Realizzazione di un’opera pubblica, discrezionalità tecnica della P.A. e valutazioni della Commissione VIA

Pubblicato il 17-01-2024
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A cura del Dott. Giovanni Frondizi

Nella realizzazione di un’opera pubblica, la scelta del tracciato e le caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera ricadono nell’ambito degli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione, connotati da discrezionalità tecnica e sottratti al sindacato del giudice amministrativo se non nell’ipotesi di manifesta irrazionalità.

La pronuncia ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve svolgersi, non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’ amministrazione, bensì sulla base della verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Conseguentemente non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale, supportata da valide leggi scientifiche, e correttamente applicate al caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11dicembre 2020, n. 7097), con la conseguenza che le scelte effettuate dall’Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogni qualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue”.

Sulla base di queste premesse, il Giudice ha ritenuto che in sede di parere della Commissione VIA, (preposta alla valutazione bilanciata degli interessi coinvolti), era stato svolto un approfondimento mirato sulle scelte progettuali effettuate, accertando così la congruenza della motivazione addotta dall’Amministrazione circa le modalità di realizzazione di un elettrodotto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta)

MINISTERO

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2023, proposto da – OMISSIS-, -OMISSIS- Soc. Sempl., -OMISSIS- in qualità di padre ed esercente la responsabilità genitoriale della minore -OMISSIS-, – OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Segarelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Michele Listanti in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Buson, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.

FATTO E DIRITTO

  1. La questione controversa riguarda il decreto di asservimento e immissione nel possesso, adottato da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (rep. n. 1080 del 14 maggio 2021) per la realizzazione dell’opera elettrica denominata “Variante all’elettrodotto a 220kV SE Villavalle – SE Pietrafitta”, recante l’imposizione della servitù di elettrodotto su terreni di proprietà degli appellanti.

In relazione a detto intervento è stato adottato in data 12 settembre 2019, dal Ministero dello sviluppo economico, il decreto n. 239/EL- 314/293/2019, recante l’approvazione del progetto dell’elettrodotto e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere medesime.

Avverso gli atti sopra richiamati gli appellanti hanno proposto ricorso innanzi al Tar Umbria, dichiaratosi poi privo di competenza con ordinanza

  1. 345 del 26 maggio 2022 ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.; il giudizio è stato quindi riassunto innanzi al competente T.A.R. Lazio, che ha respinto il ricorso.
  2. Viene ora proposto appello per i seguenti motivi, rubricati in lettere:

 

  1. (A) Error in judicando – omessa/errata applicazione (in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di Difetto di istruttoria
  2. (B) Error in judicando – omessa/errata applicazione (in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di Travisamento. III (C) Error in judicando – omessa/errata applicazione (in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di precauzione. Istruttoria inadeguata rispetto al principio di precauzione.
  3. Con il primo motivo, gli appellanti rilevano che il d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200) stabilisce, all’art. 7, che “Il Comitato interministeriale di cui all’art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia di possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici”.

Al riguardo gli appellanti censurano il fatto che detto provvedimento è risalente nel tempo e le Amministrazioni e gli altri enti competenti non hanno provveduto al suo aggiornamento violando il principio di precauzione, atteso quanto emerge dagli studi di un qualificato Istituto scientifico, depositati agli atti.

  • In disparte la perdurante efficacia dei limiti vigenti, espressi in microtesla, il motivo è comunque inammissibile.

A tal riguardo rileva un duplice ordine di ragioni.

Secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio amministrativo non è possibile – pena l’inammissibilità della censura – dedurre genericamente un vizio, occorrendo, invece, precisare il profilo sotto il quale il vizio venga dedotto oltre ad indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che lo stesso effettivamente sussista; nel caso in questione gli appellanti si limitano a generiche critiche in una materia sicuramente delicata, connessa come è alla tutela della salute della pubblica collettività, ma di particolare specializzazione, non offrendo dati certi per una valutazione del giudice nei limiti comunque connaturati a dette questioni tecniche.

Va inoltre rilevato che il d.P.C.M di cui si lamenta il mancato adeguamento non rientra tra gli atti impugnati, trattandosi di atto presupposto, potendosi affermare anche sotto questo profilo l’inammissibilità della censura.

Va comunque rilevato che la disposizione richiamata, circa l’obbligo di aggiornamento, non comporta alcuna inefficacia della disciplina allo stato vigente.

  1. Con il secondo motivo (rubricato Error in judicando – omessa/errata applicazione (in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di Travisamento) gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto ritengono che abbia erroneamente interpretato il ricorso, intendendolo come richiesta al Giudice di scegliere un differente tracciato; nella fattispecie, invece, sarebbe mancata una valutazione da parte dell’Amministrazione del principio di precauzione in quanto non ha preso in considerazione la possibilità di realizzare l’elettrodotto con modalità, quali l’interramento e la coibentazione, ritenute maggiormente idonee a proteggere la salute degli abitanti in loco.
  2. Con il terzo motivo (rubricato C. Error in judicando – omessa/errata applicazione (in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di precauzione. Istruttoria inadeguata rispetto al principio di precauzione) gli appellanti da ultimo censurano che in sede di progettazione non v’è stata alcuna comparazione fra le possibili soluzioni tecniche non avendo verificato quale delle due possibili tecniche di trasporto di energia (cavi aerei o cavi sotterranei adeguatamente coibentati) avrebbe offerto maggiore protezione rispetto ai campi elettromagnetici.
  1. Il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinati insieme.

In disparte la possibile inammissibilità, anche in questo caso, delle censure per genericità, consistendo esse in critiche non accompagnate dalla dimostrazione di fatti o elementi dotati di un crisma di scientificità, in settori caratterizzati da particolare tecnicismo, volte come sono a sostenere che l’unica soluzione accoglibile sarebbe quella dell’interramento dell’intera linea (approccio che controparte dimostra problematico non solo dal punto di vista dell’impatto finanziario ma anche della realizzabilità tecnica), le doglianze sono comunque infondate.

Va premesso che, nello specifico, si tratta dell’espressione di una discrezionalità tecnica, quanto alla scelta del tracciato e alle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera: secondo giurisprudenza consolidata, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della Amministrazione deve svolgersi, non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’ amministrazione, bensì sulla base della verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Conseguentemente non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale, supportata da valide leggi scientifiche, e correttamente applicate al caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097), con la conseguenza che le scelte effettuate dall’Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogni qualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017).

Delineati così i limiti del giudizio ammnistrativo in materia, occorre considerare che nella fattispecie in esame emerge che in sede di parere della Commissione VIA n. 670 del 16 marzo 2018 è stato svolto un approfondimento mirato sulle scelte operate in sede di progettazione dell’intervento in questione. In particolare tra i “Considerato” si rileva che:

-“Al fine di favorire la razionalizzazione della rete elettrica a 220 kV nella zona di Borgo Rivo, pertanto, si è pensato di impiegare per la costituzione della nuova variante, parte di tracciato non ancora demolita della linea elettrica 220 kV Villavalle – S. Dalmazio, al fine di mitigare e/o ridurre gli impatti derivanti dall’esercizio della linea attualmente attiva nelle zone a maggiore intensità abitativa; ne consegue una riduzione dell’impatto paesistico e ambientale e una forte diminuzione dell’esposizione della popolazione residente ai campi elettromagnetici generati”;

– “la realizzazione della variante permetterà la demolizione di circa 10,85 km di elettrodotti 220 kV e insisterà su un tracciato già esistente sul territorio, senza ulteriore impiego di suolo, con una riduzione consistente degli impatti connessi alla presenza dell’elettrodotto e una riduzione del tracciato dell’elettrodotto stesso”;- “la riduzione dei tralicci, circa il 55 % rispetto a quelli attuali, comporterà un minor impegno di suolo e un minor impatto paesaggistico ed un minor impatto di tipo elettromagnetico sul centro abitato di Borgo Rivo”.Peraltro, come da giurisprudenza consolidata sul punto, l’individuazione dell’area ove ubicare un’opera pubblica costituisce il frutto di valutazioni di natura discrezionale, naturalmente sottratte al sindacato di legittimità, salva la ricorrenza di ipotesi di illogicità e incongruenza immediatamente percepibili (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1668).

Da quanto sin qui evidenziato risulta che le valutazioni espresse nello specifico non si manifestano illogiche tenuto conto, da un lato, del rispetto dei limiti di esposizione attualmente vigenti (come formalmente attestato nel 2018 dal competente Ministero della salute) e, dall’altro, delle molteplici valutazioni della Commissione Via (preposta alla valutazione bilanciata degli interessi coinvolti), oltre che del possesso di tutte le necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche, elementi tutti che consentono di far emergere una valutazione razionale, non censurabile in questa sede.

  1. In considerazione di quanto sopra riportato l’appello non può essere

La complessità della materia e, non da ultimo, la delicatezza degli interessi coinvolti costituiscono nondimeno idonei motivi per giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente Francesco Gambato Spisani, Consigliere Luca Monteferrante, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore