DPR 31/2017: interventi edilizi più facili in area paesaggistica

Pubblicato il 16-05-2017
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A cura della dott.ssa Valentina Taborra

Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 che ha modificato la normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, abrogando il DPR 139/2010 e prevedendo una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale. La tempistica per il rilascio dell’autorizzazione è praticamente dimezzata.

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Lo stesso DPR individua, inoltre, gli interventi e le opere realizzati in zona vincolata ma esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

All’allegato A sono elencate le tipologie di interventi o opere che, seppur eseguiti in aree vincolate, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del DPR..

Si tratta di 31 interventi liberi e concernenti, sinteticamente: opere interne, interventi sui prospetti o coperture degli edifici, interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti tecnologici esterni/pannelli solari/ micro generatori eolici/ dispositivi di sicurezza anti-caduta, opere di manutenzione di spazi esterni, opere di urbanizzazione primaria, demolizioni e rimessioni in pristino di abusi, realizzazione di tende da sole.

L’esonero dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica è disposto anche, ai sensi dell’art. 4 del DPR, se nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico sono contenute prescrizioni d’uso che assicurino la conservazione e la tutela del bene.

L’allegato B del Decreto, individua, invece, gli interventi eseguiti in aree vincolate soggetti al procedimento autorizzato semplificato ex art. 3 del DPR: sono 42 interventi e opere di lieve entità tra cui: gli incrementi di volume non superiori al 10%, aperture esterne o finestre a tetto, interventi sulle finiture esterne, chiusura di balconi o terrazze, adeguamento antisismico, realizzazione autorimesse/verande/tettoie anche a servizio di capannoni a destinazione produttiva, manufatti per ricovero attrezzi agricoli, posa in opera di mezzi pubblicitari.

Stessa semplificazione procedurale è prevista, all’art. 8, per le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno ed inerenti interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto sia conforme all’autorizzazione già rilasciata.

Dal punto di vista pratico dell’avvio della procedura, il DPR fornisce mezzi ed istruzioni. Il modello unificato di istanza di autorizzazione (Allegato C al DPR) e la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato D al DPR, dovranno essere presentati allo Sportello unico dell’edilizia (SUE), o allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), o all’amministrazione competente alla tutela, a seconda che siano riferite: ad interventi edilizi ai sensi del medesimo DPR 380/2001; ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 160/2010; ad interventi che non rientrano in nessuna delle precedenti ipotesi.

Al seguente link il PDF contenente lo stralcio della Gazzetta Ufficiale in cui è inserito il DPR in commento.