantaggio delle quali l’ente territoriale fruiva, che non patrimoniale, determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell’interesse pubblico.

Il potere di agire, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale, in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, è riservato al solo Stato e, in particolare, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art. 311 d.lgs. 152/2006.

Agli enti locali è stata espressamente attribuita la facoltà di sollecitare l’intervento statale (art. 309 d.lgs. 152/2006) e di ricorrere in caso d’inerzia e di omissioni (art. 310 stesso decreto), ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno ambientale, rientrando nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell’ambiente.

Tuttavia resta salva la possibilità, per detti enti, al pari di ogni altro soggetto danneggiato dal fatto produttivo di danno ambientale, di agire, anche costituendosi parte civile nel processo penale per reato ambientale, per il risarcimento di danni diversi, anche non patrimoniali, ad essi eventualmente arrecati.

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