MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017; in vigore dal 17 gennaio 2017) – Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00255)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la parte seconda, titolo II, «Valutazione ambientale strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione di impatto ambientale», nonchè l’art. 33, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze (…) sono definite, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l’art. 216 che, al comma 27, prevede che «Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;
Considerato che l’art. 2, commi 615 e 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrate del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e che negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministero competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 7071 del 21 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della economia e delle finanze con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016 e del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. 10418 del 11 maggio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e di valutazione ambientale strategica (di seguito VAS).
Art. 2
Oneri economici per le procedure di VIA
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) 0,25 per mille del valore dell’opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell’importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 3
Oneri economici per le procedure di
valutazione ambientale strategica
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono determinati come segue:
a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;
c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 4
Oneri economici per le procedure relative
alle richieste di riesame dei provvedimenti
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura:
a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.
Art. 5
Modalità di versamento
1. Le modalità di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall’emanazione del presente regolamento.
2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, le ricevute in originale dell’avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all’istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell’ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonchè sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 6
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.
2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) 0,25 per mille del valore dell’opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) l’importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l’importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica;
e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2016.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4608.