A cura dell’Avv. Xavier Santiapichi
Oltre ad interventi specifici di finanziamenti di singole misure (ad es. l’incremento delle somme a disposizione del Piano strategico per la mobilità sostenibile; la messa a disposizione di risorse per il rinnovamento del parco mezzi pubblici, etc.), la Legge Finanziaria per il 2018 attualmente in discussione (l’approvazione dovrebbe intervenire entro il prossimo 28.12) prevede modifiche ad alcune disposizioni settoriali in materia di ambiente.
Viene attribuita all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).
All’ARERA vengono affidati ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti, definendo gli specifici obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; la previsione dell’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei (per superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti).
Si ricorda che il 17 maggio 2017 la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l’ambiente. La decisione si riferisce alla procedura di infrazione motivata della violazione della direttiva europea sulle discariche (Direttiva 1999/31/CE), che imponeva agli Stati membri di bonificare, entro il 16 luglio 2009, le discariche già autorizzate, o in funzione, prima del 16 luglio 2001 o di chiuderle.
Sono inoltre attribuite all’ARERA le funzioni in materia di: emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza ed economicità delle gestioni; definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi; diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza; tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori); definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti; definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”; fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (questo è un passaggio importantissimo che consentirà una migliore omogeneizzazione delle numerose disposizioni regionali esistenti); approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento; verifica della corretta redazione dei piani di ambito; formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione; formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione; predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.
Le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti erano, in origine, affidate all’Osservatorio nazionale sui rifiuti. L’istituzione dell’Osservatorio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare era finalizzata a garantire l’attuazione delle norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti), con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. L’art. 206-bis è stato poi modificato dall’art. 29 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), il quale ha, tra l’altro, trasferito le funzioni dell’Osservatorio al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Oggi tutto passa alla ARERA.
Si prevede l’istituzione di un fondo rotativo, istituito presso il Ministero dell’ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Si tratta di consentire l’intervento in situazioni che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità. La norma, nel qualificare gli interventi finanziabili dal fondo in questione, fa riferimento all’art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vale a dire agli interventi che le autorità competenti devono adottare nelle situazioni che comportino un’esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un’attività lavorativa che non sia più in atto. In tali casi l’art. 126-bis prevede che l’autorità competente adotti i provvedimenti opportuni e, in particolare, quelli concernenti: a) la delimitazione dell’area interessata; b) l’istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni; c) l’attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione; d) la regolamentazione dell’accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell’area delimitata, o della loro utilizzazione.
Vi sono poi alcuni interventi mirati a risolvere criticità specifiche quali la qualificazione come SIN ai fini della bonifica (sito di interesse nazionale) all’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna e la modifica del codice dell’ambiente a proposito di poligoni di tiro.