Con il dispositivo di sentenza che pubblichiamo oggi (n. 2677/2022), il TAR Milano ha annullato “nei limiti di quanto esposto in motivazione”, la delibera ARERA 266/2022 recante “attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Si tratta della delibera adottata in adempimento del mandato legislativo contenuto nel d.l. 4/2022 il cui art. 15 bis (inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25) ha stabilito che “A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato”.. Al momento non si sa altro. Vi informeremo non appena avremo avuto notizia delle motivazioni alla base di quest’annullamento, al fine di meglio comprenderne l’impatto sulle imprese che, in questi anni, hanno investito sulle fonti rinnovabili.
N. 02677/2022REG.PROV.COLL.
N. 01790/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2022, proposto da
Sied S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Martorana, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Martorana in Milano, via Broletto 20;
CONTRO
Arera – Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli, 2;
NEI CONFRONTI
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
E CON L’INTERVENTO DI
ad adiuvandum:
Elettricità Futura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Martorana, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ANNULLAMENTO
– della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) in parte qua, della nota del GSE prot. GSEWEB/P20220383483 del 09/07/2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a SIED SPA, CF: 07195050013, P.IVA: 07195050013”; (iii) le Regole Tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis DL gennaio 2022, n. 4, pubblicate dal Gse il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera – Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;
Considerato che il difensore del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A. ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
L’ESTENSORE Fabrizio Fornataro
IL PRESIDENTE Antonio Vinciguerra