Il TAR del Lazio dichiara la legittimità di una VIA che riduce del 50% i quantitativi dei rifiuti da trattare in un digestore

Pubblicato il 24-10-2023
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Con un pronunciamento di questi giorni il TAR del Lazio indaga sui limiti all’esercizio dei poteri discrezionali del valutatore VIA.

Ancora una volta si da ragione all’Amministrazione che, nel caso specifico, ha addirittura imposto una prescrizione che modifica complessivamente l’intervento presentato.

Il ricorrente era insorto contro la prescrizione regionale che ordina al proponente di trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica, per il periodo legato all’emergenza energetica. Ben più che una “prescrizione ambientale”, un vero taglio draconiano, che snatura del tutto il modello tecnico ed economico presentato e di cui si è chiesta la valutazione. La motivazione di questa scelta è legata al contesto ambientale, che già presenta criticità in termini di superamento dei rischi per la salute dell’uomo.

Almeno una riflessione è dovuta: la riduzione della potenzialità impiantistica obbliga il Proponente a rivedere l’intero progetto, ammesso che ne abbia ancora interesse, realizzando qualcosa di diverso rispetto al valutato. Poiché, ad esempio, le vasche di trattamento non potranno avere quegli ingombri, le modalità di trattamento potrebbero essere sensibilmente diverse, come anche i tempi di maturazione; il collegamento con il gestore della dovrà essere rivisto, i rifiuti prodotti saranno diversi, come le emissioni in atmosfera, ed altro ancora.

Attendiamo l’appello, ma pare legittimo domandarsi: perché non negare direttamente la realizzazione dell’Impianto?

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

MINISTERO

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11611 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ambyenta Lazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

CONTRO

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna n. 69;
Regione Lazio – Direzione Ambiente, non costituita come tale in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L’Etruria Meridionale, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

NEI CONFRONTI

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Provincia di Viterbo e L’Etruria Meridionale, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Arpa Lazio, Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Acea Ato 2 S.P.A, Snam – Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze dei Servizi della Regione Lazio, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, Comune di Allumiere, Comune di Santa Marinella, Comune di Tarquinia, Comune di Tolfa, Provincia di Viterbo, Comitato S.O.L.E. (Salute Opportunita’ Lavoro Ecologia), Citta’ Metropolitana Roma Capitale – Dip.To – Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua, Rifiuti, Energia e Aree Protette, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, non costituiti in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, n. G08473 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale” Proponente: Società Ambyenta Lazio S.r.l. Registro elenco progetti n. 094/2020” con cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale sul medesimo;

-della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente n. G11609 del 5 settembre 2022 di rettifica della predetta determinazione;

– della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, n. G12733 del 26 settembre 2022 avente ad oggetto “Ambyenta Lazio S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 per un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale”, nelle sole parti in cui esse prescrivono alla società Ambyenta Lazio S.r.l. di trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all’emergenza energetica di cui al D.L. 28 febbraio 2022, n.16;

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n. 17034 del 4 marzo 2022 del Comune di Civitavecchia e il parere della ASL Roma 4 n. 66419 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto «Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale”. Proponente Soc. Ambyenta Lazio S.p.A. – registro elenco progetti n. 94/2020»;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ambyenta Lazio S.r.l. il 14 dicembre 2022:

PER L’ANNULLAMENTO

-della determinazione dirigenziale n. 2812 (indicata con il n. 2813 nella lettera di accompagnamento alla Regione del 17 novembre 2022 e nel PAUR) del 12 ottobre 2022 della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III – Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT0302, avente ad oggetto “Società Ambyenta Lazio Srl, con sede legale in Rivoli (TO), Via Acqui 86 10098, C.F/Partita IVA 12338610012. Progetto per la realizzazione un impianto di produzione di Biometano mediante purificazione del biogas ottenuto da digestione anaerobica della F.O.R.S.U. (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), da realizzarsi in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale, Autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed esercizio, dell’impianto di produzione di biometano nonché delle opere e infrastrutture connesse” e della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, G16384 del 25 novembre 2022, avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sul progetto di “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale”. Società proponente: AMBYENTA LAZIO S.p.A. Registro elenco progetti n. 094/2020”, nelle sole parti indicate in narrativa;

III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ambyenta Lazio S.r.l. il 23 dicembre 2022:

per l’annullamento, in parte qua

-della determinazione dirigenziale n. 2812 (indicata con il n. 2813 nella lettera di accompagnamento alla Regione del 17 novembre 2022 e nel PAUR) del 12 ottobre 2022 della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III – Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT0302, avente ad oggetto “Società Ambyenta Lazio Srl, con sede legale in Rivoli (TO), Via Acqui 86 10098, C.F/Partita IVA 12338610012. Progetto per la realizzazione un impianto di produzione di Biometano mediante purificazione del biogas ottenuto da digestione anaerobica della F.O.R.S.U. (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), da realizzarsi in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale, Autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed esercizio, dell’impianto di produzione di biometano nonché delle opere e infrastrutture connesse”, non comunicata alla Ricorrente e della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, G16384 del 25 novembre 2022, avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sul progetto di “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale”. Società proponente: AMBYENTA LAZIO S.p.A. Registro elenco progetti n. 094/2020”, nelle sole parti indicate in narrativa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Civitavecchia, dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 4, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero della Cultura e di Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero dell’Interno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L’Etruria Meridionale e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.Con il ricorso introduttivo, notificato il 29 settembre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre 2022 la Ambyenta Lazio S.r.l, odierna ricorrente (società che si occupa di progettazione, realizzazione, avviamento e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti), impugna il provvedimento di VIA (determinazione n. G08473 del 30 giugno 2022) rilasciato dalla Regione Lazio sul progetto presentato dalla odierna istante per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia (Area Metropolitana Roma Capitale), contestando altresì la sopravvenuta determina regionale di rettifica della VIA del 22 settembre 2022 nonché la successiva autorizzazione integrata ambientale (determina n. G12733 del 26 settembre 2022).

2. Precisa, in ricorso, che tutti gli atti regionali sono gravati nelle sole parti in cui, in considerazione dello stato emergenziale connesso alla grave crisi internazionale evidenziato dall’art. 2 del d.l. 16/2022 prescrivono alla ricorrente il trattamento di una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all’emergenza energetica di cui al d.l. 28 febbraio 2022, n.16.

3. Questi i motivi di ricorso:

I. Con riguardo al giudizio di compatibilità ambientale (determinazione della Regione Lazio G08473 del 30 giugno 2022). Violazione degli artt. 27-bis e 25 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis della l. 28/2022 e dell’art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n. 16 e s.m.i. violazione dei principi espressi dal d.lgs. 199/2021. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, valutazione e motivazione.

II. Con riguardo al giudizio di compatibilità ambientale (determinazione della Regione Lazio G08473 del 30 giugno 2022). Violazione dell’artt. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 14-ter della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e di proporzionalità e per contraddittorietà intrinseca.

III. con riguardo alla determinazione G12733 del 26 settembre 2022 della Regione Lazio, direzione ambiente. illegittimità in via autonoma e derivata dai vizi dedotti sub par. I e II.

4. In sintesi, secondo la prospettazione ricorsuale, le prescrizioni imposte dalla Regione Lazio risulterebbero illegittime imponendo una inammissibile e non motivata limitazione all’esercizio dell’impianto in assenza di istruttoria, introducendo criteri assolutamente vaghi ed incerti.

5. Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e il Ministro per la Transizione ecologica, mentre il Ministero dell’Interno, ed il Ministero della Cultura hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio in quanto gli atti gravati risulterebbero estranei alle loro sfere di competenza.

6. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2022 è stata disposta, su richiesta di parte ricorrente (cfr. istanza del 28 ottobre 2022), la cancellazione della causa dal ruolo ai fini della trattazione nel merito.

7. Indi, con i motivi aggiunti del 14 dicembre 2022 la società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 2812 del 12 ottobre 2022 con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato l’Autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano oggetto di causa nonché delle opere e infrastrutture connesse in uno alla determinazione della Regione Lazio n. G16384 del 25 novembre 2022, avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.” riproducendo anche avverso tali atti le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo.

8. A fondamento delle censure significa parte ricorrente che la determinazione dirigenziale RU n. 2812 del 12 ottobre 2022, adottata sulla base degli esiti della conferenza di servizi indetta a seguito della istanza presentata dalla Ambyenta Lazio, risulta essere favorevole, così come la conseguente determinazione della Regione Lazio n. G16384 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto il PAUR.

9. Per tali motivi, le posizioni negative espresse nel corso della conferenza risulterebbero superate dall’esito finale della medesima, che è sfociato nel rilascio del PAUR e, quindi, di tutti i titoli abilitativi in esso confluiti.

10. Infine, con i motivi aggiunti del 23 dicembre 2022 la ricorrente società ha contestato in via tuzioristica l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs 387/2003 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ritenendo che la stessa, come, del resto, il successivo PAUR, in relazione all’impianto oggetto di causa avrebbero dovuto disporre la variante agli strumenti urbanistici comunali (id est art. 22 del PRC del Comune di Civitavecchia).

11. Con istanza del 9 gennaio 2023 parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio finalizzata a garantire per le controparti il rispetto dei termini a difesa in riferimento all’ultimo ricorso per motivi aggiunti.

12. Le parti hanno quindi presentato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 10 maggio 2023 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

13. Il ricorso ed i motivi aggiunti, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati e vanno respinti.

14. In via preliminare è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di VIA, atteso che le amministrazioni citate sono individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti dall’istanza ed esprimono il parere circa la compatibilità del progetto del privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari. Ne discende che i pareri resi da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale che è imputabile solo all’amministrazione procedente che è la sola legittimata passiva nel giudizio istaurato dall’istante (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n.13974).

15 Venendo al cuore dell’impugnativa, sono infondate le censure di illogicità ed irragionevolezza della prescrizione imposta dalla Regione Lazio nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (confermate, poi, sia in sede di AIA che di PAUR) di “trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all’emergenza energetica di cui all’art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n.16”.

16. Vero è che, come dedotto da parte ricorrente, la norma da ultimo citata al comma 2 ha affidato alla società Terna S.p.A. la predisposizione di un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio.

17. Tuttavia, tale normativa, in ossequio al principio di precauzione, non elide affatto l’ampiezza della discrezionalità esercitata dalla Regione nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona, nel caso di specie evidenziati in sede di VIA sia dal Comune di Civitavecchia (cfr. nota prot. n. 17034 del 4 marzo 2022 in relazione all’incidenza dei maggiori flussi di inquinamento derivanti dal più intenso regime di funzionamento della centrale di Torre Valdaliga Nord durante il periodo di emergenza energetica), sia dalla ASL Roma 4, con il parere del 24 gennaio 2022, prot. n. 66419.

18. A tal ultimo riguardo, infatti, e al di là del mero errore materiale in cui è incorsa la Regione circa il contenuto del parere dell’ASL di Roma 4 del 24 gennaio 2022 (errore poi legittimamente emendato dalla Regione con l’atto di rettifica della VIA), l’Asl ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto oggetto di causa in relazione al “delicato contesto ambientale ed epidemiologico presente nella città di Civitavecchia”, richiamando lo Studio epidemiologico condotto nel maggio 2016 dal Dipartimento competente del Servizio Sanitario della Regione Lazio, che ha evidenziato che nel territorio del comprensorio di Civitavecchia dal 2016 insistono due centrali termoelettriche (Torrevaldaliga Nord e Torrevaldaliga Sud), il porto, il traffico veicolare ed il riscaldamento civile, precisando che in passato insisteva in loco la centrale elettrica ad olii combustibili di Fiumaretta ed un cementificio.

19. In relazione, pertanto, alla complessiva situazione nella quale si trova il sito sul quale dovrà nascere il nuovo impianto, la stessa Asl (le cui conclusioni sono state condivise anche dal Comune di Civitavecchia, cfr. parere 17034 del 4 marzo 2022) ha rappresentato i dati connessi agli eccessi di mortalità osservati tra i residenti nel comprensorio di Civitavecchia più esposti agli inquinanti di origine industriale, dati ritenuti dalla medesima amministrazione aslina come coerenti con le indicazioni della letteratura scientifica sugli effetti dell’inquinamento atmosferico (mortalità generale, per tumori, per malattie cardiovascolari).

20. Dal canto suo, l’ARPA Lazio, con parere n. 64832 del 24 gennaio 2022 anche a seguito delle integrazioni progettuali ed ai chiarimenti imposti al progetto presentato dalla ricorrente, basandosi sugli atti del procedimento e, tra l’altro, sulle Bref Waste Treatment del 2018, ha evidenziato ulteriori necessità di adeguamento dell’impianto imponendo a tal riguardo specifiche prescrizioni.

21. Per tali motivi, il provvedimento di VIA, che, nel richiamare per relationem tali valutazioni, impone la funzionalità ridotta dell’impianto (in considerazione, come anzidetto, dell’impatto anche “cumulativo” dell’impianto oggetto di causa rispetto a quelli già insistenti nell’area) sfugge ai contestati profili di difetto di istruttoria e di motivazione.

22. Si tratta, peraltro, di valutazioni di cui non è stata provata l’erroneità e/o la manifesta irragionevolezza e che comunque risultano conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 5, del d.lgs. n. 152/2006, il quale, nel descrivere l’oggetto della valutazione di impatto ambientale, impone comunque all’autorità competente di valutare se l’impianto abbia un impatto singolo o cumulativo. Ciò in quanto “è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio “complessivo” all’ambiente” (in termini, Consiglio di Stato Sez. VI, 14 ottobre 2014, n.5092).

23. Consequenzialmente anche l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’Autorizzazione Unica (AU) rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con d.d. n. 2812 del 12 ottobre 2022 ed il successivo PAUR (determinazione regionale n. G16384 del 25 novembre 2022)–che richiamano, facendole proprie, le condizioni e prescrizioni contenute nella VIA non risultano affette dai vizi contestati da parte ricorrente.

24. Non si ravvisa, invece, l’interesse alla contestazione (peraltro, in via dichiaratamente tuzioristica) dell’Autorizzazione Unica per la potenziale violazione dell’art. 12 del d.lgs 387/2003, tenuto conto della localizzazione dell’impianto e delle puntuali ed inequivoche prescrizioni contenute sia nell’art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 che nell’art. 12 comma 3 del d.lgs 387/2003.

25. A tutto concedere non costituisce oggetto precipuo del presente contenzioso la deliberazione n. 30 del 30 marzo 2021 (sulla quale si già espresso questo Tribunale con sentenza della II Sez. Quater n. 6132/2021) con la quale il Comune di Civitavecchia ha modificato l’art. 22 delle NTA del PRC escludendo negli ambiti di zone industriali ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato la realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti solidi o di liquami, di rifiuti speciali o pericolosi.

26. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati e vanno respinti.

27. Sussistono nondimeno eccezionali ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Virginia Arata, Referendario