Con il seguente documento, il Mibact fornisce una informativa di carattere generale del Decreto sulla semplificazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entrato in vigore lo scorso 6 aprile e, in assenza di uno specifico regime transitorio, analizza il diritto intertemporale delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
I procedimenti già avviati come ordinari ed ora soggetti a regime semplificato dovranno essere conclusi in base al regime previgente, nel termine più lungo ex art. 146 del Codice, nel caso in cui la procedura ha superato i 60 giorni o se l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento; nella diversa ipotesi in cui l’istruttoria non si sia ancora conclusa si applica il nuovo regime semplificato.
Per una più chiara interpretazione del DPR, alla stessa nota, il MIBACT allega un’analitica relazione illustrativa che già accompagnava il Decreto nella pubblicazione sul sito del Ministero.
Quest’ultima informativa chiarisce l’obiettivo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati; esamina, articolo per articolo, le differenze con la vecchia disciplina sancita dal DPR n. 139/2010 e, precisa la parziale complementarietà degli allegati A e B del DPR, concernenti gli interventi “liberi” e quelli “semplificati”.
I due elenchi necessitano di una lettura integrata e speculare in quanto riguardanti, spesso, stesse tipologie di interventi che sono ogni volta considerati liberi o soggetti a procedura semplificata a seconda delle caratteristiche realizzative e del diverso impatto sul paesaggio.