Lastrico solare: quando non vi è trasformazione in terrazzo

Pubblicato il 4-03-2021
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A cura dell’Avv. Valentina Taborra

Tornando sul tema della trasformazione del lastrico solare in terrazzo, già affrontata con un precedente post, segnaliamo la recentissima sentenza n. 1779/2021 del Tar Lazio, sede di Roma che ha chiarito come le opere, cosiddette minori, realizzate sul lastrico solare e che non comportano una sua fruizione o un suo godimento stabile e permanente, non contribuiscono alla trasformazione dello stesso in terrazzo. Ciò influisce certamente sulla definizione dell’intervento ex art. 3 del DPR 380/2001 e, di conseguenza, sul differente titolo edilizio necessario a legittimare le opere.

Ricordiamo, per inciso, che il lastrico solare ed il terrazzo differiscono tra loro per gli elementi strutturali e per il relativo utilizzo, in quanto il lastrico solare è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quantomeno una copertura di ambienti sottostanti, mentre la terrazza è intesa come ripiano anch’esso di copertura,  ma nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti, anche se non continuativo.

Ora, mentre la trasformazione del lastrico solare in terrazzo costituisce una ristrutturazione edilizia (confronta precedente post ma anche sent. Tar Lombardia n. 572/2020) in quanto crea aumento di superficie utile, variazione di sagoma e di destinazione d’uso, necessitando pertanto di essere autorizzata con permesso di costruire; chiarisce il Tar Lazio con la sentenza in commento, che la realizzazione di opere minori e strumentali alla pulizia del lastrico solare ed alla cura degli impianti e della copertura, e non finalizzate al sua stabile fruibilità da parte di persone, costituisce un intervento di manutenzione straordinaria o, al più, di restauro e risanamento conservativo ex art. 3 co. 1 b,c del DPR 380/2001 e può essere assentita con DIA/SCIA.

Nella vicenda di cui alla sentenza in commento, infatti, era stato realizzato un lucernaio a raso della cucina, con accesso al lastrico solare solo tramite scala provvisoria, per fini di pulizia e di cura dello stesso e degli impianti ivi presenti di condizionamento e dell’antenna satellitare, ed era stata inserita, a scopo di protezione, un’unica ringhiera su lato strada, ed il Giudice amministrativo ha ritenuto tali opere inidonee all’utilizzo del lastrico solare come fosse un terrazzo, ed ha annullato l’ordine di demolizione comunale in quanto motivato sulla presunta realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo  perché effettuato in assenza di Permesso di costruire.

Tra l’altro, il Ricorrente aveva presentato un accertamento di conformità ex art. 37 DPR 380/2001, per la sanatoria di “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività” ed il Giudice rappresenta l’impossibilità, per il Comune, di portare ad esecuzione l’ordine di demolizione prima di dare riscontro all’Istante sulla domanda di sanatoria.