Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: l’ANAC sposa la tesi del Consiglio di Stato

Pubblicato il 31-08-2017
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A cura dell’Avv. Gaetano Pecoraro

E’ tregua tra ANAC e Consiglio di Stato.

In due nostri precedenti post (qui e qui) abbiamo dato conto della querelle tra le due massime Autorità circa la natura da riconoscere all’iscrizione all’ANGA ai fini della partecipazione alle pubbliche gare: per l’Anticorruzione , si sarebbe trattato di un requisito di esecuzione, e quindi acquisibile solo prima della stipula del contratto, e la cui mancanza non avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura; per il Consiglio di Stato, invece, si sarebbe trattato di un requisito di partecipazione, da possedere entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

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In ragione dell’incertezza che due simili approdi avrebbe comportato non solo per gli operatori economici, ma financo per le Stazioni appaltanti in vista della redazione dei bandi, ci eravamo augurati, nel secondo dei nostri post, “che o la querelle cessi spontaneamente, con la modifica dell’orientamento di uno o dell’altra delle Alte Autorità dell’ordinamento, o con una pronuncia della Giustizia amministrativa sulla legittimità dei pronunciamenti dell’ANAC”.

E’ del 29 agosto il comunicato del Presidente Cantone con il quale, prendendo atto dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1825 del 19 aprile 2017, ottenuta favorevolmente dallo “Studio legale Santiapichi – Associazione tra Professionisti”, si porta a conoscenza del pubblico che “l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017,  ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto,  che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle  gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione”.

Siamo felici, ed anche un po’ orgogliosi, per l’esito di questa piccola diatriba che ci ha appassionati negli ultimi tre mesi.