Il mancato inserimento della documentazione DNSH all’interno dell’offerta tecnica comporta l’inammissibilità dell’offerta stessa

Pubblicato il 11-03-2024
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A cura del Dott. Giovanni Frondizi

Il TAR Puglia, con recente pronuncia, ha sancito la legittimità della lex specialis di gara (collegata a misure PNRR) nella parte in cui prevede che la documentazione relativa al DNSH debba essere obbligatoriamente nell’offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta stessa.

Questo perché la lex specialis dava concreta attuazione alla seguente normativa UE:

  • Regolamento 2020/852 – istitutivo del DNSH
  • Art. 5 par.2 Regolamento 2021/241 (PNRR) – vengono finanziate le misure che osservano il DNSH

A nulla valgono le doglianze del ricorrente con riferimento al fatto che la disciplina del codice dei contratti pubblici non prevedesse la mancata presentazione della documentazione DNSH come causa di esclusione dalla gara, ai sensi del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (art. 10 D.lgs. 36/2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

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